Risposta n. 281 del 21/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeChiarimenti su poste di bilancio alla prima applicazione degli IAS/IFRS (1° gennaio 2019), in particolare rilievo fiscale di ripristino ammortamenti per frequenze, ricalcolo TFR e modalità di riallineamento
Il quesito
1) Trattamento fiscale del ripristino di valore (eliminazione ammortamenti) per diritti di sfruttamento frequenze: possibile continuare a dedurre quote in via extracontabile (1/20) e/o esercitare l'opzione di riallineamento ai sensi dell'art.15, comma 3, lett. b)? 2) Trattamento fiscale delle variazioni del debito per TFR determinate secondo IAS 19 (effetto negativo sul patrimonio netto). 3) Modalità di esercizio dell'opzione per il riallineamento e possibilità di integrare/rettificare dati successivamente.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene: 1a) se non opta per il riallineamento, di poter continuare a dedurre extracontabilmente quote pari a un ventesimo del costo delle frequenze, assumendo in continuità il precedente valore fiscale al netto del ripristino; 1b) in ogni caso di poter esercitare l'opzione per il riallineamento ai sensi dell'art.15, comma 3, lett. b) indipendentemente; 2) di poter dedurre nel primo periodo IAS un importo massimo pari alla differenza tra il TFR civilistico e il precedente valore fiscale del TFR (assunto in continuità al 31/12/2018); 3) di poter correggere i dati indicati nella dichiarazione mediante dichiarazione integrativa versando eventuali maggiori imposte, sanzioni e interessi.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che, dato il corretto applicarsi degli IAS: 1) per le frequenze il valore fiscale alla data di prima applicazione resta in continuità con il precedente valore fiscale (art.13, comma 5 D.Lgs. 38/2005) e le quote possono essere dedotte secondo il piano di ammortamento originario tramite rettifiche extracontabili (richiamo a art.103-bis TUIR e art.5 D.Lgs.446/1997); le differenze possono comunque essere riallineate con l'opzione prevista dall'art.15, comma 3, lett. b) (vedi circ. 33/E/2009). 2) per il TFR la deducibilità fiscale si determina tenendo conto del precedente valore fiscale (continuità al 31/12/2018) e secondo il meccanismo previsto dall'art.2, comma 4 del D.M. 1/4/2009 n.48; analoghi criteri operano ai fini IRAP (art.11, comma 4-octies), con considerazione delle poste imputate a bilancio (interest cost, utili/perdite attuariali). 3) l'opzione per il riallineamento è facoltativa e onerosa, deve essere esercitata nella dichiarazione relativa all'esercizio precedente la prima applicazione IAS; l'opzione si considera perfezionata con l'indicazione in dichiarazione e, avendo la società già esercitato l'opzione tempestivamente, potrà rettificare i dati con le ordinarie dichiarazioni integrative versando imposte, interessi e sanzioni.
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