Messaggio numero 4804 del 21-12-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le condizioni previste dalla legge n. 205/2017 per l’esclusione dell’adeguamento alla speranza di vita ai fini della pensione di vecchiaia e anticipata, i soggetti beneficiari e le esclusioni, oltre alle modalità telematiche di presentazione della domanda e alla documentazione da allegare per lavoratori gravosi e addetti a lavorazioni usuranti/pesanti.
Istruzioni per la domanda di pensione con deroga dall'adeguamento alla speranza di vita
Istruzioni per la domanda di pensione con esclusione dell’adeguamento alla speranza di vita
Il documento fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle domande di pensione relative ai benefici previsti dall’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La disciplina riguarda specifiche categorie di lavoratori per le quali non si applica l’adeguamento alla speranza di vita ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata.
Quadro normativo di riferimento
La premessa richiama il comma 147 della legge n. 205/2017, che esclude l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019 per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata, quando si trovino in una delle condizioni indicate dal comma 148. Il beneficio incide:
- sul requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- sul requisito contributivo per la pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201/2011.
Il comma 152 precisa inoltre che, per i lavoratori interessati, non trova applicazione l’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 201/2011 e successive modificazioni.
Soggetti destinatari del beneficio
La disposizione si applica a due categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti che abbiano svolto da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017 e che abbiano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, purché siano rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sia presente un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Esclusioni espressamente previste
Il documento precisa che la disciplina non si applica:
- ai lavoratori c.d. precoci, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di APE sociale, di cui all’articolo 1, comma 179, della medesima legge n. 232/2016.
Atti attuativi richiamati
Vengono richiamati due provvedimenti ministeriali:
- il decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, che specifica le professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017;
- il decreto 18 aprile 2018 dello stesso Ministero, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, che definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione e la verifica dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
Presentazione della domanda: canali ammessi
La domanda di pensione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- web, con PIN INPS, identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da telefono fisso o al numero 06 164164 da cellulare, con costi secondo il piano tariffario dell’operatore, se in possesso di PIN;
- patronati e intermediari dell’Istituto, mediante i servizi telematici disponibili, anche senza PIN.
Documentazione da allegare per i lavoratori di cui alla lettera a)
I lavoratori dipendenti destinatari della lettera a) del comma 148 devono allegare alla domanda la dichiarazione del datore di lavoro, redatta sull’apposito modello disponibile sul sito INPS, nel percorso “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/pensionato”.
Il modello è disponibile in due versioni:
- codice AP116, per lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico;
- codice AP117, per lavoratori domestici.
Nella dichiarazione il datore di lavoro deve attestare:
- i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A del decreto 5 febbraio 2018;
- il contratto di lavoro applicato;
- il livello di inquadramento attribuito;
- le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, secondo l’allegato A del medesimo decreto.
Se il datore di lavoro non può rendere la dichiarazione per oggettiva impossibilità derivante dalla cessazione dell’attività, l’interessato deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, contenente le medesime informazioni sui periodi di lavoro, sul contratto, sull’inquadramento e sulle mansioni svolte.
Documentazione da allegare per i lavoratori di cui alla lettera b)
I lavoratori rientranti nella lettera b) del comma 148 devono produrre la documentazione prevista dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dal D.M. 20 settembre 2011, come modificato dal D.M. 20 settembre 2017, idonea a dimostrare lo svolgimento dell’attività particolarmente faticosa e pesante per il periodo richiesto dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67/2011.
Indicazione finale
Il documento chiude precisando che con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative alle modalità attuative dei commi 147 e 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017.
Testo integrale
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