Circolare INAIL n. 50 del 14 dicembre 2010
Eventi alluvionali verificatisi nella regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (OPCM n. 3906/2010 e Decreto MEF 1° dicembre 2010).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL disciplina la sospensione dei premi assicurativi per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Veneto, richiamando il quadro emergenziale e il decreto MEF del 1° dicembre 2010. Sono individuati i beneficiari inclusi negli elenchi allegati al decreto, nonché coloro che hanno presentato ai Comuni la dichiarazione di fermo attività o di sgombero/evacuazione entro il 10 dicembre 2010. I versamenti sospesi vanno effettuati in unica soluzione entro il 22 dicembre 2010, senza sanzioni né interessi, con specifiche istruzioni operative per l’acquisizione degli elenchi e l’apposizione del codice di agevolazione 153 sulle PAT interessate.
Sospensione dei versamenti INAIL per gli eventi alluvionali in Veneto del 31 ottobre-2 novembre 2010
Sospensione dei versamenti INAIL per gli eventi alluvionali in Veneto del 31 ottobre-2 novembre 2010
La circolare INAIL n. 50 del 14 dicembre 2010 disciplina la gestione, ai fini assicurativi, della sospensione dei versamenti concessa ai soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella regione Veneto tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010. Il documento coordina il quadro emergenziale e le disposizioni del decreto MEF del 1° dicembre 2010, fornendo sia i criteri di individuazione dei beneficiari sia le istruzioni operative per sedi territoriali e Comuni.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama tre atti principali:
- il DPCM 5 novembre 2010, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici eccezionali;
- l’OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010, che ha previsto i primi interventi urgenti di protezione civile;
- il decreto del MEF 1° dicembre 2010, recante la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
Viene precisato che lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 30 novembre 2011. Inoltre, l’OPCM n. 3906 prevedeva, ai fini di una possibile sospensione dei premi assicurativi, la predisposizione da parte del Commissario delegato, tramite i Comuni, dell’elenco delle imprese che avevano subito il fermo dell’attività economica e che erano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte dell’autorità comunale competente.
Soggetti che possono beneficiare della sospensione
La sospensione riguarda i soggetti inseriti negli elenchi allegati sub A al decreto MEF del 1° dicembre 2010. Tali elenchi comprendono:
- le imprese che hanno subìto il fermo della propria attività economica, con conseguente rilevanza ai fini della sospensione dei versamenti verso INAIL;
- i cittadini costretti allo sgombero o all’evacuazione dalle abitazioni.
Per fruire della sospensione, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 10 dicembre 2010 una dichiarazione ai Sindaci dei Comuni di residenza ovvero della sede dell’azienda, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che gli eventi alluvionali hanno determinato il fermo dell’attività economica oppure l’adozione di provvedimenti di sgombero o evacuazione nei loro confronti.
La circolare specifica che l’elenco dei soggetti che hanno presentato tale dichiarazione sarà acquisito dall’INAIL direttamente dai Comuni interessati, per individuare le posizioni assicurative territoriali beneficiarie della sospensione.
Ambito oggettivo della sospensione dei versamenti
L’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto MEF del 1° dicembre 2010 dispone la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010.
La sospensione:
- non dà diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato;
- si applica alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010, con scadenza 16 novembre 2010;
- si applica a ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010;
- comprende anche le rateazioni ordinarie in corso alla data dell’evento e concesse dall’Istituto.
Modalità di riscossione dei premi sospesi
Il decreto MEF prevede che i versamenti relativi ai premi assicurativi sospesi debbano essere effettuati entro il 22 dicembre 2010. I beneficiari devono quindi procedere al pagamento in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni civili né interessi.
Nel modello F24 deve essere indicato il progressivo richiesta 999153.
Istruzioni operative per la gestione amministrativa
Per la gestione della sospensione verrà creato nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153.
La Direzione Regionale per il Veneto dovrà assicurare che le sedi interessate acquisiscano dai Comuni, con la massima sollecitudine, l’elenco dei soggetti beneficiari con indicazione del relativo codice fiscale. Una volta acquisiti i dati, l’INAIL procederà con operazione centralizzata all’inserimento del codice di agevolazione sulle PAT interessate, riferite:
- ai soggetti presenti negli elenchi allegati sub A al decreto MEF del 1° dicembre 2010;
- ai soggetti che, avendo presentato la dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 3, dello stesso decreto, risultano negli elenchi forniti dai Comuni.
Documentazione utile per DURC e altri adempimenti
Nelle more dell’acquisizione degli elenchi ufficiali, la circolare consente, al fine di velocizzare l’istruttoria del DURC o di altri adempimenti, l’acquisizione diretta dagli interessati o dai loro intermediari di copia della dichiarazione resa ai Comuni.
Elementi conclusivi
La circolare, quindi, definisce in modo operativo la sospensione dei premi INAIL per i soggetti colpiti dall’alluvione in Veneto, stabilisce termini e modalità di pagamento dei premi sospesi e assegna alle strutture territoriali compiti di raccolta dati e aggiornamento delle posizioni assicurative, in coordinamento con i Comuni e con la Direzione Regionale Veneto.
Punti principali
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
La circolare richiama il DPCM 5 novembre 2010, che ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici in Veneto, l’OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010, che ha previsto i primi interventi urgenti di protezione civile, e il decreto del MEF del 1° dicembre 2010, recante la sospensione dei versamenti tributari e contributivi. In premessa si chiarisce che lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 30 novembre 2011.
Soggetti beneficiari della sospensione
Possono beneficiare della sospensione i soggetti indicati negli elenchi allegati sub A al decreto MEF del 1° dicembre 2010. Gli elenchi comprendono sia le imprese che hanno subito il fermo dell’attività economica, sia i cittadini costretti allo sgombero o all’evacuazione dalle abitazioni. La fruizione della sospensione è subordinata, per i soggetti interessati, alla presentazione entro il 10 dicembre 2010 di una dichiarazione ai Sindaci dei Comuni di residenza o sede dell’azienda, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Ambito della sospensione dei versamenti
La sospensione riguarda i termini di versamento dei premi INAIL dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato. La misura si applica alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010, in scadenza il 16 novembre 2010, e a ogni altro pagamento in scadenza nel medesimo periodo, comprese le rateazioni ordinarie in corso alla data dell’evento e concesse dall’Istituto.
Modalità di pagamento dei premi sospesi
I premi oggetto di sospensione devono essere versati entro il 22 dicembre 2010 in un’unica soluzione. Il pagamento avviene senza applicazione di sanzioni civili e interessi e nel modello F24 deve essere indicato il progressivo richiesta 999153.
Istruzioni operative e gestione amministrativa
Per la gestione della sospensione sarà istituito nell’archivio informatico GRA il codice di agevolazione 153. La Direzione Regionale Veneto dovrà far acquisire dalle sedi interessate, con la massima sollecitudine, gli elenchi dei beneficiari dai Comuni, completi di codice fiscale. Successivamente, tramite operazione centralizzata, il codice di agevolazione sarà inserito sulle PAT interessate, sia per i soggetti inclusi negli elenchi allegati al decreto MEF sia per quelli che hanno presentato la dichiarazione prevista e risultano nei successivi elenchi comunali.
Supporto documentale per DURC e adempimenti
Nelle more dell’acquisizione degli elenchi ufficiali, per velocizzare l’istruttoria del DURC o di altri adempimenti, copia della dichiarazione resa ai Comuni potrà essere acquisita direttamente dagli interessati o dai loro intermediari.
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