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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05863/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui due soggetti, emittenti di 180 cambiali per un importo complessivo pari a lire 264.000.000, contestavano la pretesa di pagamento azionata dal prenditore dei titoli. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le cambiali erano inserite in un'operazione negoziale più ampia, accompagnata da scritture private del 1 luglio 1996: da un lato gli opponenti avevano concesso ipoteca su un immobile e consegnato i titoli; dall'altro il creditore si era obbligato a estinguere un mutuo, a scontare gli effetti presso una banca, a destinare la liquidità a specifiche estinzioni e a pagare debiti dell'impresa familiare. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo non provato dall'opposto l'adempimento degli obblighi assunti. La Corte d'appello aveva confermato, rilevando che il nodo decisivo non era la validità astratta delle cambiali o l'esistenza di una ricognizione di debito, ma la mancata prova dell'adempimento delle obbligazioni causali a carico del prenditore. Nel ricorso per cassazione il creditore deduceva, in sintesi: applicazione dell'art. 1988 c.c. e natura delle cambiali come promessa di pagamento con inversione dell'onere probatorio; nullità della motivazione per asserita contraddittorietà; omesso esame dell'effetto probatorio del titolo cambiario; violazione del giudicato e del ne bis in idem per pregresse pronunce relative alla stessa scrittura del 1996; omesso esame di decisioni e documenti che, a suo dire, avrebbero già accertato il suo adempimento; nonché richiesta subordinata di sospensione del giudizio in attesa dell'esito di altre controversie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi, osservando che la sentenza impugnata non aveva negato il valore delle cambiali o della ricognizione di debito, ma aveva fondato la decisione sulla mancata prova dell'adempimento delle obbligazioni assunte contestualmente dal creditore; ha inoltre escluso l'efficacia di giudicato esterno delle pregresse sentenze invocate, perché relative a giudizi diversi per petitum e causa petendi; ha infine rilevato che la censura sul documento disconosciuto non si confrontava con la ratio decidendi e mancava di specificità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del creditore. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva negato la natura di promessa di pagamento delle cambiali, ma aveva posto a carico del creditore la prova dell'adempimento degli obblighi assunti con le scritture del 1 luglio 1996, prova che non era stata fornita. I motivi fondati sul giudicato sono stati ritenuti inammissibili perché le sentenze richiamate riguardavano opposizioni all'esecuzione e quindi avevano oggetto diverso, non idoneo a formare giudicato nel presente giudizio di cognizione; inoltre l'omesso esame di una sentenza non integra omesso esame di fatto storico. La richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata respinta. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, come da rito, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La Corte esclude che la sola esistenza delle cambiali scadute basti a paralizzare la decisione, perché nel caso concreto non era in discussione la validità del titolo come promessa di pagamento, ma l'inadempimento degli obblighi causali assunti contestualmente dal prenditore.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera solo se tra i due giudizi vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi; non bastano questioni giuridiche o fattuali simili se l'oggetto processuale è diverso.

  • art. 2719 c.c.

    La conformità all'originale della copia fotostatica va contestata in modo specifico; in mancanza, il documento può avere efficacia probatoria nei limiti consentiti dal sistema.

  • art. 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione va compiuto tempestivamente e con le forme previste; altrimenti, per avvalersene può rendersi necessario il procedimento di verificazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze erano formulate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame, ma sono state dichiarate inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi e tendevano a una rivalutazione del merito.

  • art. 1460 c.c.

    In tema di eccezione di inadempimento, chi eccepisce l'altrui inadempimento deve allegarlo, mentre la controparte può vincere la censura dimostrando il proprio adempimento o la non scadenza dell'obbligazione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è accoglibile quando la definizione delle altre controversie non è pregiudiziale in senso tecnico rispetto al giudizio in corso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il titolo cambiario o la ricognizione di debito non esauriscono automaticamente l'indagine quando il rapporto dedotto in giudizio comprende obbligazioni reciproche e contestuali: se il creditore agisce su una pretesa collegata a un assetto negoziale complesso, deve anche dimostrare l'adempimento delle prestazioni che gravavano su di lui.
  • L'inammissibilità per mancata attinenza alla ratio decidendi ricorre quando il ricorso attacca un profilo non decisivo della sentenza impugnata o presuppone una diversa ricostruzione del thema decidendum rispetto a quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Il giudicato esterno è invocabile solo se il precedente giudizio ha identico oggetto sostanziale e la medesima causa petendi; pronunce rese in procedimenti diversi, ancorché relativi ai medesimi rapporti di fatto, non vincolano il giudice se riguardano un diverso petitum processuale.
  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di una sentenza o di altro atto processuale non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo, salvo che il contenuto dell'atto si risolva in un fatto materiale rilevante e specifico.
  • Il disconoscimento di un documento prodotto in copia o della sottoscrizione richiede contestazione puntuale e circostanziata; contestazioni generiche sono inefficaci e non impediscono l'utilizzo probatorio del documento secondo le regole processuali.
  • Quando il debitore eccepisce l'inadempimento del creditore in un rapporto sinallagmatico o comunque a prestazioni corrispettive, l'onere di provare il proprio adempimento o la non esigibilità della prestazione grava sulla parte che agisce per l'adempimento o per il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di creditoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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