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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32057/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni per il ritardato pagamento di accise su prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di novembre e dicembre 2014. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra gli altri profili, la mancata notifica del provvedimento sanzionatorio, il difetto di motivazione, l'omessa instaurazione del contraddittorio e la sussistenza di una causa di forza maggiore. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, includendo anche il carico corrispondente al provvedimento sanzionatorio impugnato, con impegno a rinunciare al giudizio. L'amministrazione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia, rilevando che la domanda di rottamazione era stata presentata tempestivamente e accolta dall'agente della riscossione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, poiché il presupposto estintivo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente aderisce validamente a una definizione agevolata dei carichi e la procedura si perfeziona con l'accoglimento dell'istanza da parte dell'agente della riscossione, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione se il fatto estintivo del rapporto processuale è sopravvenuto e documentalmente comprovato nel corso del giudizio.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola speciale del processo tributario richiamata dalla Corte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva del giudizio interviene dopo la proposizione del ricorso, poiché manca il presupposto sanzionatorio collegato all'inammissibilità o al rigetto del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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