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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37246/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'ipotesi d'insolvenza della cooperativa. INPS eccepiva che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.196/1997, non risultavano versati i contributi volontari al Fondo, per cui non era operativa la copertura. In Cassazione il ricorrente ha censurato (i) l'attribuzione a lui dell'onere di provare il versamento dei contributi e (ii) l'omessa valutazione della censura sulla presunta sproporzionatezza della trattenuta e sull'assenza di produzione di documenti contabili da parte dell'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina di cui all'art. 24 della legge n.196/1997 estende retroattivamente l'intervento del Fondo di garanzia a favore dei soci lavoratori, ma tale estensione presuppone che siano stati effettivamente pagati i contributi per il periodo antecedente all'entrata in vigore della norma. Ha altresì stabilito che l'onere della prova di tale pagamento grava su chi reclama la prestazione dal Fondo (il lavoratore). Le censure processuali del ricorrente sono state ritenute infondate o inammissibili (in particolare la seconda per difetto di motivazione conforme all'art. 360 c.p.c.). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al contributo unificato secondo le norme richiamate; importo delle spese liquidate: Euro 3.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 24

    I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni ...

    La norma estende la tutela del Fondo di garanzia ai soci lavoratori anche per il periodo anteriore al 1997, ma tale estensione vale solo se per quel periodo siano stati effettivamente versati contributi; l'efficacia retroattiva presuppone il pagamento dei contributi.

  • legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2

    Richiamata come quadro normativo delle prestazioni garantite (tutela dei crediti di lavoro e TFR) cui si riferisce l'efficacia dei contributi versati.

  • decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1 e 2

    Richiamato quale normativa integrativa riguardante l'erogazione delle prestazioni (competenze del Fondo) cui si collega l'efficacia dei contributi previdenziali.

  • codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova: chi afferma fatti costitutivi del proprio diritto deve provarli. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio al caso, gravando sul lavoratore la prova del versamento dei contributi.

  • codice civile, art. 2729

    Norma sulle presunzioni: le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha rilevato che le censure relative a presunzioni non erano adeguatamente fondate.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    Regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto parte delle censure inammissibili per difetto di specificità e per essere, in sostanza, una diversa valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

  • codice di procedura civile, art. 421

    Autorità del giudice ad acquisire documentazione d'ufficio; la Corte territoriale aveva acquisito e valutato documenti ritenuti attendibili ai fini della decisione.

  • codice di procedura civile, art. 385

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente alle spese di giudizio; applicata dalla Corte per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    Prevede che il rigetto del ricorso comporti l'obbligo di pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione; norma richiamata per il regime contributivo delle impugnazioni.

Massime di principio

  • L'estensione retroattiva dell'intervento del Fondo di garanzia a favore dei soci lavoratori di cooperative richiede che siano stati effettivamente versati contributi per il periodo anteriore alla legge n.196/1997: senza tale prova non opera la copertura.
  • L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto (compreso il versamento dei contributi previdenziali antecedenti la legge) grava sul soggetto che reclama la prestazione (il lavoratore/socio).
  • Il principio della vicinanza della prova non consente di sovvertire la regola generale di ripartizione degli oneri probatori prevista dall'art. 2697 c.c.: il ricorrente deve utilizzare gli strumenti previsti (accesso agli atti pubblici, acquisizione documentale) per ottenere la prova necessaria.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione ampia e libera del materiale probatorio: le censure devono essere specifiche, inquadrate nelle ipotesi dell'art. 360 c.p.c., e non possono limitarsi a chiedere una diversa valutazione della prova di merito.
  • Se si richiede a INPS la produzione di documenti contabili o contributivi, la mancata produzione può avere rilievo probatorio, ma la regola dell'onere probatorio rimane: il lavoratore deve comunque indicare e, se possibile, acquisire le prove alternative o gli atti pubblici che dimostrino i versamenti.

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