Regolamento (UE) 2021/582
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione del 9 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure antidumping provvisorie sui prodotti laminati piatti di alluminio cinesi, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria unionale e nesso causale. La Commissione ha ritenuto non opportuno usare i prezzi e costi interni cinesi per il valore normale, applicando il metodo del paese rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le aliquote provvisorie variano in funzione degli esportatori, con un dazio residuale per tutte le altre società; sono previste inoltre esclusioni di prodotto ed un'esenzione specifica per taluni usi finali.
Istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, con alcune esclusioni ed esenzione per specifici usi finali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti di alluminio laminati piatti, non legati o legati, in determinate forme e spessori, originari della Repubblica popolare cinese e classificati in specifici codici NC/TARIC indicati all'articolo 1. Restano esclusi i laminati per corpi, chiusure e linguette di lattine per bevande, i prodotti usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica e i prodotti usati per la costruzione di parti di aeromobili. È inoltre prevista un'esenzione per i rotoli di alluminio importati per la fabbricazione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio, purché rispettino precise caratteristiche tecniche e il regime doganale di uso finale. Il dazio si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Dazio antidumping provvisorio sui prodotti laminati piatti di alluminio originari della RPC
Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie su un ampio insieme di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda la decisione su un'inchiesta antidumping avviata nel 2020, nella quale ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale. Ai fini della determinazione del valore normale, la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che i prezzi e i costi interni cinesi siano alterati da distorsioni significative e utilizzando quindi un paese rappresentativo.
Procedura e base giuridica
L'inchiesta è stata aperta il 14 agosto 2020 su denuncia di European Aluminium, presentata per conto di produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale e più dell'80 % della produzione non vincolata. La Commissione ha esaminato anche la richiesta di registrazione delle importazioni, ma non l'ha disposta, poiché non era dimostrato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l'apertura, condizione richiesta dall'articolo 14, paragrafo 5 bis, in combinato con l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.
La Commissione ha inoltre gestito il procedimento tenendo conto del termine transitorio Brexit: poiché l'inchiesta era stata aperta quando il Regno Unito era ancora soggetto al diritto dell'Unione, la denuncia presentata su base UE-28 è stata ritenuta valida.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato comprende prodotti di alluminio laminati piatti, anche non legati, senza supporto né strati interni di altri materiali, in rotoli, nastri, fogli tagliati su misura, forme circolari o lamiere, in determinate gamme di spessore, classificati in specifici codici NC e TARIC. Il regolamento chiarisce che i codici doganali sono indicati solo a fini informativi.
La Commissione ha escluso alcuni prodotti dalla definizione: laminati per corpi, chiusure e linguette di lattine per bevande; prodotti usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica; prodotti usati per la costruzione di parti di aeromobili. Ha invece ricondotto alla definizione del prodotto, in via provvisoria, varie categorie contestate dalle parti: HEX AFRP per autoveicoli, rotoli per ACP, fogli litografici e fogli per batterie, ACF-30-60 e AFRP per listelli di veneziane.
La Commissione ha ritenuto che il prodotto in esame, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione fossero prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping
La Commissione ha applicato il metodo del valore normale costruito in presenza di distorsioni significative nella RPC. Le distorsioni sono state ritenute sistemiche e diffuse nell'economia cinese e nel settore dell'alluminio, con effetti su materie prime, energia, lavoro, finanziamenti, diritto societario e fallimentare, nonché sulla formazione dei prezzi lungo la filiera. In mancanza di collaborazione del governo cinese, la Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno cinese.
Per il paese rappresentativo, la Commissione ha inizialmente esaminato Brasile, Thailandia e Turchia, ma ha conclusivamente individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato, sulla base del livello di sviluppo economico, della disponibilità di dati pubblici pertinenti e della presenza di dati idonei sui fattori produttivi, sul lavoro, sull'energia e sugli altri parametri di costo. Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha infine utilizzato dati di società turche operanti nel settore degli estrusi in alluminio, ritenuti rappresentativi.
Il valore normale è stato così costruito a partire da prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni relativi a materie prime, lavoro, energia elettrica, gas, acqua, sottoprodotti e SGAV/profitti. Il prezzo all'esportazione è stato determinato, a seconda delle modalità di vendita, come prezzo effettivo o come prezzo costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base.
I margini di dumping provvisori sono risultati elevati: Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. 88,3 %, Nanshan Group 122,1 %, Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 30,0 %, altre società che hanno collaborato 68,5 %, tutte le altre società 183,7 %.
Pregiudizio subito dall'industria dell'Unione
La Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione fosse composta da oltre 20 produttori e che il campione selezionato fosse rappresentativo. Il mercato unionale ha subito una contrazione nel periodo in esame: il consumo totale è sceso da 2,623 milioni di tonnellate nel 2017 a 2,404 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta, mentre il consumo sul libero mercato è diminuito del 9 %.
Le importazioni cinesi sono aumentate in modo marcato: da 160.869 tonnellate nel 2017 a 265.727 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una quota di mercato salita dal 6,2 % all'11,2 %. Anche escludendo il perfezionamento attivo, l'aumento è stato significativo. I prezzi cinesi sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione; il margine medio ponderato di undercutting nel periodo dell'inchiesta è stato del 7,5 %.
L'industria dell'Unione ha visto diminuire produzione, utilizzo degli impianti, vendite sul libero mercato, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. La redditività è passata dal 2,8 % nel 2017 a -2,2 % nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha quindi concluso che sussiste un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio notevole alle importazioni oggetto di dumping, ritenendo che l'aumento delle importazioni cinesi a prezzi bassi avesse impedito all'industria dell'Unione di trasferire sui prezzi l'aumento dei costi e di beneficiare della crescita della domanda osservata fino al 2019. Il nesso causale è stato mantenuto anche considerando altri fattori esaminati: pandemia di COVID-19, contrazione della domanda, importazioni da paesi terzi, strategia commerciale dell'industria dell'Unione, andamento delle esportazioni, efficienza industriale, importazioni dell'industria unionale e andamento del prezzo LME dell'alluminio.
La Commissione ha riconosciuto che la COVID-19 ha aggravato la situazione nel 2020, ma ha sottolineato che il pregiudizio notevole era già emerso nel 2017-2019, prima della pandemia. Ha inoltre escluso che le importazioni da altri paesi terzi, la strategia commerciale dell'industria unionale o il calo del prezzo LME fossero cause idonee a spezzare il nesso causale.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha concluso che l'istituzione delle misure era nell'interesse dell'industria dell'Unione e dei fornitori a monte, poiché avrebbe consentito il recupero di quota di mercato e di redditività. Gli importatori e alcuni utilizzatori hanno segnalato possibili effetti negativi, ma la Commissione ha ritenuto che tali effetti sarebbero stati limitati e comunque bilanciati dalla disponibilità di fonti alternative e dalla capacità produttiva dell'industria unionale.
Con riferimento agli HEX AFRP per autoveicoli, la Commissione ha respinto la richiesta di esclusione e ha ritenuto che l'industria dell'Unione avesse capacità sufficiente per soddisfare la domanda, anche tenuto conto degli impatti sulla filiera e sulle politiche dell'Unione in materia di decarbonizzazione. Ha inoltre osservato che una produzione unionale più forte sarebbe coerente con gli obiettivi ambientali dell'UE, anche in considerazione dell'intensità di CO2 più bassa della produzione europea rispetto a quella cinese.
Livello del dazio e distorsioni sulle materie prime
Ai fini della regola del dazio inferiore, la Commissione ha calcolato un margine di underselling e ha determinato un profitto di riferimento del 6 %, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater. Ha inoltre riconosciuto costi futuri legati agli accordi ambientali multilaterali e all'EU ETS, aggiungendo un importo supplementare al prezzo non pregiudizievole.
Il denunciante aveva sostenuto anche l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime, in particolare sui lingotti di alluminio soggetti a tassa all'esportazione nella RPC. La Commissione ha tuttavia concluso, in via provvisoria, che il prezzo di tale materia prima non era considerevolmente inferiore ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi; pertanto, non ha applicato l'articolo 7, paragrafo 2 bis, e ha mantenuto l'applicazione della regola generale del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Misure provvisorie, durata ed efficacia
Le aliquote provvisorie sono state fissate al livello inferiore tra margine di dumping e margine di underselling. Il dazio provvisorio risulta quindi pari al 28,3 % per Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.; 19,3 % per Nanshan Group; 21,4 % per Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.; 22,6 % per le altre società che hanno collaborato; 46,7 % per tutte le altre società.
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario e chiedere un'audizione entro 5 giorni di calendario dall'entrata in vigore. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'articolo 1 si applica per sei mesi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Le aliquote sono fissate per produttore/esportatore: Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. 28,3 % (codice TARIC C610); Nanshan Group 19,3 % (C611); Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 21,4 % (C612); altre imprese che hanno collaborato 22,6 %; tutte le altre società 46,7 % (C999).
Condizione documentale per l'applicazione delle aliquote individuali
Per beneficiare delle aliquote individuali è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica, datata e firmata dal responsabile dell'entità emittente, attestante quantità, produttore, codice TARIC e completezza/accuratezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura si applica il dazio per "tutte le altre società".
Garanzia all'importazione e disciplina doganale
L'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Esclusioni dal campo di applicazione
L'articolo 2 esclude dal prodotto interessato i laminati per corpi, chiusure e linguette di lattine per bevande; i prodotti usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica; e i prodotti usati per la costruzione di parti di aeromobili.
Esenzione per rotoli destinati a rotoli rivestiti e ACP
È esclusa dal dazio l'importazione del prodotto descritto all'articolo 1 se destinata alla fabbricazione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio e se conforme a specifiche tecniche puntuali: rotoli stirati, rotoli laminati a caldo, larghezza 800-2.050 mm, spessore 0,20-1,5 mm, tolleranze specifiche, leghe 5005/3005/3105, tempra h14/h16/h24/h26 e altezza massima di ondulazione di 3/1.000 mm.
Regime di uso finale
Le esclusioni e l'esenzione sono subordinate alle condizioni del regime doganale di uso finale ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione).
Tempistica procedurale e partecipazione delle parti
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore e chiedere un'audizione entro 5 giorni di calendario. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'articolo 1 si applica per sei mesi.
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