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Messaggio

Messaggio numero 1475 del 10-04-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento rinvia ai periodi di competenza di maggio 2019 l’obbligo di compilazione del nuovo elemento Uniemens introdotto per distinguere il trattamento retributivo in caso di malattia. Precisa per quali lavoratori va compilato, come va valorizzato il codice da usare e chiarisce che, nei casi di normale retribuzione corrisposta dal datore di lavoro durante la malattia, non spetta il recupero del trattamento economico.

Rinvio al mese di maggio 2019 dell’operatività del nuovo elemento Uniemens sulla malattia

Rinvio dell’operatività del nuovo elemento Uniemens sulla malattia

Il documento comunica il rinvio ai periodi di competenza del mese di maggio 2019 dell’avvio operativo delle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens, introdotte con il messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019. La finalità dell’intervento è migliorare i controlli sull’osservanza delle norme di legislazione sociale e favorire l’individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di trattamento economico a carico del datore di lavoro, oltre a garantire la corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Finalità e ambito del nuovo elemento

Il nuovo elemento, inserito nell’ambito del flusso Uniemens aziende con dipendenti, sezione "PosContributiva", serve a distinguere il tipo di trattamento retributivo garantito dal datore di lavoro nei casi di assenza per malattia. Esso riguarda esclusivamente la regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro e non le singole vicende del singolo evento morboso nel periodo di riferimento.

L’elemento deve quindi essere compilato con riferimento all’obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro e non in base alla presenza effettiva dell’evento di malattia o del lavoratore nel mese denunciato.

Soggetti interessati e casi di esclusione

Le istruzioni si applicano ai lavoratori per i quali, secondo il quadro normativo vigente, sia prevista l’assicurazione economica di malattia.

Non deve essere compilato, a titolo esemplificativo, nelle denunce relative a:

  • lavoratori con qualifica dirigenziale;
  • lavoratori con qualifica impiegatizia del settore industria.

È però indicato un caso di eccezione: gli impiegati amministrativi dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, dalle imprese di spettacolo, pur se il datore di lavoro è inquadrato nel settore industria, hanno diritto all’assicurazione economica di malattia e, pertanto, per essi il nuovo elemento deve essere compilato.

Obbligo di compilazione e collocazione nel tracciato

A decorrere dai periodi di competenza di maggio 2019, la compilazione dell’elemento è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come ad esempio il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o il Fondo volo, purché ricorrano i presupposti previsti dalla normativa per l’assicurazione economica di malattia.

L’elemento deve essere collocato nella sezione "DenunciaIndividuale" del tracciato Uniemens e non nelle sezioni specifiche dei fondi speciali, poiché attiene solo ai profili contrattuali del rapporto di lavoro e non agli elementi informativi utili alla costruzione del conto assicurativo del lavoratore.

Criteri di scelta del codice da utilizzare

Per la valorizzazione del nuovo elemento occorre fare riferimento alle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro oppure, se più favorevole, del contratto individuale.

Il codice da indicare è quindi quello che rappresenta il regime contrattuale effettivamente previsto, anche se nel mese di riferimento la concreta erogazione del trattamento non avviene o avviene in misura diversa.

In particolare:

  • se il contratto prevede l’integrazione della malattia da parte del datore di lavoro, va utilizzato sempre il codice "1", anche se per qualunque ragione l’integrazione non viene corrisposta nel mese o viene erogata in misura diversa, ad esempio per superamento del numero di giorni contrattualmente riconosciuti;
  • se la normale retribuzione durante la malattia è dovuta in forza di obblighi contrattuali assunti dal datore di lavoro, il codice da usare è sempre "2", a prescindere dal fatto che la retribuzione sia effettivamente corrisposta, non corrisposta o corrisposta in misura diversa nel periodo di riferimento.

Effetti sulla tutela previdenziale e sul recupero dei trattamenti

Il documento richiama l’attenzione sul fatto che la corresponsione della normale retribuzione durante la malattia, in forza di obblighi contrattuali, impedisce il riconoscimento della tutela economica previdenziale di malattia. Ciò si spiega con la natura compensativa della prestazione, destinata a coprire la perdita di guadagno del lavoratore.

La tutela economica di malattia spetta solo ai lavoratori destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia e che non percepiscano la normale retribuzione sulla base del contratto collettivo di riferimento, o del contratto individuale se più favorevole.

Ne consegue che il datore di lavoro non può recuperare il trattamento economico erogato in caso di malattia quando esso deriva dall’adempimento di un obbligo contrattuale. In tali ipotesi, l’eventuale conguaglio operato dall’azienda non è qualificabile come anticipazione dell’indennità a carico dell’Inps e deve essere considerato indebito.

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