Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 4844 del 28-12-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter incida sul rilascio e sull’eventuale annullamento del DURC, riepilogando anche termini, rate e scadenze delle principali definizioni agevolate (prima rottamazione, rottamazione-bis e rottamazione-ter).

DURC e definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione

DURC e definizioni agevolate dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione

Il documento illustra gli effetti della disciplina sulle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione sul rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In particolare, chiarisce quando la presentazione della dichiarazione di adesione consente di attestare la regolarità contributiva e quando, invece, la verifica deve essere definita con esito di irregolarità o comportare l’annullamento di DURC già formati.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama l’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136. In particolare, la lettera f-bis del comma 10 prevede che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, si applichi l’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ai fini del rilascio del DURC disciplinato dal DM 30 gennaio 2015.

Effetti sulla verifica di regolarità contributiva dal 19 dicembre 2018

A decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se già pervenute e ancora in istruttoria, devono essere definite con attestazione di regolarità, purché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni.

Se la procedura “Gestione AVA” non contiene la registrazione della dichiarazione, la definizione con esito regolare richiede la verifica presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018.

Riepilogo delle definizioni agevolate considerate

Il documento riepiloga i termini di pagamento dei procedimenti di definizione agevolata succedutisi nel tempo, al fine di rendere più chiara l’applicazione dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017.

A. Prima rottamazione – articolo 6 del D.L. n. 193/2016

La prima definizione agevolata riguardava i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016.

  • Il pagamento poteva avvenire in unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate.
  • In caso di pagamento rateale, le scadenze erano:
    • per il 2017: luglio, settembre e novembre;
    • per il 2018: aprile e settembre per le due rate residue.
  • Per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, o avevano pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017, la disciplina della c.d. rottamazione-bis consentiva il rientro nei benefici pagando tali rate in unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.
  • Dopo il pagamento delle rate arretrate e dell’eventuale terza rata entro tale data, il contribuente doveva rispettare le successive scadenze indicate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.

B. Rottamazione-bis – articolo 1 del D.L. n. 148/2017

La rottamazione-bis riguardava tre categorie di carichi:

  1. carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
  2. carichi affidati dal 2000 al 2016 non compresi nella prima rottamazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016;
  3. carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla prima definizione per irregolarità nei pagamenti al 31 dicembre 2016, purché regolarizzati entro il 31 luglio 2018.

Per le ipotesi sub 2) e 3):

  • il pagamento poteva avvenire in unica soluzione oppure in tre rate;
  • le scadenze erano fissate per ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi sub 3):

  • il mancato, insufficiente o tardivo versamento entro il 31 luglio 2018 delle rate dovute nei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.

Per i carichi sub 1):

  • il pagamento poteva avvenire in unica soluzione oppure in massimo cinque rate;
  • le scadenze erano luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

C. Rottamazione-ter – articolo 3 del D.L. n. 119/2018

La rottamazione-ter riguardava:

  1. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli della prima rottamazione decaduti per mancato tempestivo e integrale pagamento;
  2. i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Per il primo gruppo:

  • il pagamento poteva avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • in alternativa, in un massimo di diciotto rate consecutive, in cinque anni;
  • le scadenze erano:
    • per il 2019: 31 luglio e 30 novembre;
    • dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

Per il secondo gruppo:

  • l’adempimento entro il 7 dicembre 2018 consentiva il differimento automatico del pagamento delle restanti somme in dieci rate consecutive;
  • le scadenze erano, a decorrere dal 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il documento precisa inoltre che il ritardo fino a un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non comporta sanzioni né perdita del beneficio della definizione agevolata.

Effetti del mancato pagamento e annullamento dei DURC

Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento integrale delle somme dovute in unica soluzione oppure con il pagamento delle rate previste.

Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del D.L. n. 50/2017, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate, i DURC rilasciati in virtù del comma 1 devono essere annullati dagli enti preposti alla verifica.

L’annullamento per mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere disposto per tutti i documenti con esito regolare formati dal 24 aprile 2017 in poi, in relazione alla specifica fattispecie di definizione agevolata e alle rispettive scadenze.

Conseguenze per la prima rottamazione

Per i contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione, il mancato tempestivo e integrale versamento delle rate ha determinato la decadenza dal beneficio e, conseguentemente, l’annullamento degli eventuali DURC formati sulla base di tale procedura.

In assenza di altre forme di regolarizzazione, le richieste di verifica successive alla decadenza devono essere definite con attestazione di irregolarità.

Il documento evidenzia tuttavia che, poiché la rottamazione-ter consente di includere anche i carichi già oggetto della prima rottamazione, i contribuenti decaduti possono ottenere l’esito di regolarità solo in presenza della dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter.

Conseguenze per la rottamazione-bis

Per i contribuenti beneficiari della rottamazione-bis, la regolarità contributiva va verificata rispetto alle scadenze fissate dalla legge e riepilogate nel documento.

In particolare:

  • se vi sono irregolarità nei versamenti delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, occorre verificare la regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018;
  • tale termine costituisce una rimessione in termini per il contribuente;
  • in assenza del versamento delle somme residue entro il 7 dicembre 2018, la verifica deve essere definita con attestazione di irregolarità contributiva.

Il documento precisa che, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere alla rottamazione-ter per gli stessi carichi; in tale ipotesi, i documenti con esito regolare formati fino alla data rilevante devono essere annullati.

Richiamo finale alla disciplina del D.L. n. 119/2018

In nota viene richiamato l’articolo 3, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, secondo cui i debiti relativi ai carichi per i quali non sia stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute non possono essere definiti secondo le disposizioni del medesimo articolo e la relativa dichiarazione eventualmente presentata è improcedibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.