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Sentenza

Sentenza del 17/03/2015 n. 2670 - Comm. Trib. Prov. Milano

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - MODALITÀ DI PAGAMENTO - Indicazione generica - Base imponibile - Prezzo/Valore - Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della dichiarazione relativa alle modalità di pagamento del corrispettivo. Nell'atto di compravendita le parti avevano indicato genericamente che una parte del prezzo sarebbe stata regolata mediante "compensazione di credito" e la restante parte mediante pagamento "a rate di importi e scadenze diverse", senza specificare in modo puntuale gli importi, le scadenze e gli elementi verificabili dei pagamenti. Il contribuente sosteneva di poter applicare il regime prezzo-valore, basato sul valore catastale, mentre l'Amministrazione riteneva insufficiente la dichiarazione.

La decisione

La rideterminazione del valore imponibile dell'immobile è stata ritenuta legittima. È stato confermato anche il rigetto della richiesta di applicazione del regime prezzo-valore, poiché la dichiarazione sulle modalità di pagamento non era analitica, puntuale né concretamente riscontrabile. L'indicazione generica delle modalità di pagamento non soddisfa gli obblighi previsti dalla legge e impedisce l'applicazione del valore catastale come base imponibile.

Norme richiamate

  • Artt. 51 e 52 del d.P.R. 131/1986

    Consentono all'Amministrazione finanziaria di controllare e rettificare il valore dichiarato dell'immobile quando risulti non coerente con il valore venale o con gli elementi disponibili.

  • Art. 1, comma 497, della legge 266/2005 e successive modifiche

    Prevede il regime prezzo-valore, che consente, nei casi ammessi, di determinare fiscalmente la base imponibile del trasferimento immobiliare sulla base del valore catastale anziché del corrispettivo o del valore di mercato.

  • Art. 35, comma 22, del d.l. 223/2006

    Impone l'indicazione nell'atto delle modalità analitiche di pagamento del corrispettivo. La dichiarazione deve essere sufficientemente precisa e verificabile; formule generiche o indeterminate non sono idonee.

Massime di principio

  • Per applicare il regime prezzo-valore, l'atto di compravendita deve indicare in modo preciso e verificabile come è stato o sarà pagato il prezzo.
  • Non sono sufficienti formule generiche come "compensazione di credito" o "pagamento a rate" se non sono accompagnate dall'indicazione degli importi, delle scadenze, dei soggetti coinvolti e degli strumenti di pagamento.
  • La mancata o insufficiente specificazione delle modalità di pagamento può comportare il diniego del prezzo-valore e consentire all'Amministrazione di rettificare la base imponibile secondo gli artt. 51 e 52 del d.P.R. 131/1986.
  • Nella redazione dell'atto è opportuno documentare distintamente ogni componente del corrispettivo, comprese eventuali compensazioni, indicando il credito compensato, il relativo importo, le parti interessate e le date o modalità dei pagamenti rateali.

Testo integrale

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