Parere del Garante n. 577 del 26/09/2024
Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo recante “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione" - 26 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 sui controlli del denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione. Il parere è sostanzialmente favorevole, poiché lo schema si muove nel quadro della legge di delegazione e introduce misure ritenute coerenti con la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tuttavia, per assicurare la piena conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati, il Garante chiede alcune integrazioni: richiamo espresso alla normativa privacy nel nuovo articolo 5-bis, individuazione dei titolari del trattamento e rinvio a una fonte secondaria, da adottarsi previo parere del Garante, per disciplinare esercizio dei diritti, misure di sicurezza e modalità dei controlli basati sull’analisi dei rischi.
Parere sullo schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli del denaro contante in entrata e uscita dall’Unione
Parere sullo schema di decreto legislativo in materia di controlli sul denaro contante
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere del Garante sullo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy, nell’ambito della delega legislativa di cui all’articolo 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
Lo schema interviene per adeguare la normativa interna al nuovo quadro europeo sui controlli del denaro contante e sullo scambio di informazioni tra autorità competenti. La delega prevede, tra l’altro, controlli basati sull’analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, e adeguate forme di scambio informativo, anche elettronico, tra autorità nazionali, tra Stati membri e con Paesi terzi, anche tramite collegamento diretto al Sistema informativo doganale.
Principali modifiche introdotte dallo schema
Il provvedimento novella la legge 17 gennaio 2000, n. 7, il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e il d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195. In particolare:
- viene aggiornata la definizione di "oro" per coordinare la disciplina interna con il regolamento europeo;
- gli obblighi dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni in oro sono ricondotti alla UIF in luogo dell’UIC;
- alle autorità competenti sui controlli, in particolare Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza, è attribuito l’obbligo di informare gli interessati dei diritti e degli obblighi;
- la comunicazione dell’esercizio professionale del commercio di oro viene trasferita all’OAM, che verifica anche i requisiti;
- presso l’OAM viene istituito un registro degli operatori professionali in oro, come sezione speciale del registro dei compro-oro;
- la UIF definisce con proprio provvedimento le operazioni soggette a dichiarazione e le relative modalità di invio;
- viene introdotto il trattenimento temporaneo del denaro contante quando l’obbligo dichiarativo o informativo non sia stato adempiuto, in tutto o in parte, o quando vi siano indizi di collegamento con attività criminose;
- sono previsti nuovi flussi informativi verso la UIF e rafforzati i meccanismi di scambio tra autorità italiane, autorità degli altri Stati membri, Commissione europea, Procura europea ed Europol.
Trattamento dei dati personali e nuovo articolo 5-bis
Di particolare rilievo è la disposizione che introduce l’articolo 5-bis nel d.lgs. n. 195 del 2008, dedicato al trattamento dei dati personali. Tale norma circoscrive il trattamento alle sole finalità di prevenzione delle attività criminose, consente l’accesso ai dati esclusivamente al personale autorizzato delle autorità competenti e disciplina la conservazione per cinque anni dalla raccolta, prorogabili una sola volta per un massimo di tre anni al ricorrere di determinate condizioni, con obbligo di cancellazione allo scadere del termine.
Il Garante osserva che la previsione è, in linea generale, coerente con il principio di limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del GDPR. Rileva inoltre che l’attribuzione all’OAM della gestione del registro degli operatori professionali in oro è coerente con le funzioni già svolte dallo stesso organismo per il registro dei cambiavalute e per quello dei compro-oro.
Valutazioni del Garante e profilo di maggiore attenzione
Nel complesso, il Garante non riscontra significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e ritiene lo schema conforme all’impianto della legge di delegazione e al diritto dell’Unione. Al tempo stesso, evidenzia che alcuni trattamenti previsti, pur essendo finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle attività criminose, possono essere utilizzati anche a fini fiscali. Per questo ritiene opportuno un richiamo espresso alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante segnala inoltre la necessità di una disciplina più puntuale delle garanzie operative, soprattutto con riferimento all’accesso, alla sicurezza e ai diritti degli interessati.
Condizioni poste per il parere favorevole
Il parere è favorevole, ma condizionato all’integrazione dell’articolo 5-bis secondo tre direttrici:
- inserire, al comma 1, un richiamo espresso all’osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- individuare espressamente i titolari dei trattamenti di dati personali considerati;
- rinviare a una fonte secondaria, da adottare previo parere del Garante, la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati, delle misure di sicurezza dei trattamenti e delle modalità di realizzazione dei controlli di cui al nuovo articolo 4-bis introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), così da delimitarne ambito, presupposti e garanzie.
Conclusione
Il Garante esprime quindi parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, subordinandolo alle integrazioni richieste per assicurare un più completo allineamento ai principi e alle garanzie della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli del denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy, nell’ambito della delega di cui all’articolo 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.
Contenuto dello schema e novità principali
Lo schema novella la legge n. 7 del 2000, il d.P.R. n. 633 del 1972 e il d.lgs. n. 195 del 2008. Tra le principali misure vi sono la ridefinizione di "oro", l’attribuzione alla UIF degli obblighi dichiarativi in luogo dell’UIC, la trasmissione di informazioni all’OAM per il registro degli operatori professionali in oro, l’introduzione del trattenimento temporaneo del denaro contante in caso di mancata dichiarazione o di indizi di collegamento con attività criminose, e il rafforzamento dello scambio informativo tra autorità nazionali, Stati membri, Commissione UE, Procura europea ed Europol.
Valutazione del Garante
Il Garante rileva che lo schema non presenta significative criticità in materia di protezione dei dati personali e che le misure previste sono complessivamente coerenti con gli obiettivi di prevenzione e contrasto delle attività criminose e con il miglioramento dei controlli e degli scambi informativi. È valorizzata, in particolare, la previsione del nuovo articolo 5-bis, che circoscrive il trattamento dei dati personali alle sole finalità di prevenzione e lotta alle attività criminose, fissando tempi di conservazione e condizioni di proroga.
Condizioni richieste per la conformità privacy
Il parere è favorevole con condizioni. Il Garante chiede di integrare l’articolo 5-bis: richiamando espressamente l’osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; individuando i titolari dei trattamenti; rinviando a una fonte secondaria, da adottare previo parere del Garante, la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati, delle misure di sicurezza e delle modalità di realizzazione dei controlli di cui al nuovo articolo 4-bis.
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