Risposta n. 278 del 21/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la misura di salvaguardia attribuisce pari efficacia all'assetto urbanistico adottato e a quello approvato; quindi, prevalendo la destinazione piu' recente, i terreni devono essere considerati agricoli ai fini civilistici e fiscali, con conseguente tassazione come terreni agricoli (assenza di plusvalenza per il venditore nei casi previsti e accesso alle agevolazioni per l'acquirente coltivatore diretto)
Trattamento tributario di compravendita di terreni con natura non agricola nel PRG approvato e agricola nel PRG adottato in salvaguardia
Il quesito
Il Notaio chiede quale sia la qualificazione urbanistica e il conseguente trattamento fiscale dei terreni oggetto di compravendita, essendo il PRG comunale vigente (approvato) non edificabile ma il PRG adottato in salvaguardia li qualifica come agricoli e ne impedisce il rilascio del permesso di costruire
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama l'art.36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n.223 e la giurisprudenza: ai fini fiscali va fatto riferimento allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale. Poiché il PRG e' adottato e indica la natura agricola e, secondo gli elementi forniti, non e' possibile il permesso di costruire, i terreni possono essere qualificati fiscalmente come agricoli. Conseguenze: per il venditore applicazione delle regole sulle plusvalenze ex art.67 TUIR (se rilevanti nel quinquennio) e per l'acquirente possibilita' di usufruire delle agevolazioni per acquisto da parte di coltivatori diretti; il parere e' condizionato alla veridicita' degli elementi dichiarati.
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