Circolare INAIL n. 48 del 1 dicembre 2010
Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4.10.2010. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (OPCM n. 3903/2010).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione dei premi assicurativi INAIL per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 nelle province di Genova e Savona, in applicazione dell’OPCM n. 3903/2010. Indica i beneficiari, i periodi e i pagamenti sospesi, le condizioni per accedere al beneficio, le modalità di comunicazione alla Sede INAIL e le regole per la ripresa dei versamenti in 12 rate mensili da gennaio 2011, senza sanzioni né interessi. Sono inoltre sospesi i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini sostanziali e processuali previsti dalla normativa richiamata.
Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi per l’alluvione del 4 ottobre 2010 nelle province di Genova e Savona
Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi per gli eventi alluvionali di Genova e Savona del 4 ottobre 2010
La circolare illustra le misure adottate dall’INAIL in applicazione dell’OPCM n. 3903/2010 per fronteggiare gli effetti degli eventi alluvionali che hanno colpito le province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. In particolare, disciplina la sospensione dei premi assicurativi, i soggetti ammessi, le modalità di accesso al beneficio, la ripresa dei versamenti e la sospensione dei termini connessi.
Quadro normativo e presupposti
L’intervento si fonda sul DPCM 7 ottobre 2010, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per le province di Genova e Savona fino al 31 ottobre 2011, e sull’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, che ha previsto, tra le misure urgenti, la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi. La circolare richiama in particolare l’articolo 9 dell’ordinanza.
Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi
L’articolo 9, comma 1, dispone la sospensione del versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010. La sospensione si applica:
- alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 con scadenza 16 novembre 2010;
- a ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010;
- alle rateazioni ordinarie in corso alla data dell’evento, concesse dall’Istituto.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alla sospensione:
- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi, compresi artigiani e commercianti, anche del settore agricolo;
- i liberi professionisti;
- i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il beneficio spetta solo a condizione che, alla data dell’evento, i soggetti esercitassero attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova-Sestri Ponente.
Condizione dell’inagibilità e adempimenti per la fruizione
La norma richiede espressamente la dichiarazione di inagibilità degli immobili. Gli interessati devono quindi:
- ottenere la dichiarazione di inagibilità rilasciata dai competenti uffici;
- presentare alla competente Sede INAIL un’apposita comunicazione, utilizzando il modulo allegato alla circolare;
- allegare alla comunicazione la dichiarazione di inagibilità.
Riscossione dei premi sospesi
L’articolo 9, comma 3, stabilisce che le somme non versate siano recuperate in 12 rate mensili, a partire da gennaio 2011, senza sanzioni civili né interessi. I pagamenti devono essere effettuati:
- prima rata entro il 16 gennaio 2011;
- rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese;
- ultima rata entro il 16 dicembre 2011.
Nel modello F24 deve essere indicato il progressivo richiesta 999152. La circolare precisa inoltre che, essendo l’ordinanza stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre 2010, le somme già versate non sono rimborsate.
Sospensione dei termini
Per i soggetti beneficiari sono sospesi anche:
- i termini di prescrizione;
- i termini di decadenza;
- i termini perentori, legali e convenzionali;
- i termini sostanziali e processuali, anche previdenziali;
- i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Istruzioni operative interne
Per la gestione della sospensione sarà istituito nell’archivio GRA il codice di agevolazione 152. Le Sedi dovranno inserirlo per ciascuna PAT, escluse quelle con data di inizio attività successiva al 4 ottobre 2010, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Punti principali
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
La circolare richiama il DPCM 7 ottobre 2010, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito le province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010, e l’OPCM n. 3903 del 22 ottobre 2010, che ha previsto interventi urgenti di protezione civile, tra cui la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi.
Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi
L’articolo 9, comma 1, dell’OPCM dispone la sospensione del versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010. La sospensione riguarda la quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 in scadenza il 16 novembre 2010 e ogni altro pagamento in scadenza nel periodo, comprese le rateazioni ordinarie in corso alla data dell’evento.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, anche del settore agricolo, nonché i liberi professionisti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, purché alla data dell’evento esercitassero attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova-Sestri Ponente.
Condizioni e modalità per l’accesso al beneficio
La sospensione è subordinata alla dichiarazione di inagibilità degli immobili rilasciata dai competenti uffici. Per usufruirne, gli interessati devono presentare alla Sede INAIL competente una specifica comunicazione, allegando la dichiarazione di inagibilità.
Recupero delle somme sospese
L’OPCM prevede che i pagamenti non effettuati siano recuperati in 12 rate mensili a decorrere da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni civili né interessi. La prima rata va versata entro il 16 gennaio 2011, le successive entro il giorno 16 di ciascun mese e l’ultima entro il 16 dicembre 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152. Le somme già versate non sono rimborsabili.
Sospensione dei termini
Per i soggetti beneficiari sono sospesi anche i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, inclusi quelli previdenziali, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Istruzioni operative INAIL
Per la gestione della sospensione nell’archivio informatico GRA sarà creato il codice di agevolazione 152, da inserire dalle Sedi per ciascuna PAT, con esclusione di quelle con data di inizio attività successiva al 4 ottobre 2010, previa verifica dei requisiti di legge.
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