Parere del Garante n. 608 del 03/10/2024
Parere su istanza di accesso civico - 3 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Segretario comunale del Comune di Marcianise nell’ambito di un riesame di diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava gli atti presupposti e consequenziali a una delibera di giunta con cui il Comune aveva incaricato un avvocato esterno di proporre denuncia-querela contro un cittadino per commenti ritenuti diffamatori sui social. Il Garante ritiene corretto il rifiuto dell’ostensione della relazione del consigliere comunale e dei relativi allegati, perché contengono dati personali, anche di natura giudiziaria, del soggetto interessato e di terzi incidentalmente menzionati. La divulgazione integrale, anche con eventuale oscuramento, comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e una interferenza sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati. Resta possibile l’accesso documentale ex l. 241/1990, se supportato da un interesse diretto, concreto e attuale.
Parere su richiesta di riesame di diniego di accesso civico a atti relativi a denuncia-querela deliberata da un Comune
Parere su istanza di accesso civico relativa ad atti connessi a una denuncia-querela comunale
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Segretario comunale del Comune di Marcianise nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda atti presupposti e consequenziali a una delibera di giunta con cui il Comune ha affidato a un avvocato esterno l’incarico di proporre denuncia-querela contro un cittadino per commenti pubblicati online e ritenuti diffamatori.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 in materia di accesso civico generalizzato e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il diniego quando esso sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati il GDPR, in particolare gli artt. 4, par. 1, n. 1, 5, par. 1, lett. b) e c), e 10, nonché l’art. 2-octies del Codice privacy. Il Garante richiama anche le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e la propria precedente intesa del 2016.
Atti richiesti e verifiche preliminari
Dagli atti emerge che la delibera di giunta è stata pubblicata online con oscuramento dei dati idonei a identificare il soggetto destinatario dell’azione penale. La richiesta di accesso civico, tuttavia, era formulata anche con riferimento ad atti “consequenziali” alla delibera, senza che sia chiaro quali essi siano o se esistano al momento dell’istanza. Il Garante osserva che l’accesso civico generalizzato è esperibile solo sui dati e documenti effettivamente detenuti dall’amministrazione; non è quindi possibile pretendere documenti non ancora formati. Spetta perciò al Comune verificare se esistano ulteriori atti consequenziali detenuti al momento della domanda.
Valutazione degli atti presupposti: relazione e allegati
Per quanto riguarda gli atti presupposti, in particolare la relazione del consigliere comunale e i relativi allegati, il Garante rileva che essi contengono dati personali del cittadino nei cui confronti il Comune intende procedere penalmente, nonché dati di altri soggetti incidentalmente menzionati e commenti di terzi relativi ai fatti contestati. Tali elementi attengono a una vicenda ancora preliminare e non definitiva, destinata a essere oggetto di accertamento giudiziario.
Dati giudiziari e rischio di pregiudizio concreto
Il Garante qualifica le informazioni come dati di natura giudiziaria, in quanto riferite a una presunta condotta penalmente rilevante e a una possibile denuncia-querela. In base alle Linee guida ANAC, la presenza di dati giudiziari costituisce un indice significativo della sussistenza di un pregiudizio concreto, perché la loro divulgazione generalizzata può comportare discriminazioni o rischi specifici per l’interessato e per i soggetti coinvolti. Nel caso esaminato, la conoscenza da parte di chiunque dell’esistenza di una denuncia penale e dei relativi contenuti può produrre conseguenze negative sul piano relazionale, sociale, familiare, lavorativo o professionale.
Esito sul bilanciamento tra trasparenza e riservatezza
Alla luce del regime di pubblicità dell’accesso civico generalizzato, il Garante ritiene che la divulgazione dei documenti richiesti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del cittadino destinatario della possibile denuncia e degli altri soggetti menzionati. Ne consegue che il Comune ha correttamente respinto l’accesso civico alla relazione del consigliere comunale e ai relativi allegati, sia pure con motivazione sintetica, poiché l’ostensione integrale integrerebbe il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Inapplicabilità dell’accesso civico parziale
Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013. L’oscuramento dei dati identificativi non sarebbe sufficiente a rimuovere il rischio di identificazione indiretta, poiché il soggetto istante o terzi potrebbero comunque risalire agli interessati mediante gli ulteriori elementi di contesto presenti nei documenti o attraverso l’incrocio con altre informazioni già conosciute o disponibili.
Residualità dell’accesso documentale ex l. 241/1990
Il parere conclude ricordando che resta salva la possibilità di ricorrere al diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 ss. della l. 241/1990. In tal caso, l’accesso potrà essere valutato solo se l’istante dimostrerà di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
Conclusione
Il Garante esprime quindi parere favorevole alla posizione del Comune, confermando la legittimità del diniego dell’accesso civico alla relazione del consigliere comunale e ai relativi allegati, e richiama il Comune a verificare soltanto l’eventuale esistenza di documenti consequenziali effettivamente detenuti al momento della domanda.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedimentale
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 su richiesta del Segretario comunale del Comune di Marcianise, nell’ambito di un riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava gli atti presupposti e consequenziali a una delibera di giunta con cui il Comune aveva affidato a un avvocato esterno il compito di proporre denuncia-querela contro un cittadino.
Valutazione sugli atti consequenziali
Il Garante rileva che non è chiaro quali siano gli atti consequenziali richiesti né se esistano al momento della domanda. Richiama il principio per cui l’accesso civico generalizzato riguarda solo dati e documenti effettivamente detenuti dalla pubblica amministrazione e non documenti non ancora formati. Spetta quindi al Comune verificare l’eventuale esistenza di ulteriori atti consequenziali detenuti al momento dell’istanza.
Dati personali e natura giudiziaria delle informazioni
La relazione del consigliere comunale e gli allegati contengono dati personali del cittadino nei cui confronti il Comune intende procedere penalmente, oltre a dati di terzi incidentalmente citati e commenti di altri soggetti. Poiché la vicenda riguarda una possibile diffamazione oggetto di denuncia-querela, i dati sono qualificati come dati delicati di tipo giudiziario, soggetti alle garanzie dell’art. 10 GDPR e dell’art. 2-octies del Codice.
Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati
Il Garante ribadisce che l’accesso civico generalizzato comporta un regime di pubblicità particolarmente ampio: i documenti ottenuti diventano pubblici e conoscibili da chiunque. Per questo la valutazione deve considerare il possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, applicando anche i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché le ragionevoli aspettative di riservatezza degli interessati.
Esito sul diniego e impossibilità di accesso parziale
Il Garante ritiene corretto il diniego opposto dal Comune alla relazione del consigliere e ai relativi allegati, in quanto la loro ostensione determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del cittadino destinatario della possibile denuncia e degli altri soggetti menzionati. Esclude anche la praticabilità dell’accesso civico parziale, perché l’oscuramento dei dati identificativi non eliminerebbe il rischio di identificazione indiretta, anche per effetto del regime di pubblicità dell’accesso civico e dell’incrocio con altre informazioni.
Residualità dell’accesso documentale
Resta ferma la possibilità per l’istante di accedere ai documenti tramite il diverso istituto dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, purché dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
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