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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37245/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla corretta individuazione del dies a quo per il computo dell'arco temporale di dodici mesi, entro cui devono collocarsi le ultime tre mensilità indennizzabili dal Fondo di Garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro. In particolare l'INPS sosteneva che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. non potesse costituire atto idoneo a far decorrere a ritroso i dodici mesi utili per la tutela del Fondo, mentre la lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'intervento del Fondo sulla base del fatto che la richiesta di conciliazione (poi sfociata in verbale di conciliazione esecutivo) doveva essere considerata iniziativa volta a far valere il credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, se il tentativo obbligatorio di conciliazione sfocia in un verbale di conciliazione reso esecutivo (ovvero in un titolo eseguibile) o conduce poi a un procedimento giudiziale con titolo di condanna, esso va considerato iniziativa utile fin dal momento della richiesta per il computo a ritroso dei dodici mesi e dunque per verificare se le ultime tre mensilità ricadono nel periodo coperto dal Fondo. Nel caso di specie la richiesta di espletamento del tentativo era del 15/01/2003 e il verbale fu reso esecutivo il 16/03/2004; le mensilità richieste (maggio-luglio 2002) rientravano quindi nell'arco annuale, per cui il ricorso INPS è stato respinto. Spese compensate; la sentenza segnala la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 80 del 1992

    L'art. 2 disciplina l'intervento del Fondo di Garanzia per le ultime tre mensilità ricadenti nei dodici mesi antecedenti l'atto d'iniziativa volto a far valere il credito; la Corte interpreta il dies a quo come la data dell'iniziativa che abbia prodotto un titolo esecutivo o un accertamento giudiziale o risultante dalla verifica dei crediti in sede concorsuale

  • codice di procedura civile

    art. 410 c.p.c.; art. 412‑bis c.p.c.

    L'art. 410 riguarda il tentativo di conciliazione obbligatorio; la Corte ritiene che il tentativo, se sfocia in verbale esecutivo o in successiva sentenza, valga come iniziativa utile ai fini del computo dei dodici mesi, mentre il mero esperimento del tentativo che non produce titolo esecutivo è irrilevante

  • legge n. 297 del 1982

    Stabilisce l'istituzione e la gestione del Fondo di Garanzia presso l'INPS; la Corte richiama la natura dell'ente come terzo rispetto al rapporto di lavoro per spiegare la necessità di un titolo o di un accertamento per definire la misura dell'intervento

  • Direttiva 80/987/CEE

    La disciplina nazionale è interpretata in funzione dell'obiettivo della direttiva: garantire la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, limitando l'intervento del Fondo ai crediti retributivi ragionevolmente connessi temporalmente all'insolvenza

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma processuale tributata dalla sentenza per l'applicazione delle sanzioni contributive sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un importo aggiuntivo nel caso in cui dovuto

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    Richiamato rispetto al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento; non incide sul merito giuridico della questione sostanziale

Massime di principio

  • Il periodo di dodici mesi per individuare le ultime tre mensilità indennizzabili dal Fondo si computa a ritroso dalla data dell'iniziativa utile a far valere il credito che abbia prodotto un titolo esecutivo o un accertamento giudiziale o sia rilevabile nella verifica dei crediti in sede concorsuale, non dalla data di apertura della procedura fallimentare.
  • La semplice esperibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione è irrilevante ai fini del computo temporale se non si traduce nella formazione di un titolo eseguibile o in un accertamento giudiziale del credito.
  • Se il verbale di conciliazione viene reso esecutivo, o se l'istanza di conciliazione poi sfocia in una sentenza di condanna, la richiesta di espletamento del tentativo vale come dies a quo fin dal momento della sua proposizione per il calcolo dei dodici mesi.
  • Per ottenere l'intervento del Fondo è prudente documentare l'esistenza di un titolo esecutivo (anche di formazione stragiudiziale) ovvero provare che il credito è stato oggetto di verifica nell'ambito della procedura concorsuale.
  • In caso di crediti retributivi anteriori all'arco di riferimento annuale, l'onere probatorio grava sul lavoratore per dimostrare il nesso temporale tra il credito e lo stato di insolvenza; in assenza di tale nesso il Fondo non interviene.
  • Nelle controversie simili, conviene attivare il tentativo di conciliazione tempestivamente e, se possibile, ottenere la dichiarazione di esecutività del verbale o proseguire l'azione giudiziale per creare il titolo utile a far decorrere il periodo utile per la tutela del Fondo.

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