DECRETO 4 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica le modalità di pagamento trimestrale dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse tramite SdI, introduce l’integrazione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e disciplina comunicazione e riscossione di imposta, sanzioni e interessi in caso di versamento tardivo, omesso o insufficiente. Le disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Modalità di assolvimento e recupero dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il decreto modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche, aggiornando il decreto ministeriale 17 giugno 2014. Le nuove disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Scadenze e soglie di pagamento
L’imposta relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno è pagata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per le fatture elettroniche, il versamento è invece effettuato con periodicità trimestrale:
- per il primo, il terzo e il quarto trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- per il secondo trimestre, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Se l’imposta dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera complessivamente 250 euro, il pagamento può essere differito alla scadenza prevista per il secondo trimestre. Se l’imposta complessivamente dovuta per i primi due trimestri non supera 250 euro, il versamento relativo a entrambi può essere differito alla scadenza prevista per il terzo trimestre.
Integrazione delle fatture e consultazione dei dati
Per ciascun trimestre, l’Agenzia delle entrate integra le fatture trasmesse tramite il Sistema di interscambio (SdI) che non riportano l’assolvimento del bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. L’informazione è resa disponibile al cedente o prestatore, oppure all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il contribuente che ritenga non sussistenti i presupposti per l’imposta può variare i dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per le fatture del secondo trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In mancanza di variazioni, le integrazioni dell’Agenzia si intendono confermate.
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, l’Agenzia comunica telematicamente l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta, calcolato tenendo conto delle fatture con bollo indicato e delle integrazioni, comprese le eventuali variazioni del contribuente. Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
Le modalità tecniche di integrazione, messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Se i dati delle fatture non sono sufficienti per l’integrazione, resta ferma la possibilità per l’Agenzia di verificare l’imposta secondo la disciplina generale dell’imposta di bollo.
Modalità di versamento e annotazione
Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato tramite il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta possibile il versamento telematico secondo le modalità previste per il versamento unitario e la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Le fatture soggette a bollo devono riportare la specifica annotazione dell’assolvimento dell’imposta.
Recupero dell’imposta, sanzioni e interessi
Quando, mediante procedure automatizzate, l’Agenzia rileva un versamento tardivo, omesso o insufficiente, comunica telematicamente al contribuente l’imposta dovuta, la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 471/1997 ridotta a un terzo e gli interessi maturati fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Il contribuente può fornire chiarimenti sui pagamenti dovuti; in tal caso può ricevere una comunicazione definitiva con gli importi rideterminati. Se non paga, in tutto o in parte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione iniziale o di quella definitiva, l’ufficio competente dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi. Le modalità telematiche di invio delle comunicazioni sono definite dal provvedimento direttoriale previsto per la gestione dei dati.
Decorrenza e oneri finanziari
Il decreto si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021. La sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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