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Circolare

Circolare INAIL n. 51 del 15 dicembre 2010

Rapporti di lavoro nel Settore Edile: istituto della retribuzione virtuale contratti di lavoro part-time.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i datori di lavoro del settore edile, la base imponibile contributiva è normalmente determinata sulla retribuzione "virtuale" commisurata all'orario contrattuale pieno, salvo specifiche assenze giustificate. Viene poi distinto il regime del part-time, per il quale la contribuzione è dovuta sull'orario ridotto, ma nel settore edile operano limiti contrattuali stringenti previsti dal CCNL 18 giugno 2008. Il superamento di tali limiti comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, con recupero dei premi e delle sanzioni, oltre alla revoca dei benefici contributivi indebitamente fruiti.

Rapporti di lavoro nel settore edile: retribuzione virtuale e part-time

Rapporti di lavoro nel settore edile: retribuzione virtuale e contratti part-time

La circolare disciplina due profili centrali per il settore edile: la determinazione della base imponibile contributiva mediante il criterio della retribuzione virtuale e il regime dei contratti di lavoro a tempo parziale. L'intervento chiarisce inoltre le conseguenze ispettive e contributive in caso di violazione dei limiti contrattuali previsti dal CCNL Edilizia-Industria del 18 giugno 2008.

Quadro normativo di riferimento

La materia è ricondotta, in particolare, all'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, al D.M. 16 dicembre 1996 sugli eventi esclusi dalla base imponibile nel settore edile, all'art. 9 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 in tema di part-time, all'art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, all'art. 1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché al CCNL Edilizia Industria del 18 giugno 2008.

Base imponibile contributiva e istituto della contribuzione virtuale

Per i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia e sul territorio nazionale, la contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere calcolata su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale applicabile. Quando il lavoratore non presta attività per l'intero orario contrattuale, opera il criterio della cosiddetta "retribuzione virtuale", cioè un imponibile contributivo parametrato all'orario pieno.

La riduzione dell'imponibile è ammessa soltanto in presenza di assenze giustificate espressamente previste dalla legge o da decreti ministeriali. La circolare richiama, a tale proposito, alcune causali specifiche che escludono il versamento della contribuzione.

Assenze giustificate che non comportano versamento della contribuzione

La circolare indica come causali di assenza giustificata, rilevanti ai fini della contribuzione, le seguenti fattispecie:

  • assenze per malattia, infortunio e sciopero;
  • sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, altri eventi indennizzati e eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili;
  • permessi individuali non retribuiti entro il limite massimo di 40 ore annue;
  • anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti alla cassa integrazione guadagni per periodi per i quali sia già stata presentata richiesta e sia pendente l'istanza di concessione;
  • periodi di assenza per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
  • periodi di assenza per frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi.

Soggetti destinatari e attività edili interessate

La disciplina si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile e alle cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore edile, compresi i soci lavoratori. Le attività edili rilevanti sono quelle individuate dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 e comprendono, tra le altre:

  • demolizione di edifici e sistemazione del terreno;
  • trivellazioni e perforazioni;
  • lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
  • posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti;
  • costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi;
  • costruzioni di opere idrauliche;
  • altri lavori speciali di costruzione;
  • installazione di impianti elettrici;
  • lavori di isolamento;
  • installazione di impianti idraulico-sanitari;
  • altri lavori di installazione, compresi gli impianti telefonici;
  • intonacatura;
  • posa in opera di infissi;
  • rivestimento di pavimenti e di muri;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri;
  • altri lavori di completamento degli edifici.

Contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile

In caso di rapporto di lavoro part-time nel settore edile, la contribuzione deve essere versata in relazione all'orario ridotto contrattualmente praticato, senza applicazione automatica della contribuzione virtuale. La disciplina generale del part-time prevede che la retribuzione utile ai fini INAIL corrisponda alla retribuzione tabellare prevista per il rapporto a tempo pieno, determinata su base oraria, e che la contrattazione collettiva possa definire condizioni e modalità della prestazione nonché regole particolari per specifiche figure o livelli professionali.

La circolare richiama inoltre il CCNL Edilizia-Industria del 18 giugno 2008, poi rinnovato con accordo del 19 aprile 2010, quale fonte che introduce limiti specifici alla stipula dei contratti part-time nel settore.

Limiti contrattuali previsti dal CCNL Edilizia-Industria del 18 giugno 2008

L'art. 78 del CCNL stabilisce che:

  • un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato;
  • resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, purché tale presenza non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

Qualora sia raggiunta la soglia del 3% sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato, oppure il limite del 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto part-time stipulato dopo l'entrata in vigore del CCNL del 18 giugno 2008 è considerato in violazione delle regole contrattuali. La circolare richiama anche le esclusioni dal computo previste dal medesimo art. 78 per alcune categorie e per specifiche trasformazioni del rapporto di lavoro, tra cui personale impiegatizio, personale operaio non adibito alla produzione con esclusione degli autisti, operai di 4° livello, personale impiegato in lavori di restauro e archeologici, operai pensionati, nonché le trasformazioni da tempo pieno a part-time dovute a gravi e comprovati problemi di salute o a esigenze di assistenza del coniuge o di parenti di primo grado in condizioni di malattia o disabilità che richiedano assistenza continua.

Conseguenze della violazione dei limiti e accertamenti ispettivi

Se il personale ispettivo accerta il superamento dei limiti contrattuali per i part-time stipulati successivamente all'entrata in vigore del CCNL, nel verbale di accertamento devono essere riportati:

  • la retribuzione denunciata dal datore di lavoro per il lavoratore part-time;
  • gli eventuali benefici contributivi fruiti per lo stesso lavoratore;
  • la retribuzione commisurata all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo.

In sede di liquidazione del verbale ispettivo devono essere richiesti i premi assicurativi dovuti e le relative sanzioni civili, calcolati sulla differenza tra la retribuzione soggetta a contribuzione virtuale e quella effettivamente denunciata.

Revoca dei benefici contributivi indebitamente fruiti

La circolare sottolinea infine che, dal 1° luglio 2007, il rispetto della contrattazione collettiva costituisce requisito per la fruizione dei benefici contributivi. Di conseguenza, l'accertamento della violazione dei limiti del part-time comporta anche la revoca delle riduzioni contributive eventualmente applicate in modo indebito. La revoca riguarda i benefici collegati ai premi assicurativi relativi alla retribuzione già dichiarata per il lavoratore part-time e comporta il recupero delle somme non versate dalla data di mancato rispetto del CCNL, nei limiti della sua vigenza.

Punti principali

Contribuzione virtuale nel settore edile

I datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia e sul territorio nazionale, devono versare la contribuzione previdenziale e assistenziale su una retribuzione commisurata all'orario di lavoro normale previsto dai contratti collettivi. Se il lavoratore non presta attività per l'intero orario contrattuale, l'imponibile contributivo resta ancorato alla retribuzione "virtuale", salvo riduzione solo in presenza di assenze espressamente previste da legge o decreti ministeriali.

Assenze che escludono o riducono l'imponibile

Non danno luogo a versamento contributivo, nei limiti richiamati dalla circolare, le assenze per malattia, infortunio e sciopero; le sospensioni o riduzioni di attività con CIG, altri eventi indennizzati e quelli coperti da accantonamento presso le casse edili; i permessi individuali non retribuiti fino a 40 ore annue; le anticipazioni del datore di lavoro per somme corrispondenti alla CIG in pendenza di concessione; le ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate; la frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli stessi enti.

Soggetti destinatari e attività interessate

La disciplina si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile e alle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività edile, anche per i soci lavoratori. Le attività richiamate comprendono demolizioni, sistemazione del terreno, trivellazioni, costruzioni civili e di ingegneria, coperture e ossature di tetti, autostrade e strade, opere idrauliche, lavori speciali di costruzione, installazione di impianti elettrici e idraulico-sanitari, isolamento, altre installazioni, intonacatura, posa infissi, rivestimenti, tinteggiatura e altri lavori di completamento.

Regime del part-time nel settore edile

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale la contribuzione va assolta sull'orario ridotto effettivamente praticato, senza applicazione automatica della contribuzione virtuale. Tuttavia il CCNL Edilizia-Industria del 18 giugno 2008 introduce limiti quantitativi e specifiche esclusioni, finalizzati a contrastare l'uso improprio del part-time.

Limiti contrattuali del CCNL 18 giugno 2008

L'art. 78 del CCNL prevede che l'impresa edile non possa assumere operai part-time oltre il 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato. Resta comunque possibile impiegare almeno un operaio part-time, purché non si superi il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti. Sono escluse dal computo alcune tipologie di lavoratori e trasformazioni contrattuali espressamente indicate nel richiamo normativo.

Conseguenze della violazione dei limiti del part-time

Se i limiti contrattuali risultano superati, il contratto part-time stipulato in violazione del CCNL viene trattato ai fini contributivi come rapporto a tempo pieno, con applicazione della contribuzione virtuale. In sede ispettiva devono essere indicati la retribuzione denunciata, gli eventuali benefici contributivi fruiti e la retribuzione dovuta secondo l'orario pieno; in fase di liquidazione si procede al recupero dei premi assicurativi e delle sanzioni civili sulla differenza retributiva.

Benefici contributivi e revoca

Dal 1° luglio 2007 il rispetto dei contratti collettivi costituisce requisito per fruire dei benefici contributivi. Perciò la violazione dei limiti del part-time comporta anche la revoca delle riduzioni contributive indebitamente applicate, con recupero delle somme non versate dalla data di mancata osservanza del CCNL e nei limiti della sua vigenza.

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