Cassazione Penale, Sentenza n. 46785/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 7/05/2024 che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis L. 26/7/1975 n. 354 con cui D'Elia chiedeva il riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri ricompresi tra il 16/05/2019 e il 15/11/2021. Il Tribunale aveva ritenuto assente la partecipazione all'opera rieducativa nei primi due semestri in ragione della gravità del delitto (omicidio commesso nel 2011) e, per i semestri successivi, aveva motivato il diniego in ragione dell'uso, protrattosi per oltre un anno, di un telefono cellulare in detenzione; era inoltre richiamata la emersa contestazione per associazione mafiosa. D'Elia deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, rilevando la regolarità della condotta nei primi semestri, la partecipazione al lavoro e allo studio e l'assenza di elementi specifici sulla presunta militanza mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della liberazione anticipata per i semestri dal 16/05/2019 al 15/05/2020, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in maniera manifestamente illogica basandosi sulla sola relazione temporale tra arresto e mancata partecipazione all'opera rieducativa, senza fornire riscontri fattuali e senza considerare lo iato temporale tra il fatto commesso (2011) e l'arresto (2019). La Cassazione ha altresì ritenuto che il richiamo alla successiva contestazione per associazione mafiosa non fosse adeguatamente motivato con il compendio indiziario. Per contro, il rigetto relativo ai semestri dal 16/05/2020 al 15/11/2021 è stato confermato: la comprovata e protratta disponibilità e uso del telefono cellulare (dal 25/10/2020 all'8/11/2021) costituisce grave condotta trasgressiva, di rilevanza penale, idonea a dimostrare la mancata adesione all'opera rieducativa e a giustificare il diniego del beneficio per quei periodi. Il procedimento è rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio limitatamente ai semestri annullati.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 69-bis
Norma richiamata in relazione al reclamo al Tribunale di sorveglianza; disciplina la procedura di impugnazione dei provvedimenti di esecuzione penale.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
Stabilisce che la liberazione anticipata è subordinata alla prova della regolare condotta e della partecipazione all'opera di rieducazione; la Corte richiama che la valutazione deve riguardare la disponibilità concreta del detenuto nel semestre considerato e l'adesione in itinere al processo rieducativo, valutando la condotta esteriore e l'impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali.
Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, art. 103
Indicazioni richiamate dalla giurisprudenza per valutare la condotta esteriore: impegno nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e corretti rapporti con operatori, compagni di detenzione e familiari.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a)
Richiamata per l'inammissibilità dei motivi redatti personalmente dal condannato (mancanza di legittimazione processuale per atti difensivi redatti senza assistenza).
La sentenza rileva che l'acquisizione e l'uso prolungato del telefono cellulare in detenzione ha assunto rilevanza penale ai sensi della disposizione citata, configurando una grave trasgressione e elemento idoneo a precludere il riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri interessati.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata va fatta semestre per semestre: ogni periodo va esaminato autonomamente, sebbene comportamenti gravi possano riverberarsi anche su semestri precedenti se adeguatamente motivati.
- Non è sufficiente una deduzione generale basata sulla gravità del reato o sulla mera temporalità dell'arresto per escludere la partecipazione all'opera rieducativa: il giudice deve fornire motivazione specifica e riscontrabile sui comportamenti tenuti nel semestre valutato.
- Condotte trasgressive gravi e protratte (es. possesso e uso continuativo di un dispositivo non consentito) possono avere rilevanza penale e, di per sé, precludere il riconoscimento del beneficio per i periodi in cui sono state poste in essere.
- Quando si invoca una sopravvenuta contestazione (es. per associazione mafiosa) per negare benefici trattamentali, il giudice deve indicare in modo sintetico ma concreto il compendio indiziario e le modalità/tempi della condotta contestata per renderne credibile l'incidenza sulla partecipazione al trattamento.
- Motivi redatti direttamente dal detenuto senza la necessaria legittimazione/assistenza possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p., per cui è importante il corretto svolgimento degli atti difensivi.
- In caso di motivazione carente o manifestamente illogica il ricorso può ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame limitato ai profili viziati; tuttavia, se il provvedimento impugnato è sorretto da elementi fattuali solidi, il rigetto del beneficio può essere confermato.
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