Deliberazione n. 405 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione, sulla piattaforma, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. La decisione interviene in via urgente su richiesta presentata da un genitore in rappresentanza del figlio e conferma l’ordine di blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash, nonché la prescrizione di eventuale conservazione del materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento d’urgenza in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 225 del 30 giugno 2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per la tutela contro la diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il caso origina da una segnalazione presentata all’Autorità dalla persona interessata, in rappresentanza del figlio, con richiesta di intervento sulla piattaforma Telegram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva;
- l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, richiamato per le osservazioni formulate nel corso del procedimento.
Attività svolta in via d’urgenza
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 225 del 30 giugno 2025 e l’ha trasmessa al gestore della piattaforma nella stessa data. Il provvedimento d’urgenza ha previsto due misure principali:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del provvedimento
Nella riunione del 10 luglio 2025, il Garante ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 225/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. La ratifica conferma l’efficacia dell’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e della prescrizione di conservazione limitata nel tempo.
Prescrizioni operative
La conservazione eventualmente richiesta alla piattaforma è circoscritta a finalità probatorie e deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Inoltre, tali misure devono essere comunicate tempestivamente all’Autorità. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma un intervento urgente finalizzato a prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata all’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforma digitale, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama la competenza a decidere entro 48 ore e il potere di intervento urgente previsto dal regolamento interno n. 1/2019, art. 33-bis.
Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 225 del 30 giugno 2025, trasmessa a Telegram FZ-LLC nella stessa data. Con tale atto ha ingiunto l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 10 luglio 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 225/2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC. La ratifica conferma l’operato del dirigente e rende stabile l’ordine impartito alla piattaforma.
Finalità e limiti della conservazione prescritta
La prescrizione di conservazione riguarda solo l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, e soltanto per finalità probatorie. Il Garante precisa inoltre che devono essere adottate misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che tali misure devono essere comunicate tempestivamente all’Autorità.
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