Ordinanza n. 20/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale dell'8 ottobre 2025 di conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Automobile Club di Palermo, nonché la presupposta proposta dell'ACI di scioglimento degli organi direttivi e nomina del commissario
Esito
Favorevole al resistente (ente vigilante e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la proposta dell'ACI di scioglimento degli organi direttivi dell'Automobile Club di Palermo e nomina di un Commissario Straordinario, nonché il decreto ministeriale che ha conferito tale incarico per un periodo non superiore a dodici mesi. Sono stati inoltre contestati, ove necessario, gli atti presupposti relativi all'approvazione dei bilanci dell'ente per gli esercizi 2021-2024, adottati nonostante il parere non favorevole del Collegio dei revisori, le relazioni del precedente commissario straordinario sulla gestione e sulle prospettive di risanamento, la nota recante le controdeduzioni alle osservazioni del ricorrente e, in via subordinata, una disposizione dello Statuto ACI. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del decreto commissariale, deducendo la sussistenza dei presupposti cautelari.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo che le censure non presentassero profili di fondatezza cautelare alla luce della persistente situazione di grave dissesto dell'ente, risultante dalle relazioni del Commissario Straordinario. Ha escluso anche il periculum in mora, poiché il decreto prevede una gestione straordinaria limitata a un anno e impone al commissario di indire, entro il mandato, nuove elezioni per ricostituire gli organi dell'ente, assicurando nel frattempo la continuità gestionale fino all'insediamento del nuovo Presidente e degli organi collegiali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per € 750,00 ciascuno, oltre accessori di legge, in favore dell'ACI e del Ministero dello Sport e dei Giovani; sono state compensate nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Governo di Messina.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha valutato negativamente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha respinto la domanda di sospensione.
art. 15, comma 3, lett. e), Statuto ACI
Richiamato quale base statutaria della proposta di scioglimento degli organi direttivi e di nomina del Commissario Straordinario.
art. 65 Statuto ACI
Richiamato quale ulteriore fondamento statutario della proposta di gestione commissariale.
art. 51, comma 3, Statuto ACI
Indicato tra gli atti e le disposizioni eventualmente impugnati, senza che l'ordinanza ne esamini specificamente il contenuto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la persistente situazione di grave dissesto dell'ente, risultante dalle relazioni commissariali, può escludere il fumus boni iuris delle censure rivolte contro lo scioglimento degli organi e la nomina di un commissario straordinario.
- Il periculum in mora non sussiste quando la gestione commissariale è temporalmente limitata, è finalizzata alla ricostituzione degli organi ordinari mediante nuove elezioni e garantisce la temporaneità della sostituzione fino all'insediamento dei nuovi organi.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando non risultano integrati cumulativamente i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
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