L.R. Abruzzo 42/2019
Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo un fondo per rimborsare spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da famiglie, anche monopersonali, con un componente oncologico o in attesa/sottoposto a trapianto, per cure e visite anche fuori regione in casi particolari. I benefici sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Sostegno economico alle famiglie con componenti affetti da patologie oncologiche o in attesa/sottoposti a trapianto
Sostegno economico alle famiglie con componenti oncologici o in attesa/sottoposti a trapianto
La legge disciplina un intervento della Regione Abruzzo a favore delle famiglie residenti che sostengono spese connesse a cure oncologiche o a percorsi di trapianto. Il beneficio consiste in rimborsi per viaggio, vitto e alloggio, entro limiti prestabiliti e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.
Finalità e destinatari
L’intervento è rivolto alle famiglie, anche monopersonali, che abbiano al proprio interno un componente:
- affetto da patologie oncologiche;
- in attesa di trapianto;
- sottoposto a trapianto.
La Regione istituisce un apposito fondo per consentire l’accesso ai contributi, nel rispetto della legge n. 328 del 2000 sul sistema integrato dei servizi sociali.
Spese ammissibili e condizioni sanitarie
Il contributo è riconosciuto per spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per sottoporsi a visite e terapie connesse alle patologie indicate. La disciplina riguarda soggetti residenti in Abruzzo che abbiano ottenuto il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 e che necessitino di visite, radioterapia, chemioterapia o altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura.
Le richieste devono riguardare prestazioni effettuate presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal SSN.
Misura dei rimborsi
Per il paziente il rimborso può coprire:
- fino al 100% delle spese di viaggio con mezzi pubblici o autoambulanza;
- fino al 50% delle spese di viaggio con mezzi propri, di famiglia o di terzi;
- fino all’80% delle spese di mantenimento nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni e se adeguatamente documentate.
Per l’accompagnatore sono rimborsabili:
- fino al 100% delle spese di viaggio con mezzi pubblici;
- fino all’80% delle spese di mantenimento nel luogo di cura, limitatamente al periodo delle prestazioni e con idonea documentazione.
Procedure, priorità e istruttoria
Le domande sono presentate alla Regione secondo termini, criteri e modalità stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. La Giunta definisce anche i criteri di priorità, tra cui:
- reddito familiare più basso risultante dall’ISEE;
- gravità della patologia;
- perdita del posto di lavoro;
- esaurimento del periodo di malattia retribuito e ricorso all’aspettativa non retribuita.
L’istruttoria è svolta dal Servizio regionale competente, che approva graduatoria dei beneficiari, elenco degli ammessi e non ammessi e relative motivazioni; può delegare le attività istruttorie agli Enti d’Ambito Sociale.
Utilizzo presso strutture di altre regioni
Le richieste possono riguardare anche spese sostenute presso strutture accreditate di altre regioni quando ciò sia necessario per elevata complessità dell’intervento, per particolare casistica certificata da specialisti pubblici regionali, oppure quando le direzioni sanitarie aziendali attestino che i tempi di attesa regionali superano, sulla base di evidenze scientifiche, le necessità di cura con carattere salvavita.
Limiti finanziari
I benefici sono concessi fino ad esaurimento delle somme disponibili. La copertura finanziaria è assicurata nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti nel bilancio regionale; per il 2019 la legge ha previsto uno stanziamento iniziale di 10.000 euro, poi rifinanziato negli anni successivi secondo le leggi di bilancio e di rifinanziamento richiamate nelle note.
Monitoraggio dell’attuazione
La Giunta regionale deve rendere conto annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati prodotti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, dopo il primo anno dall’entrata in vigore, presenta una relazione con dati su bandi, graduatorie, domande accolte e non accolte, criticità e oneri finanziari. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Entrata in vigore e situazione attuale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo vigente recepisce le modifiche apportate fino al 19 ottobre 2023.
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