Cassazione Civile, Ordinanza n. 32057/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni per il ritardato pagamento di accise su prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di novembre e dicembre 2014. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra gli altri profili, la mancata notifica del provvedimento sanzionatorio, il difetto di motivazione, l'omessa instaurazione del contraddittorio e la sussistenza di una causa di forza maggiore. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, includendo anche il carico corrispondente al provvedimento sanzionatorio impugnato, con impegno a rinunciare al giudizio. L'amministrazione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia, rilevando che la domanda di rottamazione era stata presentata tempestivamente e accolta dall'agente della riscossione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, poiché il presupposto estintivo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
norma posta a base della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione; la Corte ne valorizza l'avvenuta adesione per ritenere perfezionata la procedura estintiva
norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata come base della definizione agevolata
art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017
ulteriore disciplina della cd. rottamazione cartelle bis, richiamata quale fonte della definizione agevolata applicata al caso
legge di conversione del d.l. n. 148 del 2017 richiamata ai fini della definizione agevolata
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
individua il termine e la modalità di presentazione dell'istanza di definizione, ritenuta tempestivamente proposta
art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
consente l'accoglimento della domanda di definizione da parte dell'agente della riscossione, elemento che la Corte considera per ritenere perfezionata la procedura
art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
richiamato per i termini di presentazione dell'istanza di definizione agevolata
art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017
richiamato quale base dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente aderisce validamente a una definizione agevolata dei carichi e la procedura si perfeziona con l'accoglimento dell'istanza da parte dell'agente della riscossione, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione se il fatto estintivo del rapporto processuale è sopravvenuto e documentalmente comprovato nel corso del giudizio.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola speciale del processo tributario richiamata dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva del giudizio interviene dopo la proposizione del ricorso, poiché manca il presupposto sanzionatorio collegato all'inammissibilità o al rigetto del gravame.
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