Circolare numero 28 del 18-02-2022
Con la presente circolare si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche non sono ulteriormente incrementati rispetto a quanto già applicato (biennio 2021/2022). La circolare riepiloga i requisiti per pensione di vecchiaia, pensione anticipata, lavoratori precoci, sistema delle quote, personale difesa/sicurezza/vigili del fuoco, Gestione spettacolo e sport professionistico e totalizzazione per il periodo 2023/2024, indicando età e contribuzione applicabili e le modalità di decorrenza.
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2023/2024 (decreto direttoriale 27/10/2021)
Punti principali
Sospensione degli incrementi della speranza di vita
Per il biennio 2023/2024 i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati rispetto al periodo precedente; la disposizione attua il decreto direttoriale del 27/10/2021 e conferma che l'adeguamento già applicato dal 1/1/2021 non ha previsto aumenti.
Pensione di vecchiaia (assicurazione generale e Gestione separata)
Per il 2023-2024 l'età pensionabile è 67 anni. Per i lavoratori 'gravosi' con almeno 30 anni di contributi il requisito è 66 anni e 7 mesi. Per soggetti con primo accredito contributivo dal 1/1/1996, la pensione di vecchiaia con 5 anni di contribuzione si perfeziona a 71 anni.
Pensione anticipata (requisito contributivo)
Dal 1/1/2023 al 31/12/2026 il requisito è 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (disapplicazione degli adeguamenti di vita per il periodo 2019-2026). La decorrenza del trattamento è differita di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per chi ha primo accredito dal 1/1/1996, l'accesso con 20 anni e l'importo soglia si perfeziona a 64 anni.
Pensione anticipata per lavoratori 'precoci'
Per i lavoratori precoci il requisito è 41 anni di contribuzione (2132 settimane) per il periodo 2023-2026; decorrenza del trattamento dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Pensione di anzianità con il sistema delle 'quote'
Per il biennio 2023-2024 è possibile accedere con almeno 35 anni di contribuzione e età minima 62 anni (quota 98) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati; per i lavoratori autonomi età minima 63 anni con quota 99. Richiamate le modalità di calcolo della quota.
Personale difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Per il comparto non si applicano ulteriori incrementi per il 2023/2024. Pensione di vecchiaia: requisito anagrafico non incrementato rispetto al biennio 2021/2022. Pensione di anzianità: accesso con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall'età; alternative con massima anzianità corrispondente all'aliquota 80% (se raggiunta entro il 31/12/2011 e età >=54) oppure 35 anni e età minima 58.
Gestione spettacolo e sport professionistico
Per il biennio 2023/2024 i requisiti non sono incrementati. Requisiti di vecchiaia per gruppi specifici: Ballo 47 anni; Cantanti/Artisti/Orchestrali 62 anni; Attori/Conduttori/Dir.d'orchestra/Figurazione e moda 65 anni; Sportivi professionisti 54 anni. Per le restanti categorie del FPLS l'età è 67 anni.
Pensione in totalizzazione
Per 2023/2024: pensione di vecchiaia a 66 anni; pensione di anzianità con 41 anni di contributi. Continuano ad applicarsi la finestra mobile e le ulteriori disposizioni sulla decorrenza per la pensione di anzianità.
Decorrenze e norme applicative
Si richiamano le regole della 'finestra mobile' e le disposizioni su posticipi di decorrenza (es. ulteriori 3 mesi in alcuni casi), oltre ai riferimenti normativi e ai messaggi/circolari di prassi per le modalità operative.
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