Messaggio numero 13013 del 17-06-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il congedo straordinario per assistenza a soggetto con handicap grave comporta sospensione del rapporto, indennità e contribuzione figurativa, ma non matura retribuzione utile ai fini del TFR; di conseguenza non sorgono gli obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria ex legge 296/2006. Riporta inoltre il limite massimo 2011 dell’indennità complessiva.
Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 e TFR/Fondo di Tesoreria
Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 e riflessi sul TFR
Il documento affronta i chiarimenti richiesti sul rapporto tra il congedo straordinario per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità e il trattamento di fine rapporto. L’obiettivo è precisare se, durante tale periodo, permangano obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296/2006.
Disciplina del congedo straordinario
L’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto al congedo straordinario alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre e, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi del soggetto con handicap grave, purché aventi titolo a fruire dei benefici per l’assistenza del figlio.
Durante il congedo:
- il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione;
- il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
- l’indennità e la contribuzione figurativa spettano entro un importo massimo complessivo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Effetti sul rapporto di lavoro
Il documento precisa che, nel periodo di congedo straordinario, il rapporto di lavoro è sospeso. In virtù del rinvio alle disposizioni dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000:
- il dipendente conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- non può svolgere alcuna attività lavorativa.
Inoltre, il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Incidenza sul trattamento di fine rapporto
Con riferimento al TFR, il documento richiama l’art. 2120 c.c., secondo cui, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, l’equivalente della retribuzione deve essere computato solo per le ipotesi espressamente indicate, cioè:
- le cause previste dall’art. 2110 c.c.;
- le sospensioni per le quali sia prevista l’integrazione salariale.
Poiché il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, non rientra in tali fattispecie, il documento conclude che, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore non percepisce retribuzione utile ai fini del TFR durante il periodo di congedo.
Fondo di Tesoreria ex legge n. 296/2006
Dalla mancanza di retribuzione utile ai fini del TFR discende che non si verificano le condizioni per il versamento al Fondo istituito ai sensi dell’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006.
Importo massimo per il 2011
In chiusura è riportato che, per il 2011, il limite massimo dell’indennità per congedo straordinario è pari a € 44.276,33, di cui:
- € 34.331,00 a titolo di indennità economica annua;
- € 9.945,33 per la copertura della contribuzione figurativa.
È inoltre precisato che la nota al riferimento normativo riguarda i casi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio.
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