Risposta n. 551 del 18/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia afferma che, in caso di decadenza dalle agevolazioni per vendita entro 5 anni, l'aliquota applicabile per il recupero dell'imposta di registro sull'atto originario è del 9%; la stessa aliquota si applica anche in caso di rinuncia espressa all'agevolazione.
Decadenza dall'agevolazione fiscale per Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'art.2, comma 4-bis del D.L. n.194/2009
Il quesito
Il contribuente, IAP che ha acquistato terreni usufruendo dell'agevolazione (imposta di registro ridotta), chiede se, vendendo i terreni entro 5 anni dalla stipula, l'imposta di registro da recuperare debba essere applicata nella misura del 9%
Il parere dell’Agenzia
Motivazione: la decadenza non fa perdere la qualifica di IAP, che permane anche dopo la vendita; l'aliquota del 15% si applica solo quando il trasferimento è a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP. Riferimenti normativi indicati: art.2 comma 4-bis D.L.194/2009, art.1 Tariffa parte prima allegata al TUR (D.P.R.131/1986), risposta n.7/2020 e relazione tecnica legge 208/2015.
Testo integrale
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