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Legge

L.R. Abruzzo 45/2019

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicita' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 45/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo il riordino dei Consorzi di bonifica, definendone finalità, organi, sistema elettorale, controlli, trasparenza, contabilità e gestione commissariale/transitoria. Prevede gestione associata di molte attività, nuove regole per elezioni e compensi, modifiche alla l.r. 36/1996 e ad altre leggi regionali. Abroga la l.r. 11/1983. Alcune previsioni hanno scadenze temporali specifiche, tra cui il nuovo assetto contabile dal 1° gennaio 2028.

Riordino dei Consorzi di bonifica e della loro governance

Riordino dei Consorzi di bonifica in Abruzzo

La legge ridisegna l’assetto dei Consorzi di bonifica della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di razionalizzarne le funzioni, migliorarne l’economicità e rafforzarne trasparenza e controllo. La disciplina si applica ai Consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale e si innesta sul quadro statale e sull’Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica.

Finalità e principi generali

La bonifica integrale è qualificata come attività pubblica permanente e polifunzionale, orientata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. Essa comprende sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, uso e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente. L’attività dei Consorzi deve rispettare efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, oltre ai principi europei di precauzione e prevenzione del danno ambientale.

Gestione associata delle attività

Per realizzare economie di gestione e uniformità operativa, i Consorzi devono svolgere in forma associata almeno alcune attività centrali: partecipazione a bandi e finanziamenti, progettazione ed esecuzione di lavori, affidamenti sopra soglia tramite centrale unica di committenza, gestione del contenzioso e dei crediti, uso di programmi informatici uniformi, formazione del personale, reclutamento del personale ordinario e tenuta del catasto consortile.

L’ANBI regionale svolge funzioni di coordinamento. La gestione associata deve avvenire senza nuovi oneri per la contribuenza, utilizzando strutture e risorse umane già disponibili. Le attività non incluse restano ai singoli Consorzi, che possono estendere la gestione associata anche ad altri ambiti.

Le convenzioni tra Consorzi sono disciplinate da uno schema approvato dalla Giunta regionale previo raccordo con ANBI regionale e Consorzi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La gestione associata delle attività obbligatorie va realizzata entro 120 giorni dall’approvazione dello schema. Eventuali ulteriori attività condivise richiedono atti integrativi e devono essere attivate entro 60 giorni dalla loro sottoscrizione. Le convenzioni e gli atti integrativi sono sottoposti al parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente entro 30 giorni.

Le economie derivanti dalla gestione associata, da evidenziare nel rapporto annuale, devono essere destinate alla riduzione degli oneri a carico della contribuenza e all’acquisto di mezzi e attrezzature.

Collaborazioni con imprenditori agricoli, enti locali e altri soggetti pubblici

I Consorzi possono affidare lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli iscritti al registro imprese e appartenenti al Consorzio, operanti nel comprensorio, tramite convenzioni ex d.lgs. 228/2001. La Regione promuove anche accordi di programma, patti territoriali e intese interistituzionali per coordinare l’azione dei Consorzi con Comuni e altri soggetti pubblici.

I Consorzi possono inoltre stipulare intese e convenzioni con gli enti locali per azioni di comune interesse, gestione di servizi specifici e interventi di miglioramento ambientale e consolidamento territoriale, anche in territori esterni al comprensorio quando gli interventi siano coerenti con le finalità consortili.

Organi consortili e governance

Gli organi dei Consorzi sono: Assemblea dei consorziati, Consiglio di amministrazione, Comitato amministrativo, Presidente e Revisore unico.

L’Assemblea comprende gli iscritti nel catasto consortile in regola con il contributo e aventi diritti civili, nonché i conduttori legittimi tenuti al pagamento del contributo. Ogni elettore dispone di un voto diretto, libero e segreto; è ammessa una sola delega a favore di un componente del nucleo familiare. Sono previste regole specifiche per persone giuridiche, minori, interdetti e comunioni.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 membri: 8 eletti dall’Assemblea e 3 membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, scelti tra cittadini con esperienza tecnica o amministrativa ed elettori nei Comuni del comprensorio. Il Consiglio può operare anche se i membri di diritto non sono ancora designati o sostituiti. Dura 5 anni.

Alle riunioni possono partecipare, con voto consultivo e a titolo gratuito, rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per alcuni componenti è previsto un compenso; per gli altri possono essere riconosciuti gettoni di presenza e rimborsi viaggio nei limiti di legge.

Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione

L’elezione avviene con voto pro capite e segreto. L’Assemblea è suddivisa in tre sezioni sulla base del carico contributivo: una prima sezione per categorie extragricole e consorziati con interessi marginali in agricoltura, una seconda intermedia e una terza per i contribuenti più gravati. La ripartizione dei seggi è fissata in 1 delegato per la prima sezione, 4 per la seconda e 3 per la terza.

I candidati sono eletti su liste sezionali presentate con almeno 10 sottoscrittori per candidato, tutti aventi diritto al voto e in regola con il contributo. Le elezioni si tengono contemporaneamente in tutte le sezioni, di domenica, tra il 1° novembre e il 31 gennaio, salvo deroga motivata del Dipartimento competente. I seggi restano aperti dalle 7.00 alle 22.00.

Sono eleggibili gli iscritti della sezione in possesso dei requisiti e non incandidabili, con titolo di proprietà oppure titolo di conduzione valido da almeno 5 anni. Le liste che superano il 5% dei voti partecipano alla distribuzione dei seggi con metodo d’Hondt. Sono previste regole di subentro per cessazioni, fino a nuove elezioni se la maggioranza dei componenti non è sostituibile.

Le votazioni sono valide se, in almeno una delle tre sezioni, partecipa almeno il 10% degli aventi diritto o il 10% della contribuenza della sezione. In caso di mancato quorum, la Giunta dispone l’amministrazione commissariale e deve indire nuove elezioni entro un anno. Sono anche previsti Commissario ad acta e valutazione dell’ipotesi di fusione del Consorzio. Verbali e ricorsi seguono termini stringenti: invio al Dipartimento entro 3 giorni e ricorsi entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Incandidabilità e incompatibilità

Sono previsti numerosi casi di incandidabilità, tra cui fallimento per 5 anni, interdizione dai pubblici uffici, condanne ostative all’elettorato, dipendenti di organi di controllo, dipendenti del Consorzio, soggetti con conti non resi, con liti pendenti o debiti liquidi ed esigibili verso il Consorzio, esecutori di opere o servizi per conto del Consorzio, e varie cariche politiche o istituzionali regionali e locali. Le cause di incandidabilità comportano decadenza se sopravvengono nel corso del mandato.

Comitato amministrativo e funzioni del Presidente

Il Comitato amministrativo è eletto dal Consiglio nella prima seduta ed è composto dal Presidente e da altri due membri, di cui uno Vicepresidente; solo uno dei membri può essere tra quelli nominati dalla Regione. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta; il Vicepresidente è quello che ottiene più voti tra gli altri eletti. Il Comitato dura quanto il Consiglio e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio e svolge le funzioni statutarie. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vicepresidente e, in subordine, il consigliere più anziano. Se Presidente e Vicepresidente cessano, il Vicepresidente o il consigliere anziano devono convocare il Consiglio entro 30 giorni per la sostituzione.

Mozione di sfiducia

Se il bilancio non viene approvato, la maggioranza assoluta dei consiglieri può presentare una mozione di sfiducia motivata contro il Presidente. La mozione va discussa dal Consiglio entro 15 giorni e non prima di 5 giorni lavorativi dal deposito. Se approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, decadono anche Vicepresidente e terzo membro del Comitato amministrativo, e il Consiglio deve eleggere contestualmente le nuove cariche.

Gestione commissariale e transitoria

In presenza di gravi irregolarità non sanabili con i controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può sciogliere gli organi e nominare un commissario, che deve indire elezioni entro un anno.

La legge prevede inoltre una fase straordinaria di gestione con commissari nominati per ciascun Consorzio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con il compito di assicurare la gestione ordinaria, attuare la riforma, approvare il nuovo statuto, riorganizzare i Consorzi, attivare la gestione associata, promuovere mobilità del personale e indire nuove elezioni. Gli organi in carica restano fino all’insediamento dei commissari; con tale insediamento cessano anche i commissari regionali eventualmente già in carica per altre finalità.

I commissari dovevano indire le elezioni entro il 30 novembre 2023, salvo proroga motivata di 90 giorni. In caso di inadempimento decadono; se non rispettano le direttive regionali, possono essere revocati. È prevista una disciplina specifica per il diritto di voto in prima applicazione e per la compilazione delle liste elettorali durante la fase commissariale.

Revisore unico e controlli interni

Il controllo contabile e gestionale è affidato a un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Revisore esercita controllo gestionale, finanziario e di legittimità, esamina trimestralmente il conto di cassa, può svolgere ispezioni in qualsiasi momento, riferisce mensilmente al Presidente e trimestralmente al Dipartimento competente, e segnala le irregolarità gravi chiedendo la convocazione del Consiglio.

Il mandato dura 5 anni e non è rinnovabile presso lo stesso Consorzio. Sono previste incompatibilità con molte cariche politiche e amministrative, nonché il divieto di partecipare a imprese fornitrici dei Consorzi.

Compensi e gettoni di presenza

I Consorzi determinano autonomamente i compensi del Presidente, del Vicepresidente e del consigliere del Comitato amministrativo nei limiti massimi rispettivamente del 30%, 10% e 5% dell’indennità di carica del consigliere regionale. Il gettone di presenza non può superare il tetto previsto dalla normativa statale sul contenimento della spesa.

Al Revisore unico spetta un compenso annuo lordo determinato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto della disciplina sull’equo compenso; sono rimborsabili le spese di viaggio documentate secondo la misura prevista per gli organi consortili.

Vigilanza, approvazione degli atti e trasparenza

Le deliberazioni consortili diventano esecutive dopo 20 giorni dalla pubblicazione all’albo, salvo quelle soggette ad approvazione regionale. Sono sottoposti ad approvazione della Giunta regionale, previo conforme parere della Commissione consiliare competente, lo statuto, i regolamenti essenziali, l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le assunzioni. Gli atti soggetti ad approvazione devono essere inviati al Dipartimento competente entro 5 giorni dalla pubblicazione.

Il procedimento di vigilanza prevede il passaggio del testo al Consiglio regionale, il parere della Commissione entro 30 giorni, la decisione della Giunta entro i successivi 15 giorni e l’approvazione tacita se la Giunta non decide nel termine. I termini si interrompono se sono chiesti chiarimenti e sono sospesi in caso di sospensione dell’attività degli organi regionali.

Sul piano della trasparenza, i Consorzi devono pubblicare online atti e informazioni rilevanti, aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente”, consentire l’accesso agli atti nei limiti di legge e trasmettere i dati necessari al Responsabile regionale anticorruzione e trasparenza. In caso di inadempimento, il Consorzio è diffidato a sanare entro 90 giorni; poi la Giunta nomina un Commissario ad acta a spese del Consorzio.

Contabilità, indebitamento e controllo di gestione

Dal 1° gennaio 2028 i Consorzi devono integrare la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale secondo il d.lgs. 118/2011. Per l’attuazione, la Giunta istituisce entro 90 giorni un gruppo tecnico per piano dei conti integrato, schema di regolamento contabile e linee guida.

I Consorzi devono inoltre adottare il controllo di gestione, volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi, la corretta gestione e l’uso efficiente delle risorse. È previsto il monitoraggio della corrispondenza tra programmi e risultati, della tenuta contabile e dell’efficienza dei processi, anche associati.

Dal giorno di entrata in vigore della legge, l’indebitamento è ammesso solo per spese di investimento, salvo quello necessario ad anticipare le entrate da contribuenza. Sono consentiti mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi relativi a passività già accertate alla data di entrata in vigore, se correlate a investimenti già realizzati o in corso, con comunicazione alla Giunta che può negare motivatamente entro 15 giorni.

Incarichi dirigenziali e personale

I dirigenti dei Consorzi sono assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 5 anni, rinnovabile, e la stessa durata si applica al personale interno promosso a dirigente. Il Consiglio di amministrazione assegna obiettivi certi e misurabili e la valutazione tiene conto anche di economie di gestione, qualità dei servizi ai consorziati e riduzione degli oneri di contribuenza; il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare revoca anticipata.

Le modifiche alla l.r. 36/1996 e alla l.r. 19/2013 rafforzano il ruolo dei Consorzi in materia di stabilità dei terreni, mitigazione del dissesto, invarianza idraulica e pronto intervento in protezione civile, oltre che nella valorizzazione del patrimonio dei comprensori. Per il personale avventizio stagionale si applica la contrattazione collettiva di settore; per il reclutamento è comunque privilegiata la mobilità tra Consorzi.

Modifiche ad altre leggi regionali e valorizzazione di infrastrutture

La legge interviene sulla l.r. 42/2012, includendo tra le infrastrutture affidate al Consorzio di Bonifica Ovest anche le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto funzionali all’emissario sotterraneo. La Regione Abruzzo può inoltre affidare al Consorzio la propria rappresentanza e autorizzarlo a predisporre proposte di disciplinare o regolamento e a impiegare personale per la valorizzazione storica, archeologica, monumentale, culturale, paesaggistica e ambientale di tali infrastrutture.

Relazione annuale sui risultati

Ogni anno, entro luglio, la Giunta regionale riferisce alle Commissioni consiliari sui risultati della legge in termini di economie di gestione, ottimizzazione delle attività comuni e riduzione degli oneri della contribuenza. I Consorzi devono inviare entro il 31 maggio un rapporto dettagliato, corredato da un elaborato del Revisore unico, con evidenza delle economie, della governance, delle attività associate e delle funzioni aggiuntive svolte, incluse quelle in protezione civile. Lo schema del rapporto è approvato dalla Giunta entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Abrogazioni, rinvii ed efficacia temporale

La legge abroga la l.r. 11/1983, l’articolo 8 della l.r. 36/1996 e l’articolo 7 della l.r. 38/2017. Per quanto non previsto, si applica il regio decreto 215/1933. La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.

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