Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/581

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione del 9 aprile 2021 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

Normativa europea32021R0581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro tecnico-operativo per la comunicazione delle informazioni in Eurosur, definendo i livelli dei quadri situazionali, le tipologie di comunicazione, le responsabilità degli attori coinvolti e le regole di sicurezza e controllo della qualità. Disciplina inoltre la gestione degli eventi, delle operazioni e delle analisi dei rischi, incluse le segnalazioni su attraversamenti irregolari, favoreggiamento, tratta, traffici illeciti, frodi documentali e ricerca e soccorso in mare. Una parte centrale del testo riguarda la sicurezza dei dati, l’accreditamento di sicurezza e la governance delle componenti nazionali, europee ed esterne del sistema. Il regolamento contiene anche allegati con indicatori mensili, casi di segnalazione di singoli eventi e soglie quantitative per la comunicazione di eventi relativi alle merci.

Regole di comunicazione, gestione dei quadri situazionali, sicurezza dei dati e controllo qualità nel sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

Ambito di applicazione

Si applica allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di Eurosur, inclusi conoscenza situazionale, analisi dei rischi e supporto alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera. Coinvolge gli Stati membri, i centri nazionali di coordinamento, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, i centri internazionali di coordinamento e, per i quadri situazionali specifici, eventuali componenti esterne e soggetti terzi associati. Riguarda il territorio delle frontiere esterne dell’Unione, la zona pre-frontaliera, le frontiere marittime e aeree, nonché i contesti operativi connessi; include anche profili relativi a Schengen e agli Stati associati, secondo le disposizioni di partecipazione applicabili. Non si applica oltre quanto necessario per finalità di Eurosur e non sostituisce gli specifici regimi doganali o altri sistemi di scambio informazioni richiamati dal regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 sul sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

Il regolamento dà attuazione all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 e dettaglia il funzionamento operativo di Eurosur. Esso mira a standardizzare lo scambio di informazioni tra Stati membri, Agenzia e altri soggetti coinvolti, al fine di rafforzare la conoscenza situazionale alle frontiere esterne, l’analisi dei rischi e la capacità di reazione.

Finalità e oggetto

L’atto disciplina le regole di comunicazione delle informazioni, la struttura dei quadri situazionali, le modalità di istituzione dei quadri situazionali specifici, le responsabilità tecniche e operative, la sicurezza dei dati e i meccanismi di controllo della qualità. Il sistema è concepito in modo "data-driven", con informazioni georeferenziate quasi in tempo reale, selezionabili e condivisibili secondo le esigenze operative.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di Eurosur, in particolare per la conoscenza situazionale, l’analisi dei rischi e il supporto alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera. Sono coinvolti i centri nazionali di coordinamento, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, gli eventuali centri internazionali di coordinamento e, per i quadri situazionali specifici, anche componenti esterne e altri soggetti previsti dagli accordi pertinenti.

Definizioni rilevanti

Tra le definizioni più importanti figurano:

  • "evento", ossia una situazione idonea a incidere sulle frontiere esterne in materia di migrazione, criminalità transfrontaliera o protezione della vita dei migranti, oppure sul funzionamento di Eurosur;
  • "titolare", quale soggetto responsabile della gestione del quadro situazionale e delle corrispondenti comunicazioni;
  • "componenti tecniche", cioè i sistemi e le reti impiegati ai fini di Eurosur, comprensivi di infrastrutture, organizzazione, personale e risorse informative;
  • "accreditamento di sicurezza", vale a dire l’autorizzazione formale al trattamento dei dati nel contesto operativo di Eurosur;
  • "sottolivello", inteso come livello informativo inferiore ai livelli eventi, operazioni e analisi.

Principi di comunicazione delle informazioni

Le comunicazioni in Eurosur consistono in dati di base e metadati e possono assumere varie forme: indicatori, segnalazioni di singoli eventi, relazioni sui mezzi propri, relazioni sui piani operativi, relazioni sulle informazioni ambientali, relazioni di analisi dei rischi, richieste di informazioni ed elenchi di osservazione. Gli originatori delle comunicazioni sono i centri nazionali di coordinamento, l’Agenzia o i soggetti che gestiscono quadri situazionali specifici; il titolare riceve, tratta e integra tali informazioni nel quadro situazionale.

Livello "eventi"

Al livello eventi, gli Stati membri devono assicurare che tutte le situazioni rilevanti siano segnalate, incluse, se disponibili, quelle relative ai movimenti secondari non autorizzati. Gli eventi possono essere comunicati come indicatori, secondo l’allegato 1, o come segnalazioni di singoli eventi, secondo l’articolo 9 e l’allegato 2. Gli indicatori sono in larga parte mensili, con scadenza al giorno 15, e riguardano respingimenti, soggiorni irregolari, flussi, traffico illecito di merci e altri reati di criminalità transfrontaliera.

Le segnalazioni di singoli eventi sono previste quando serve una reazione tempestiva, quando l’impatto è alto o molto alto, oppure per i casi tipizzati nell’allegato 2. Salvo diversa previsione, la prima segnalazione deve essere trasmessa entro 24 ore dalla conoscenza dell’evento. La segnalazione iniziale va poi integrata con informazioni di follow-up e può essere chiusa dal titolare se l’evento non si è verificato, se il suo impatto non giustifica la comunicazione o se la situazione è cessata; in ogni caso, la traccia resta accessibile per finalità di analisi dei rischi.

Livello "operazioni"

Il livello operazioni raccoglie relazioni sui mezzi propri, sui piani operativi e sulle informazioni ambientali. Le relazioni sui mezzi propri includono lo stato operativo dei centri nazionali e internazionali di coordinamento, la posizione e lo stato dei centri di comando e controllo, i settori di competenza e l’impiego delle unità di frontiera. Le relazioni sui piani operativi sono particolarmente rilevanti quando i livelli di impatto sono alti o critici, o nel caso di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere; devono contenere elementi dettagliati sulla situazione, sugli obiettivi, sul personale, sulla catena di comando, sulle attrezzature e sulle procedure di comunicazione.

Le informazioni ambientali possono includere immagini in tempo reale, dati meteorologici e oceanografici, prodotti geospaziali e altre immagini operative utili alla comprensione della situazione alle frontiere esterne o al monitoraggio di un’operazione.

Livello "analisi dei rischi"

Le relazioni di analisi dei rischi alimentano il livello analisi dei quadri situazionali e servono a comprendere eventi e tendenze, a migliorare la pianificazione delle operazioni e a supportare l’analisi strategica. Le relazioni possono comprendere note informative, relazioni analitiche, analisi di paesi terzi, profili di rischio e prodotti di osservazione della terra. Le richieste di informazioni consentono di ottenere ulteriori dati su eventi specifici o di aggiornare il quadro situazionale, nel rispetto del principio del consenso dell’originatore e di eventuali restrizioni di classificazione o politica dei dati.

Livelli di affidabilità e impatto

Per ogni evento o relazione di analisi dei rischi l’originatore deve attribuire un livello di affidabilità e un livello di impatto. L’affidabilità dipende da credibilità delle informazioni, affidabilità della fonte e stato di convalida; l’impatto misura la rilevanza per la lotta alla migrazione irregolare, alla criminalità transfrontaliera e per la protezione della vita dei migranti. Il titolare utilizza tali valutazioni per aggiornare il quadro situazionale e, se necessario, i livelli degli eventi.

Attività specifiche: frontiere marittime, aeree e ricerca e soccorso

Il regolamento dedica disposizioni specifiche ai movimenti secondari non autorizzati, alla sorveglianza delle frontiere marittime e aeree e ai casi di ricerca e soccorso. In ambito marittimo e aereo devono essere segnalate imbarcazioni e voli esterni sospetti, le unità o i voli inclusi in elenchi di osservazione, quelli oggetto di richieste di informazioni e quelli legati a eventi di criminalità transfrontaliera o a rischi per la vita dei migranti.

Per la ricerca e soccorso in mare, le autorità devono trasmettere le informazioni pertinenti al centro di coordinamento del soccorso marittimo competente e informare il centro nazionale di coordinamento; durante l’operazione, il quadro situazionale viene aggiornato e, entro 24 ore dalla conclusione, il centro nazionale di coordinamento ne informa l’Agenzia. Gli aggiornamenti servono anche a valutare i livelli di impatto e a migliorare la pianificazione successiva.

Controllo qualità

L’Agenzia stabilisce e aggiorna indicatori per monitorare la qualità dei dati, in particolare numero e frequenza delle comunicazioni, tempestività, completezza e coerenza. Può inoltre definire indicatori tecnici per controllare in tempo reale lo stato operativo delle componenti tecniche e la qualità del servizio, nonché per rilevare incidenti e falle. Stati membri e Agenzia devono segnalare ogni incidente che coinvolga le componenti tecniche o la sicurezza dei dati.

Quadri situazionali e quadri situazionali specifici

Il quadro situazionale europeo contiene sottolivelli dedicati ai movimenti secondari non autorizzati, al funzionamento tecnico di Eurosur, alla qualità dei dati e del servizio e agli incidenti di sicurezza. Ogni quadro situazionale è formalizzato in un documento che indica livelli, sottolivelli e politica dei dati applicabile. Il titolare gestisce le comunicazioni, aggiorna i livelli eventi, operazioni e analisi, mantiene i collegamenti tra gli elementi, controlla gli accessi e si occupa dell’archiviazione e cancellazione delle informazioni.

Per i quadri situazionali specifici, Stati membri e Agenzia devono rispettare i principi di Eurosur, la struttura dei quadri situazionali e le disposizioni generali del regolamento. Le regole di istituzione e condivisione devono disciplinare contenuto, ambito, governance, scambio con gli altri utenti, servizi di fusione dei dati e interconnessione con le componenti nazionali o europee.

Componenti tecniche e responsabilità operative

Le componenti tecniche di Eurosur sono nazionali ed europee. La componente nazionale comprende i sistemi e le reti usati dagli Stati membri per istituire i quadri situazionali, comunicare informazioni, svolgere analisi dei rischi e sostenere le operazioni di frontiera; la componente europea completa le componenti nazionali e comprende la rete di comunicazione e i sistemi dell’Agenzia.

L’Agenzia è responsabile della gestione della componente europea, della definizione di norme tecniche di interconnessione, della certificazione delle reti e della gestione dei servizi e della sicurezza dei dati della componente europea. Gli Stati membri sono responsabili delle proprie componenti nazionali, del rispetto delle norme tecniche e della sicurezza dei dati; i centri nazionali di coordinamento supportano il coordinamento, la pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio della qualità del servizio e dei dati.

Sicurezza dei dati e accreditamento

La sicurezza dei dati di Eurosur comprende misure di sicurezza informatica, fisica, personale e industriale, gestione dei rischi, continuità operativa, risposta agli incidenti, accreditamento di sicurezza, controllo dell’accesso e trattamento delle informazioni classificate. L’Agenzia garantisce la sicurezza generale di Eurosur e quella della componente europea; gli Stati membri garantiscono la sicurezza della componente nazionale. Le componenti esterne possono essere collegate solo se la loro sicurezza dei dati è equivalente a quella di Eurosur e previa approvazione del comitato di accreditamento.

Il comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur è istituito presso l’Agenzia ed è composto da un rappresentante per Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Esso approva la strategia di accreditamento, adotta le decisioni sull’accreditamento della componente europea, esamina i rischi di sicurezza, approva la documentazione rilevante, formula consulenza sulle procedure operative di sicurezza, controlla l’attuazione delle misure e approva, ove necessario, l’interconnessione delle componenti nazionali ed esterne. Il comitato opera in modo indipendente e può istituire sottogruppi tecnici.

Protezione dei dati personali

Il regolamento chiarisce che i dati trattati in Eurosur possono, solo eccezionalmente, contenere informazioni indirettamente identificabili su persone fisiche, ma non possono essere usati per identificarle. Se, in casi eccezionali, vengono trattati dati personali diversi dai numeri di identificazione di navi e aeromobili, tali dati devono essere cancellati non appena raggiunto lo scopo per cui sono stati raccolti.

Allegati: indicatori, casi di segnalazione e soglie

Gli allegati sono essenziali per l’operatività del sistema. L’allegato 1 elenca gli indicatori mensili da comunicare, tra cui respingimenti, soggiorni irregolari, flussi, sequestri di droghe, veicoli, armi ed esplosivi, altre merci e altri reati di criminalità transfrontaliera, con specifiche sottocategorie e dati di dettaglio. L’allegato 2 definisce i casi di segnalazione di singoli eventi: attraversamenti non autorizzati, favoreggiamento e tratta di esseri umani, traffico illecito di merci, frode documentale, altre forme di criminalità transfrontaliera, imbarcazioni attenzionate, voli esterni attenzionati ed eventi di ricerca e soccorso.

L’allegato 3 stabilisce soglie quantitative che attivano la segnalazione di singoli eventi per le merci: ad esempio 10 kg di cannabis o cocaina, 500 g di eroina o altri oppioidi, 5 000 pasticche di MDMA, 15 unità di armi da fuoco o parti di armi, 3 kg di esplosivi, 10 000 munizioni, 500 kg di tabacco grezzo, 1 milione di sigarette, 5 000 litri di alcol puro, 10 000 litri di carburanti e un valore stimato superiore a 1 milione di euro per il traffico illecito di beni culturali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura normativa

L’articolo 1 individua le materie disciplinate: regole di comunicazione delle informazioni in Eurosur, dettagli dei livelli informativi dei quadri situazionali, istituzione dei quadri situazionali specifici, responsabilità di comunicazione e gestione, norme di sicurezza e protezione dei dati, meccanismi di controllo qualità.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 delimita l’applicazione allo scambio di informazioni e alla cooperazione per Eurosur. L’articolo 3 contiene definizioni essenziali, tra cui evento, gestione del quadro situazionale, titolare, trattamento, indicatore, componente tecnica, accreditamento di sicurezza, stato operativo, sottolivello, favoreggiamento, respingimento e tratta di esseri umani.

Tipologie di comunicazioni e ruoli

Gli articoli 4-6 stabiliscono che le comunicazioni in Eurosur si compongono di dati e metadati e possono assumere la forma di indicatori, segnalazioni di singoli eventi, relazioni sui mezzi propri, sui piani operativi, sulle informazioni ambientali, relazioni di analisi dei rischi, richieste di informazioni ed elenchi di osservazione. I centri nazionali di coordinamento, l’Agenzia o i soggetti di gestione dei quadri situazionali specifici agiscono come originatori; il titolare riceve e tratta le comunicazioni. È prevista la possibilità di collegare fra loro comunicazioni ed elementi del quadro situazionale.

Livello eventi: indicatori e segnalazioni di singoli eventi

Gli articoli 7-9 disciplinano la raccolta degli eventi al livello "eventi". I centri nazionali di coordinamento devono far segnalare tutti gli eventi rilevati, inclusi, se disponibili, i movimenti secondari non autorizzati. Gli indicatori di eventi alle frontiere esterne sono comunicati all’Agenzia secondo l’allegato 1 e con cadenze, in molti casi, mensili al giorno 15; l’originatore può anche inviare specifiche segnalazioni per cambiamenti anomali o modus operandi. Le segnalazioni di singoli eventi si inviano quando serve una reazione tempestiva, quando l’impatto è alto o molto alto, o per eventi elencati nell’allegato 2; salvo diversa previsione, la prima segnalazione va inviata entro 24 ore dalla conoscenza dell’evento. L’Agenzia può riportare in Eurosur informazioni ottenute tramite i propri mezzi o cooperazione esterna, esonerando in tali casi l’obbligo di comunicazione nazionale.

Livello operazioni: mezzi propri, piani operativi e informazioni ambientali

Gli articoli 10-12 prevedono relazioni sui mezzi propri, sui piani operativi e sulle informazioni ambientali. Le relazioni sui mezzi propri riguardano stato operativo dei centri nazionali e internazionali di coordinamento, posizione e operatività dei centri di comando e controllo, settori di competenza e unità di frontiera. Le relazioni sui piani operativi sono obbligatorie nel quadro nazionale e, nel quadro europeo, soprattutto in caso di impatto alto o critico o di operazioni congiunte/interventi rapidi alle frontiere; devono indicare situazione, durata, area geografica, compiti, personale, comando e controllo, attrezzature, pattugliamenti e procedure di comunicazione eventi. Le informazioni ambientali possono includere immagini in tempo reale, dati meteorologici, oceanografici, geospaziali e altre immagini utili alla comprensione della situazione.

Livello analisi dei rischi e richieste di informazioni

Gli articoli 13-15 disciplinano le relazioni di analisi dei rischi, le richieste di informazioni e gli elenchi di osservazione. Le relazioni di analisi dei rischi servono per comprendere eventi e tendenze, facilitare la pianificazione operativa e l’analisi strategica. Le richieste di informazioni possono essere inviate per ottenere ulteriori comunicazioni o aggiornare il quadro situazionale; possono essere classificate o soggette a restrizioni di politica dei dati e operano nel rispetto del principio del consenso dell’originatore. Gli elenchi di osservazione, istituiti e aggiornati dall’Agenzia, contengono soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili sospetti e indicano la reazione consigliata in caso di individuazione.

Livelli di affidabilità e di impatto

Gli articoli 16 e 17 impongono all’originatore di valutare il livello di affidabilità e il livello di impatto di eventi e relazioni di analisi dei rischi. L’affidabilità si basa su credibilità, affidabilità della fonte e stato di convalida; l’impatto riguarda la lotta alla migrazione irregolare, alla criminalità transfrontaliera e la protezione della vita dei migranti. I titolari aggiornano il quadro situazionale e, se necessario, il livello di impatto degli eventi.

Specifiche attività di controllo di frontiera

Gli articoli 18-21 disciplinano la comunicazione relativa a movimenti secondari non autorizzati, sorveglianza marittima, sorveglianza aerea e ricerca e soccorso in mare. Per i movimenti secondari gli Stati membri devono usare uno specifico sottolivello del quadro nazionale, condiviso con l’Agenzia, e comunicare indicatori dedicati. In ambito marittimo e aereo vanno segnalate imbarcazioni e voli esterni sospetti, quelli collegati a elenchi di osservazione o richieste di informazioni, e gli eventi connessi alla vita dei migranti. Per il search and rescue, le autorità devono trasmettere informazioni al centro di coordinamento del soccorso marittimo e informare il centro nazionale di coordinamento; l’Agenzia è soggetta a obblighi analoghi nelle operazioni marittime e deve essere informata entro 24 ore dalla conclusione dell’operazione.

Controllo qualità dei dati e del servizio

Gli articoli 22 e 23 prevedono indicatori di qualità dei dati e del servizio. L’Agenzia monitora numero e frequenza delle comunicazioni, tempestività, completezza e coerenza. Può inoltre stabilire indicatori tecnici e requisiti per le segnalazioni di singoli eventi per verificare lo stato operativo e la qualità del servizio delle componenti tecniche; Stati membri e Agenzia devono comunicare ogni incidente che interessi le componenti tecniche o la sicurezza dei dati.

Struttura dei quadri situazionali e gestione

L’articolo 24 definisce la struttura dei quadri situazionali, compresi sottolivelli per movimenti secondari non autorizzati, funzionamento tecnico di Eurosur, qualità dei dati e del servizio, incidenti e sicurezza dei dati. Ogni quadro situazionale è formalizzato in un documento che specifica livelli, sottolivelli e politica dei dati. L’articolo 25 attribuisce al titolare la gestione delle comunicazioni, l’istituzione e l’aggiornamento dei livelli, la gestione dei collegamenti, dell’accesso, della sicurezza e dell’archiviazione/cancellazione delle informazioni.

Quadri situazionali specifici

L’articolo 26 stabilisce che, nell’istituire un quadro situazionale specifico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, Stati membri e Agenzia devono rispettare i principi di comunicazione, la struttura e gestione dei quadri situazionali e le disposizioni generali del capo III. Le norme di istituzione e condivisione devono disciplinare contenuto, ambito, governance, regole di scambio con gli altri utenti Eurosur, servizi di fusione dei dati e interconnessione con le componenti nazionali o europee.

Componenti tecniche e responsabilità operative

Gli articoli 27-30 definiscono le componenti tecniche di Eurosur, distinte in componenti nazionali, componente europea e componenti esterne. L’Agenzia è responsabile della componente europea, della definizione di norme tecniche di interconnessione, della certificazione dei sistemi e della gestione dei servizi e della sicurezza dei dati della componente europea. Gli Stati membri sono responsabili della gestione delle componenti nazionali, della conformità alle norme tecniche, della sicurezza dei dati e del supporto dei centri nazionali di coordinamento. Le componenti esterne possono essere collegate solo se espressamente previste e regolamentate nel quadro situazionale specifico.

Sicurezza dei dati, accreditamento e comitato di accreditamento

Gli articoli 31-39 disciplinano in modo dettagliato la sicurezza dei dati, la governance della sicurezza, le norme applicabili, i principi di accreditamento e il comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur istituito presso l’Agenzia. La sicurezza comprende gestione del rischio, continuità operativa, risposta agli incidenti, accesso utenti, sicurezza fisica/personale/industriale e trattamento delle informazioni classificate. L’Agenzia garantisce la sicurezza generale, gli Stati membri la sicurezza delle proprie componenti nazionali; le componenti esterne richiedono equivalenza di sicurezza e previa approvazione del comitato. Il comitato, composto da un rappresentante per Stato membro e due della Commissione, approva la strategia di accreditamento, le decisioni sulla componente europea, valuta i rischi, controlla le misure di sicurezza e approva l’interconnessione delle componenti nazionali ed esterne. Sono disciplinati anche accesso diretto al sistema, ruoli di coordinamento e possibili misure del direttore esecutivo in caso di rischio per la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri.

Protezione dei dati e entrata in vigore

L’articolo 40 dispone che, in via eccezionale, Eurosur può contenere informazioni su persone fisiche indirettamente identificabili, ma tali dati non devono essere trattati per identificarle; eventuali altri dati personali vanno cancellati non appena raggiunto lo scopo. L’articolo 41 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefrontiere e vistisicurezza internacooperazione di poliziaprotezione dei datisicurezza delle informazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.