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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A568 n. 31027 del 16/01/2024

AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR

AGCMA568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM, nel procedimento A568 relativo alle prenotazioni dei voli Ryanair, non decide nel merito dell’infrazione ma estende soggettivamente l’istruttoria anche a Ryanair Holdings Plc. L’Autorità ritiene infatti emersi elementi circa il possibile coinvolgimento della società madre nella definizione e attuazione delle condotte contestate a Ryanair DAC, titolare del 100% del capitale della controllata e soggetto che assumerebbe le decisioni strategiche del gruppo. L’istruttoria riguarda il possibile abuso di posizione dominante consistente nel precludere o rendere peggiori gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio tramite canali diversi dal sito Ryanair e nell’ostacolare la vendita di biglietti aerei e servizi turistici connessi.

Ryanair DAC/Ryanair Holdings Plc: estensione soggettiva dell’istruttoria per possibile abuso di posizione dominante nelle prenotazioni voli Ryanair tramite agenzie di viaggio e GDS

Ryanair DAC/Ryanair Holdings Plc: estensione soggettiva dell’istruttoria per possibile abuso di posizione dominante nelle prenotazioni voli Ryanair

Il provvedimento non definisce il merito dell’illecito, ma amplia il perimetro soggettivo dell’istruttoria già avviata nei confronti di Ryanair DAC. L’oggetto resta un possibile abuso di posizione dominante nei rapporti con le agenzie di viaggio e con i canali GDS, con riferimento alla vendita di biglietti Ryanair e ai servizi turistici connessi.

Parti e origine del procedimento

L’istruttoria A568 era stata avviata il 14 settembre 2023 nei confronti di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri sui voli che interessano aeroporti italiani. L’Autorità ipotizzava una violazione dell’art. 3 della legge n. 287/1990 e/o dell’art. 102 TFUE.

La condotta contestata consisteva, in sintesi, nel:

  • precludere alle agenzie di viaggio, fisiche e online, l’acquisto dei biglietti Ryanair tramite il sito della compagnia;
  • offrire condizioni peggiorative tramite GDS;
  • ostacolare così la vendita dei biglietti aerei da parte delle agenzie, che rappresentano normalmente un punto di accesso per ulteriori servizi turistici;
  • favorire le vendite dirette sul sito Ryanair.

Secondo l’impostazione iniziale, tali condotte avrebbero potuto alterare la concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, con effetti negativi anche per i consumatori.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 102 TFUE;
  • il Regolamento CE n. 1/2003;
  • la legge n. 287/1990;
  • il D.P.R. n. 217/1998.

L’atto si colloca dunque nell’alveo del controllo sugli abusi di posizione dominante, senza affrontare temi di intese restrittive o concentrazioni.

Estensione soggettiva a Ryanair Holdings Plc

Nel corso dell’istruttoria Ryanair DAC ha trasmesso informazioni sulla struttura del gruppo, sulle attività svolte dalle società e sull’assunzione delle decisioni strategiche. Sulla base di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto che vi fossero evidenze del possibile coinvolgimento di Ryanair Holdings Plc nella definizione e attuazione delle condotte contestate.

In particolare, l’AGCM osserva che:

  • Ryanair Holdings Plc detiene l’intero capitale sociale di Ryanair DAC;
  • le decisioni commerciali della controllata possono quindi essere ricondotte alla società madre;
  • Ryanair Holdings Plc esercita attività di indirizzo e coordinamento;
  • la stessa società madre prenderebbe le decisioni strategiche del gruppo Ryanair;
  • ciò integra un possibile esercizio di influenza determinante sulla controllata.

Per queste ragioni l’Autorità ha ritenuto necessario estendere soggettivamente il procedimento anche a Ryanair Holdings Plc, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

Esito del provvedimento e garanzie procedurali

Il dispositivo dispone:

  • l’estensione soggettiva del procedimento A568 a Ryanair Holdings Plc;
  • la fissazione del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2024;
  • la designazione del responsabile del procedimento nel dott. Luigi Di Gaetano;
  • la concessione di trenta giorni dalla notifica per l’esercizio del diritto di essere sentita;
  • la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento presso la Direzione competente dell’Autorità.

Valutazione complessiva

Si tratta quindi di un provvedimento meramente procedurale, rilevante perché amplia il novero dei soggetti potenzialmente responsabili dell’asserito abuso e consolida il quadro istruttorio in vista della decisione di merito. Non vi è ancora alcun accertamento dell’infrazione né alcuna sanzione irrogata.

Punti principali

Origine e oggetto dell’istruttoria

Il procedimento A568 era stato avviato il 14 settembre 2023 nei confronti di Ryanair DAC per verificare un possibile abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/1990 e/o dell’art. 102 TFUE. La condotta contestata consisteva nel precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e online, dei biglietti Ryanair tramite il sito della compagnia e nell’offrire condizioni peggiorative tramite GDS.

Razionalità anticoncorrenziale ipotizzata

Secondo la prospettazione istruttoria, tali condotte avrebbero impedito o ostacolato le agenzie nella vendita di biglietti aerei Ryanair, che fungono tipicamente da punto di accesso per la vendita di ulteriori servizi turistici. L’effetto contestato era il favorire le vendite dirette sul sito Ryanair, con possibile pregiudizio per la concorrenza nei mercati della vendita di servizi turistici e per il benessere dei consumatori.

Estensione soggettiva a Ryanair Holdings Plc

Dalla documentazione acquisita l’Autorità ha ritenuto emergessero evidenze del possibile coinvolgimento di Ryanair Holdings Plc, società irlandese che detiene l’intero capitale di Ryanair DAC. Inoltre, la società madre risulterebbe svolgere attività di indirizzo e coordinamento e prendere le decisioni strategiche del gruppo Ryanair, con possibile influenza determinante sulla controllata.

Esito procedimentale del provvedimento

L’AGCM ha deliberato l’estensione soggettiva dell’istruttoria alla società Ryanair Holdings Plc, per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento non accerta l’infrazione né irroga sanzioni, ma si limita a integrare il perimetro soggettivo del procedimento e a fissarne i termini.

Termini e garanzie difensive

Il termine di conclusione del procedimento è stato fissato al 31 dicembre 2024. È stato inoltre concesso a Ryanair Holdings Plc un termine di trenta giorni dalla notifica per l’esercizio del diritto di essere sentita, con possibilità di prendere visione degli atti presso la Direzione competente dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueart. 3 l. 287/1990mercato dei servizi turisticivendita di biglietti aereiagenzie di viaggiogds

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