Ordinanza n. 16310/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12 nella Regione Lazio, nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata il 23 giugno 2026 per la classe AM12, contestando l’attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 a candidati che avevano dichiarato di aver superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado, mentre la procedura controversa riguardava la classe AM12, relativa alla scuola secondaria di primo grado. L’ordinanza non esamina nel merito tale censura.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando la prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha inoltre autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell’ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio, a pena di improcedibilità. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna decisione è stata adottata sulla legittimità della graduatoria o sul punteggio contestato.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
La controversia relativa a una procedura amministrativa connessa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR è assoggettata al rito previsto dall’art. 12-bis; nel caso concreto il TAR ne ha disposto la conversione e ha applicato le relative regole sul contraddittorio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nei giudizi ricadenti nell’ambito dell’art. 12-bis, comma 4, le amministrazioni indicate dalla disposizione sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a esse.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, si applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022; il giudice dispone la conversione del rito quando la controversia rientra in tale ambito.
- Nei giudizi soggetti all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, fissando termini e modalità; l’inosservanza dei termini perentori comporta l’improcedibilità.
Come è indicizzato
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