Messaggio numero 1478 del 10-04-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per i datori di lavoro con non più di nove addetti, le agevolazioni contributive previste per l’apprendistato si applicano solo ai periodi di apprendistato di primo livello. Dalla trasformazione in apprendistato professionalizzante, prevista dall’art. 43, comma 9, del D.lgs. 81/2015, si applica l’aliquota ordinaria del 10%, oltre ai contributi NASpI, fondi interprofessionali ed eventuali ulteriori aliquote legate a CIGO/CIGS o fondi di solidarietà.
chiarimenti sul regime contributivo dell'apprendistato professionalizzante dopo trasformazione da apprendistato di primo livello
Regime contributivo dell’apprendistato dopo trasformazione da primo livello a professionalizzante
Il documento fornisce chiarimenti sul trattamento contributivo applicabile nei casi in cui un apprendista, già assunto con contratto di apprendistato di primo livello, prosegua il rapporto mediante trasformazione in apprendistato professionalizzante presso un datore di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove. Il chiarimento ruota attorno alla natura della trasformazione prevista dall’art. 43, comma 9, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e ai suoi effetti sulla continuità del rapporto e sul regime agevolativo contributivo.
Quadro normativo e natura del contratto
Viene ricordato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, caratterizzato dall’obbligo del datore di lavoro di impartire formazione idonea all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e al conseguimento di una qualificazione professionale.
Con riferimento all’apprendistato di primo livello, l’art. 43 del D.lgs. n. 81/2015 prevede, al comma 9, che dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare quella stabilita dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 42, comma 5.
Il documento evidenzia che il riferimento alla “trasformazione del contratto” implica continuità del rapporto di lavoro, e non la costituzione di un nuovo contratto. Ne deriva che la fase di apprendistato professionalizzante costituisce prosecuzione del precedente rapporto, con un ampliamento del percorso formativo già svolto nel primo livello.
Regime contributivo per datori di lavoro con fino a nove addetti
Viene richiamata la disciplina contenuta nell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui, per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti, l’aliquota complessiva del 10% è ridotta, limitatamente ai contratti di apprendistato, di:
- 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
- 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto;
- 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Il documento richiama inoltre la circolare n. 108/2018, secondo la quale, per le assunzioni effettuate dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da parte di datori di lavoro con non più di nove addetti, l’aliquota contributiva datoriale per gli anni successivi al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in applicazione degli incentivi di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Effetti della trasformazione in apprendistato professionalizzante
Sulla base del quadro normativo richiamato, il documento chiarisce che la riduzione contributiva prevista dalla legge n. 296/2006 opera solo per i periodi contributivi riferiti alla formazione di primo livello. Poiché la trasformazione ex art. 43, comma 9, del D.lgs. n. 81/2015 non determina un nuovo rapporto di lavoro ma la prosecuzione del precedente, il regime agevolato collegato al primo livello non si estende oltre tale fase.
Pertanto, dalla data di trasformazione in apprendistato professionalizzante l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ulteriori oneri contributivi
Oltre all’aliquota principale del 10%, il datore di lavoro deve versare:
- l’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31%;
- il contributo integrativo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, la contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni CIGO/CIGS o dei fondi di solidarietà, secondo il regime applicabile.
Conclusione operativa
Il messaggio conclude che, per i datori di lavoro con non più di nove addetti, il beneficio contributivo più favorevole è limitato alla fase di apprendistato di primo livello. Una volta trasformato il rapporto in apprendistato professionalizzante, si applica l’aliquota ordinaria del 10%, insieme agli ulteriori contributi dovuti per legge.
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