Cassazione Civile, Sentenza n. 36697/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 27547/2016, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. I ricorrenti deducevano: (1) errore di fatto per omesso esame della memoria ex art. 380-bis c.p.c., nella quale avrebbero evidenziato elementi decisivi (tra cui che il giudicato esterno riguardava i medesimi ricorrenti e la diversa qualificazione degli emolumenti percepiti), e (2) errore di fatto nella statuizione sulle spese di lite, perché l'Agenzia era rimasta semplicemente intimata e non aveva svolto attività difensiva, per cui non poteva essere beneficiaria delle spese.
La decisione
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non sia dimostrato in modo incontrovertibile il mancato esame della memoria e che le questioni sollevate (in particolare la sussistenza del cd. giudicato esterno e la qualificazione giuridica degli emolumenti) attengono a valutazioni di diritto/di giudizio non idonee a fondare la revocazione per errore di fatto. Il secondo motivo è stato invece ritenuto ammissibile e fondato: dalla stessa ordinanza e dagli atti di ufficio risultava che l'Agenzia era stata indicata come intimata e non aveva svolto difesa, sicché l'attribuzione delle spese in suo favore risultava fondata su una supposizione erronea. Di conseguenza la Corte ha revocato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia e ha posto l'Agenzia delle Entrate in posizione di soccombenza con condanna al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto; la Corte ricorda che la revocazione è ammessa solo se ricorre uno degli errori tassativamente indicati dall'art. 395 n.4
Definisce l'errore di fatto rilevante per la revocazione: supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o supposta inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. La Corte applica tali criteri in modo restrittivo: l'errore deve essere evidente, decisivo e non riguardare punto controverso.
Riguarda la memoria in Cassazione; la Corte ha chiarito che l'omesso esame di una memoria può giustificare la revocazione solo se la memoria conteneva elementi sicuramente decisivi per una diversa decisione.
art. 375, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.
Riferimento procedurale alle ordinanze impugnabili; utilizzata per indicare il tipo di provvedimento della Corte soggetto a revocazione
l. n. 127/1981, art. 15
Norma richiamata in relazione all'attività di ispezione ordinaria delle cooperative; nella vicenda i ricorrenti sostenevano che gli emolumenti percepiti erano rimborsi non tassabili ex disciplina detta norma, contestazione che però attiene alla qualificazione giuridica degli emolumenti (materia di diritto/di giudizio).
Massime di principio
- La revocazione delle pronunce della Cassazione è rimedio eccezionale: è ammessa solo per errore di fatto 'incontrovertibile' ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; non sono causa di revocazione errori di diritto o di giudizio.
- L'omesso esame di una memoria in Cassazione può fondare la revocazione solo se la memoria conteneva elementi che sarebbero stati necessariamente decisivi per una decisione diversa (devono emergere incongruenze insanabili nella decisione rispetto agli elementi della memoria).
- La questione circa l'esistenza e l'ambito del 'giudicato esterno' è, in larga misura, una questione di diritto/interpretazione che non rientra normalmente nelle fattispecie di errore di fatto revocabili.
- La Corte non può assegnare le spese a favore di una parte che risulti dagli atti quale semplice intimata e che non abbia svolto attività difensiva; la prova documentale di tale circostanza è decisiva per riallocare le spese.
- Nelle controversie tributarie, per invocare il giudicato esterno è necessario il verificarsi congiunto dei requisiti classici: identità delle parti, identità della materia del contendere e coincidenza degli anni d'imposta; la mera affinità non basta.
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