Ordinanza n. 48/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 199/2024 (RG 235/2024) emesso in data 18.04.2024 dal Tribunale Civile di Crotone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Crotone, azionato in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Crotone. Il ricorso introduttivo è stato notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone presso l’indirizzo PEC estratto dal Registro IPA. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, l’indirizzo da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche era invece quello dell’ufficio legale dell’Azienda. La notificazione è stata pertanto ritenuta nulla. È stata inoltre rilevata la mancata produzione della prova della notificazione del titolo esecutivo, che avrebbe dovuto essere documentata mediante copia in formato .eml della ricevuta di consegna della PEC inviata.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisando che la rinnovazione dovrà essere effettuata anche con modalità ordinarie qualora l’invio all’indirizzo PEC corretto generi un avviso di mancata consegna. La parte ricorrente dovrà inoltre depositare, entro il medesimo termine, la prova della notificazione del titolo esecutivo mediante copia in formato .eml della ricevuta di consegna della PEC. È stato previsto un successivo termine di trenta giorni dal perfezionamento della rinnovazione per documentare l’avvenuta notifica ed è stata fissata una nuova camera di consiglio al 6 maggio 2026. Il provvedimento concede altresì, secondo quanto indicato in chiusura, termine fino al 13 febbraio 2026 per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221
da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche
L’indirizzo PEC risultante dall’elenco previsto dalla disposizione è quello da utilizzare in via esclusiva per la notificazione telematica degli atti processuali; la notificazione effettuata a un diverso indirizzo è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio; nel caso concreto la rinnovazione deve essere effettuata anche con modalità ordinarie se l’invio all’indirizzo PEC corretto produce un avviso di mancata consegna.
Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2021, n. 148
La disposizione è applicata nella formulazione risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal TAR.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso amministrativo destinato a una pubblica amministrazione è nulla quando viene effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello individuato come esclusivo dall’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012.
- In presenza di una notificazione nulla, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio e rinviando la trattazione della causa.
- Qualora l’invio della notificazione all’indirizzo PEC corretto generi un avviso di mancata consegna, la rinnovazione può dover essere effettuata anche con modalità ordinarie, secondo quanto disposto dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale, la parte ricorrente deve fornire la prova della notificazione del titolo, mediante deposito della ricevuta di consegna PEC nel formato richiesto dal giudice.
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