R.R. Puglia 24/2009
Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii..(•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che disciplina composizione, funzioni, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 28 L.R. 11/2001. Il testo è però oggi abrogato e sostituito dal regolamento regionale n. 10/2011, quindi non ha più applicazione pratica attuale.
Comitato regionale VIA della Regione Puglia
Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale della Regione Puglia
Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale istituito nell’ambito della disciplina regionale pugliese. Il testo è stato espressamente abrogato e sostituito dal regolamento regionale n. 10/2011, per cui ha rilievo solo storico.
Composizione del Comitato
Il Comitato è istituito con decreto dell’Assessore regionale all’Ecologia ed è composto secondo quanto previsto dall’art. 28 della L.R. 11/2001 e successive modifiche e integrazioni. Ne fanno parte, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato e sovrintende all’organizzazione e alla direzione dei lavori, e il Dirigente dell’Ufficio VIA e Politiche Energetiche. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Ecologia, anch’egli senza voto.
Funzioni e competenze istruttorie
Il Comitato opera come organo tecnico istruttorio regionale per la formulazione dei pareri nelle procedure di VIA nazionali, nelle richieste di VIA regionale e nelle verifiche di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza ambientale. Su richiesta dell’Ufficio VIA, esprime parere anche sui progetti soggetti a verifica preliminare.
Le attività di competenza comprendono:
- l’esame tecnico del progetto, delle eventuali alternative progettuali e della documentazione tecnica a corredo;
- l’individuazione e quantificazione degli impatti diretti e indiretti sulle componenti ambientali e sugli elementi correlati, nonché la valutazione delle misure di mitigazione e dei sistemi di monitoraggio proposti;
- l’analisi di osservazioni, controdeduzioni, pareri e altra documentazione agli atti;
- la discussione in seduta plenaria dei contenuti essenziali della documentazione;
- la formulazione del parere sull’impatto ambientale dell’opera o intervento.
Sulla base del parere del Comitato, il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale denominato “giudizio di compatibilità ambientale”.
Organizzazione dei lavori
Le pratiche sono protocollate e depositate presso la segreteria del Comitato, collocata presso l’Ufficio VIA, e restano a disposizione dei componenti. In relazione alla materia trattata, il Presidente può costituire sottocommissioni per agevolare l’istruttoria preliminare alla formulazione dei pareri.
L’assegnazione dei componenti esperti alle sottocommissioni avviene, sentiti gli interessati, in base alle caratteristiche culturali, alle attitudini professionali e alle esigenze istruttorie del Comitato.
Svolgimento dell’istruttoria e rapporto con altri uffici
Il Presidente assegna l’istruttoria delle singole domande a un referente con funzione di relatore oppure, per questioni complesse, a una sottocommissione composta dal referente e da uno o più componenti del Comitato. Gli altri componenti possono partecipare all’attività istruttoria secondo modalità concordate con il referente.
Le sottocommissioni operano nelle sedi ritenute più opportune e possono effettuare sopralluoghi previa autorizzazione del Presidente. Possono inoltre essere integrate da esperti di altre strutture regionali o dell’ARPA Puglia.
Quando i progetti o i piani sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza ambientale o a procedura diretta di VIA, partecipa ai lavori del Comitato anche il Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo delegato, per riferire sull’istruttoria svolta.
Relazione istruttoria e termine di conclusione
Il referente o la sottocommissione incaricata è responsabile dell’istruttoria tecnica, che deve concludersi con una relazione scritta contenente:
- sintetica descrizione dell’attività istruttoria svolta;
- situazione di fatto;
- presupposti di diritto;
- considerazioni tecniche dei componenti;
- controdeduzioni a eventuali pareri e osservazioni;
- proposta finale di parere motivato da sottoporre al Comitato in riunione plenaria.
La consegna dell’istruttoria deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assegnazione della pratica.
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