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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17950/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza civile che aveva condannato una società al risarcimento del danno e, nella stessa causa, aveva accolto la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di un terzo chiamato in garanzia. Le società contribuenti hanno impugnato gli avvisi sostenendo, con due motivi, che: 1) la condanna al pagamento di somme riguardava costi certi di manutenzione straordinaria e quindi somme inerenti ad operazioni soggette ad IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro e tassazione in misura fissa; 2) la domanda di manleva non doveva essere tassata autonomamente, perché costituiva parte della base imponibile della pretesa principale o, comunque, era oggettivamente connessa ad essa, con la conseguenza che l'imposta non poteva essere richiesta due volte e che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986, ovvero, in via analogica, l'art. 21, comma 3, come se si trattasse di accollo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le ricorrenti, sotto la veste della violazione di legge, chiedevano una rivalutazione del contenuto della sentenza registrata e della sua riconducibilità ad operazioni imponibili IVA, in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la domanda risarcitoria e quella di manleva, pur decise nello stesso processo, sono autonome e fondate su distinti rapporti giuridici, non essendo tra loro in rapporto di necessaria derivazione; pertanto ciascuna statuizione è autonomamente tassabile ai fini dell'imposta di registro. Ha inoltre escluso l'applicabilità analogica della disciplina dell'accollo ex art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986, in mancanza di un vero accordo di accollo e trattandosi di norma eccezionale. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte osserva che il primo motivo maschera in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto e del contenuto dell'atto da registrare.

  • art. 8, comma 1, lett. b), tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Disciplina l'imposta di registro proporzionale sugli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi; il tributo colpisce l'atto in ragione degli effetti giuridici ed economici che produce.

  • art. 21, d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione sulle plurime disposizioni contenute nello stesso atto richiede, per l'applicazione del comma 2, una connessione necessaria e oggettiva tra i diversi capi; la mera connessione soggettiva o occasionale non basta. Il comma 3, relativo all'accollo, non è applicabile in via analogica in assenza di un accordo di accollo e perché norma eccezionale.

  • art. 1, d.P.R. n. 633/1972

    «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate»

    Serve a individuare le operazioni imponibili IVA; la Corte richiama il criterio del collegamento tra corrispettivo e prestazione per valutare il principio di alternatività IVA/registro.

  • art. 3, d.P.R. n. 633/1972

    Definisce le prestazioni di servizi verso corrispettivo, comprese quelle dipendenti da contratti d'opera, appalto e obbligazioni di fare, non fare e permettere.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro su sentenze di condanna, il tributo si applica all'atto in base al suo contenuto tipico e agli effetti giuridici ed economici che produce, non alla sola etichetta formale della pronuncia.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro in misura proporzionale opera solo se le somme oggetto della condanna costituiscono effettivamente corrispettivo di una prestazione di beni o servizi soggetta a IVA; occorre verificare la natura sostanziale del rapporto sottostante.
  • Quando una sentenza contiene più capi aventi titolo e funzione autonomi, ciascuno espressione di autonoma capacità contributiva, l'imposta di registro è dovuta distintamente su ciascun capo, anche se essi siano stati decisi nello stesso processo per ragioni di economia processuale.
  • Ai fini dell'art. 21 d.P.R. 131/1986, la connessione rilevante tra disposizioni contenute nello stesso atto deve essere necessaria, oggettiva e intrinseca; non è sufficiente la sola volontà delle parti o una connessione meramente soggettiva o occasionale.
  • La disciplina dell'accollo non può essere estesa in via analogica per attrarre a tassazione un capo di sentenza diverso da quello principale quando manchi un vero accordo di accollo e la norma sia di stretta interpretazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto dell'atto o della sentenza oggetto di registrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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