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Messaggio

Messaggio numero 15 del 03-01-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che la rinuncia al regime contributivo agevolato può essere comunicata entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si chiede il ripristino del regime ordinario. Se la comunicazione arriva dopo il 1° marzo, il ritorno al regime ordinario decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Termine per la rinuncia al regime contributivo agevolato

Termine per la rinuncia al regime contributivo agevolato

Il documento interviene per precisare il termine entro il quale il contribuente può comunicare la rinuncia al regime contributivo agevolato previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. La finalità è quella di chiarire la decorrenza del ripristino del regime ordinario nei casi di perdita dei requisiti o di abbandono volontario del regime agevolato.

Quadro normativo e precedenti istruzioni

Il regime contributivo agevolato è riconosciuto ai soggetti in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dai commi 54 e seguenti del medesimo articolo 1 della legge n. 190/2014. Le modalità operative per l’applicazione del regime sono state già fornite con:

  • circolare n. 29/2015;
  • circolare n. 35/2016;
  • messaggio n. 1035/2015.

Il documento richiama inoltre la regola generale secondo cui il regime agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti richiesti per l’accesso.

Uscita dal regime agevolato e ripristino del regime ordinario

Viene precisato che il regime ordinario torna applicabile sia nei casi di perdita dei requisiti che avevano consentito l’accesso al beneficio, sia nei casi in cui il contribuente scelga volontariamente di rinunciare al regime agevolato, indipendentemente dalle motivazioni della scelta.

In tali ipotesi, il ripristino del regime ordinario avviene secondo le seguenti regole:

  • in linea generale, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita;
  • se la rinuncia è comunicata entro il termine fissato dal presente messaggio, la decorrenza del regime ordinario è anticipata al 1° gennaio del medesimo anno per il quale si chiede il ripristino.

Nuovo termine per la comunicazione di rinuncia

A seguito delle criticità rilevate in relazione al termine entro cui far pervenire la rinuncia, l’Istituto stabilisce che la comunicazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

La precisazione è motivata dal fatto che i contribuenti spesso non sono in grado di accertare entro il 31 dicembre l’eventuale perdita dei requisiti maturata nel corso dell’anno, circostanza che determina l’uscita dal regime fiscale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Decorrenza degli effetti della rinuncia

Il documento distingue due casi:

  • le comunicazioni di rinuncia presentate entro il 28 febbraio consentono il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno;
  • le comunicazioni che pervengono dopo il 1° marzo determinano invece il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.

Modalità di comunicazione

La rinuncia deve essere comunicata all’Istituto con le consuete modalità già indicate nelle circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e nel messaggio n. 1035/2015. Il documento non introduce nuove modalità operative, ma solo un chiarimento sul termine entro cui la comunicazione deve essere inviata.

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