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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03529/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio una donna, sostenendo che questa, insieme al marito, avesse deciso di acquistare un complesso di mobili da cucina con elettrodomestici esposti nel negozio, per il prezzo di 15.000 euro, con pagamento rateale di acconti, senza poi dare esecuzione al contratto. Chiedeva quindi il risarcimento del danno quantificato in 7.750 euro. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ma con diversa motivazione, ritenendo nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto, poiché si trattava di mobili personalizzati che avrebbero richiesto un progetto specifico da considerare parte integrante del contratto. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 1346 c.c., sostenendo che l'oggetto era comunque determinabile perché la cucina modulare era identificata per marca, modello e prezzo; 2) omessa motivazione in relazione all'affermata mancanza di accordo negoziale e alla portata probatoria del modulo sottoscritto, nonché mancata spiegazione del perché il marito non avesse potuto validamente esprimere la volontà negoziale della moglie; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il significato concludente della sottoscrizione del modulo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto che la censura sulla determinatezza dell'oggetto mirasse in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che la firma della pretesa compratrice fosse apocrifa, apposta dal coniuge privo di poteri di rappresentanza, senza autorizzazione né successiva ratifica; inoltre non vi era prova né della conclusione scritta né di quella verbale del contratto. Il terzo motivo è stato considerato una mera specificazione del secondo e comunque una critica all'interpretazione dei fatti, estranea al vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    La doglianza sulla determinatezza dell'oggetto è stata respinta perché il giudice di merito aveva spiegato che, pur essendo l'oggetto determinabile in astratto, nel caso concreto mancava la determinazione effettiva per assenza di approvazione del progetto esecutivo.

  • art. 111, comma 4, Cost.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione denunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione; la Corte ha escluso la scrutinabilità della doglianza perché fondata su una ricostruzione fattuale alternativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione di legge o sul vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio fattuale accertato dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'oggetto del contratto, pur astrattamente determinabile, non sia stato concretamente determinato per mancanza dell'elemento integrativo necessario, la censura in cassazione è inammissibile se mira solo a una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in contestazione dell'interpretazione dei fatti compiuta dal giudice di merito o nella mera riproposizione di questioni già esaminate.
  • La sottoscrizione di un modulo contrattuale non è di per sé sufficiente a provare la conclusione del contratto quando sia accertato che la firma sia apocrifa e apposta da soggetto privo di poteri di rappresentanza, in assenza di autorizzazione o ratifica del preteso contraente.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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