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Legge

L.R. Abruzzo 48/2019

Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 48/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 48/2019 modifica la l.r. 9/2019 e la l.r. 40/2010 in materia di indennità e contributi dei consiglieri regionali, e rifinanzia per il solo 2019 la l.r. 49/2017 per il sostegno alle piccole imprese nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017. Alcune disposizioni finanziarie originarie risultano poi abrogate dalla l.r. 8/2020.

Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali e rifinanziamento di interventi per le imprese colpite dal sisma

Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali e rifinanziamento di interventi per imprese terremotate

La legge regionale Abruzzo n. 48 del 2019 interviene su due ambiti principali: il regime economico e contributivo dei consiglieri regionali, attraverso modifiche alle leggi regionali n. 9/2019 e n. 40/2010, e il rifinanziamento, per il solo esercizio 2019, di misure a favore delle piccole imprese colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Alcune disposizioni di copertura e gestione finanziaria sono poi state abrogate dalla successiva l.r. 8/2020.

Interventi sulla disciplina dei consiglieri regionali

La legge integra e corregge la disciplina dell’indennità a carattere differito e dei contributi correlati prevista dalla l.r. 9/2019.

In particolare:

  • i contributi restituiti sono rivalutati al saggio legale di interesse;
  • gli oneri fiscali relativi alla quota contributiva di competenza del Consiglio regionale, previsti dalla disciplina originaria, sono stati inseriti nel testo ma la relativa previsione è stata successivamente abrogata;
  • viene corretto il rinvio interno all’articolo relativo alla disciplina dell’indennità;
  • è introdotta la possibilità per i consiglieri regionali di rinunciare all’indennità a carattere differito, con richiesta espressa da comunicare al servizio competente entro un anno dall’adesione al beneficio.

Effetti della rinuncia all’indennità differita

La rinuncia produce effetti sia sul piano restitutorio sia su quello contributivo.

Il consigliere che rinuncia ha diritto a ricevere tutti i contributi già versati per tale finalità. Se il consigliere è ancora in carica, cessano inoltre i contributi mensili a suo carico previsti dalla disciplina dei contributi collegati all’istituto.

Disciplina del sequestro, pignoramento e cessione delle prestazioni

La legge inserisce nella l.r. 40/2010 una disposizione specifica sull’aggressione e circolazione delle prestazioni collegate al mandato consiliare.

Per il sequestro, il pignoramento o la cessione:

  • dell’assegno vitalizio;
  • della reversibilità;
  • dell’indennità a carattere differito;
  • dell’indennità di fine mandato si applicano le disposizioni legislative vigenti, tempo per tempo, in materia di pubblici dipendenti.

È inoltre precisato che l’indennità di fine mandato, in quanto munus costituzionale connesso all’esercizio di un mandato pubblico, non è assimilabile al trattamento di fine rapporto.

Rifinanziamento della legge regionale sulle imprese colpite dal sisma

Per il solo esercizio 2019 viene rifinanziata la l.r. 49/2017, relativa al sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, per l’importo di 93.000 euro.

La copertura è assicurata tramite risorse del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, esercizio 2019, a valere sul capitolo destinato al fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative.

Aspetti finanziari e coperture

La legge conteneva anche una serie di variazioni di bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, finalizzate a finanziare gli oneri connessi alle modifiche sul trattamento economico dei consiglieri.

Tali stanziamenti erano destinati a un capitolo di nuova istituzione relativo agli oneri fiscali della quota contributiva a carico dell’ente e prevedevano riduzioni su diversi capitoli di spesa del bilancio consiliare. La norma precisava inoltre che gli stanziamenti erano vincolati agli adempimenti fiscali e autorizzava l’Ufficio di Presidenza a disporre variazioni di bilancio, anche mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato.

Queste disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’articolo 1 sono state successivamente abrogate dalla l.r. 2 marzo 2020, n. 8.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo indica come decorrenza del testo vigente il 12 marzo 2020, ma le modifiche introdotte dalla presente legge sono riferite originariamente alla sua entrata in vigore del 24 dicembre 2019, salvo successive abrogazioni o sostituzioni intervenute con la l.r. 8/2020.

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