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Regolamento

R.R. Lombardia 4/2007

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

Normativa regionaleR.R. Lombardia 4/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento lombardo definisce standard di qualità e modalità di gestione dei servizi locali di interesse economico generale, nonché criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Prevede un allegato specifico per il servizio idrico integrato e demanda alla Giunta l’individuazione degli indicatori entro 6 mesi. Le norme transitorie rendono gli standard vincolanti solo dopo 6 mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni attuative.

Standard qualitativi e gare per i servizi locali lombardi, con regole specifiche per il servizio idrico integrato

Standard qualitativi e criteri di gara per i servizi locali lombardi

Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, gli standard qualitativi e le modalità di gestione dei servizi locali di interesse economico generale, oltre ai criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare per il loro affidamento. È espressamente previsto un allegato tecnico dedicato al servizio idrico integrato, che costituisce parte integrante della disciplina.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento si applica ai servizi locali di interesse economico generale richiamati dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. Nel testo vengono definiti i principali soggetti e strumenti della disciplina: standard, indicatori, servizi, erogatori, gestori, operatori, Garante, Osservatorio, ente locale, contratto di servizio e carta dei servizi.

Standard di qualità e modalità di gestione

Gli standard di qualità rappresentano il livello minimo di prestazione che gli operatori devono garantire. Essi sono articolati in cinque aree di riferimento:

  • area tecnico-ingegneristica;
  • area economico-finanziaria-tariffaria;
  • area di soddisfazione dell’utenza;
  • area gestionale interna;
  • area ambientale.

Gli standard sono determinati tramite allegati tecnici per ciascun servizio; per il servizio idrico integrato vale l’allegato A. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’approvazione del regolamento e sentita la competente Commissione consiliare, deve definire per ogni servizio gli indicatori e le eventuali variabili correttive o esplicative, distinguendo quelli applicabili al gestore e quelli applicabili all’erogatore. È prevista inoltre la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli erogatori, nonché l’istituzione di comitati degli utenti a tutela del rispetto degli impegni assunti nelle carte dei servizi.

Vincolatività degli standard nei documenti di servizio

Le carte dei servizi devono recepire gli standard di qualità complessivamente definiti dal regolamento. La Giunta regionale individua, tra gli indicatori, quelli da inserire nelle carte dei servizi, con particolare attenzione a quelli di specifico interesse per gli utenti.

Analogamente, il livello e la qualità delle prestazioni costituiscono parte integrante del contratto di servizio; anche qui la Giunta determina quali indicatori debbano esservi inclusi. Gli standard assumono quindi valore vincolante sia sul piano contrattuale sia sul piano dei diritti dell’utenza.

Obblighi, vigilanza e controllo

Il rispetto degli standard di qualità è un obbligo giuridico degli operatori. Il Garante esercita funzioni di vigilanza sull’applicazione della legge e può segnalare il mancato rispetto degli standard nei documenti informativi o adottare specifiche determinazioni nell’ambito dei propri poteri. L’Osservatorio svolge attività di monitoraggio e controllo, anche tramite raccolta ed elaborazione dei dati sulla qualità dei servizi, mentre gli enti locali vigilano sul rispetto degli standard. I risultati del monitoraggio confluiscono nel rapporto annuale al Consiglio regionale e sono trasmessi anche al Garante.

Conseguenze del mancato rispetto degli standard

La violazione degli standard di qualità costituisce violazione della legge regionale richiamata. Se gli standard sono recepiti nel contratto di servizio, il loro mancato rispetto integra inadempimento contrattuale e può comportare l’applicazione delle clausole previste, compresa la risoluzione del contratto da parte dell’ente locale. Se invece gli standard sono contenuti nella carta dei servizi, la violazione determina il rimborso forfettario previsto per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Criteri di ammissibilità alle gare

Per l’affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, il regolamento definisce i criteri di ammissibilità come requisiti essenziali di partecipazione. Essi si articolano in tre aree:

  • area tecnico-professionale, comprendente i criteri di legittimazione e di capacità tecnica e professionale;
  • area delle garanzie, con criteri generali e finanziari;
  • area procedurale, con criteri relativi agli oneri informativi e agli oneri procedurali.

Tali criteri sono integrati dagli allegati tecnici B e C e devono essere recepiti nei bandi di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione costituiscono requisiti essenziali per l’affidamento, nel rispetto della concorrenza e del libero mercato. Essi si articolano in due aree:

  • area tecnica, comprendente criteri di compatibilità ambientale, soddisfazione degli obiettivi e valutazione tecnico-organizzativa;
  • area economica, relativa alla valutazione dei miglioramenti economico-finanziari offerti dalle soluzioni proposte.

La Giunta regionale deve specificare, entro sei mesi dall’approvazione del regolamento, gli indicatori relativi ai criteri degli allegati B e C e le eventuali variabili correttive o esplicative, distinguendo i criteri applicabili alle gare per il gestore e quelli per l’erogatore.

Disciplina transitoria e aggiornamenti

Gli operatori sono vincolati al rispetto degli standard di qualità solo dopo sei mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi degli articoli sugli indicatori e sui criteri di gara. Da quel momento si applicano integralmente anche le regole su vincolatività, controlli e conseguenze dell’inadempimento, e gli enti locali, il Garante e l’Osservatorio esercitano pienamente le rispettive funzioni.

Le deliberazioni della Giunta sono soggette ad aggiornamento e revisione periodica, sulla base delle prime applicazioni e del confronto con enti locali, operatori e utenti. Questi ultimi possono segnalare al Garante richieste di aggiornamento o revisione degli indicatori, anche proponendo modifiche puntuali; il Garante trasmette poi alla Giunta le eventuali indicazioni emerse dall’istruttoria.

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