Cassazione Civile, Ordinanza n. 07235/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale che aveva eseguito lavori in appalto per un ente di edilizia residenziale pubblica chiedeva il pagamento di somme indicate in alcune riserve iscritte in corso d'opera. In particolare, la controversia riguardava tre riserve relative ai costi per l'installazione, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi necessari per il rifacimento delle facciate di fabbricati. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello aveva respinto il gravame sull'assunto che la remunerazione dei ponteggi fosse già compresa nelle voci dell'elenco prezzi applicabili al rifacimento delle facciate, anche in presenza di perizia suppletiva e variante e di atto di sottomissione sottoscritto senza riserve. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. e dell'art. 74 dell'elenco prezzi, sostenendo che il giudice di merito avesse interpretato in modo meramente letterale e illogico le clausole contrattuali, senza accertare la concreta intenzione delle parti, e avesse erroneamente ritenuto compensati i ponteggi da previsioni riferite ad altra voce di lavorazione. Contestava inoltre il rilievo dato alla perizia suppletiva e di variante, affermando che nell'atto di sottomissione non vi fosse richiamo alle voci applicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non adeguatamente censurata la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla perizia suppletiva e variante e sul successivo atto di sottomissione sottoscritto senza riserve, nella quale erano richiamate le voci dell'elenco prezzi applicate al rifacimento delle facciate. Ha inoltre osservato che la seconda ratio, di natura ermeneutica, non era aggredibile in sede di legittimità perché il ricorrente si limitava a contrapporre una diversa lettura del dato negoziale a quella adottata dal giudice di merito. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato quale canone di interpretazione contrattuale dedotto come violato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava solo a opporre una diversa lettura del contratto
art. 1363 c.c.
invocato per sostenere la necessità di interpretazione sistematica delle clausole, ma la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva comunque svolto un'interpretazione anche sistematica
art. 1366 c.c.
richiamato dal ricorrente tra i criteri ermeneutici asseritamente violati
art. 1369 c.c.
richiamato dal ricorrente tra i criteri ermeneutici asseritamente violati
art. 74 dell'elenco prezzi
invocato dal ricorrente come voce che avrebbe dovuto regolare il compenso per il montaggio e smontaggio dei ponteggi, ma escluso dal giudice di merito perché riferito a diversa opera
art. 19 dell'elenco prezzi
ritenuto dalla Corte di merito come voce che già comprendeva il rifacimento delle facciate e l'onere dei ponteggi
art. 167/a dell'elenco prezzi
considerato, insieme alle altre voci richiamate, come comprensivo del compenso per i ponteggi
art. 166/a dell'elenco prezzi
considerato, insieme alle altre voci richiamate, come comprensivo del compenso per i ponteggi
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
la Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
indicata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Se la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso è inammissibile.
- L'interpretazione contrattuale del giudice di merito non è censurabile in cassazione se il percorso motivazionale è plausibile, non illogico e frutto di un esame anche sistematico delle clausole, oltre che letterale.
- L'assenza di un richiamo nell'atto di sottomissione non è di per sé sufficiente a superare una ratio fondata sul richiamo contenuto nella perizia suppletiva di variante non specificamente contestato.
- Quando una voce dell'elenco prezzi ricomprende già un'attività accessoria o strumentale all'opera principale, non è dovuto un compenso ulteriore per quella stessa attività sotto diversa etichetta, se dal tenore complessivo delle pattuizioni risulta già remunerata.
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