Prescrizioni del Garante n. 11 del 11/01/2023
Provvedimento dell'11 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo contro Google LLC relativo alla rimozione di risultati di ricerca associati al nominativo di un ex esponente politico. Per un URL l'Autorità ha preso atto che Google non aveva individuato il nome dell'interessato nella pagina e aveva già adottato misure manuali per impedire il posizionamento tra i risultati associati al nominativo; per tale profilo non sono stati adottati provvedimenti. Per un ulteriore URL, invece, il Garante ha ritenuto fondato il reclamo e ha ordinato a Google la deindicizzazione del risultato di ricerca entro 20 giorni, valorizzando il tempo trascorso, l'assenza di attuale ruolo politico e la mancanza di specifiche esigenze informative.
Google LLC: reclamo per diritto all'oblio e rimozione di un risultato di ricerca associato al nominativo dell'interessato
Google LLC - rimozione di risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato
Il provvedimento riguarda un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione di alcuni risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo di un interessato, relativi a vicende connesse al suo passato impegno politico. Il Garante ha distinto tra un URL per il quale il titolare aveva già adottato misure di deindicizzazione e un ulteriore URL per il quale ha ordinato la rimozione quale risultato di ricerca.
Origine del reclamo e posizioni delle parti
Il reclamo, presentato il 5 maggio 2021 ai sensi dell'art. 77 GDPR, lamentava che la reperibilità online di contenuti risalenti nel tempo arrecasse un pregiudizio alla reputazione personale e professionale dell'interessato. Secondo il reclamante, le informazioni contestate si riferivano a una vicenda collegata alla sua attività politica di allora, rispetto alla quale era ormai decorso un tempo tale da far venir meno l'interesse pubblico alla conoscibilità.
Con nota del 4 giugno 2021 il Garante ha chiesto osservazioni a Google LLC. Nella risposta del 24 giugno 2021, la società ha rappresentato che, con riferimento a uno degli URL indicati, non aveva individuato il nome dell'interessato nella pagina e aveva quindi adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati associati al nominativo. Per gli ulteriori URL ha invece escluso di poter aderire alla richiesta, affermando che i contenuti erano connessi al ruolo politico svolto dall'interessato all'epoca della pubblicazione, alla campagna elettorale e alla natura giornalistica di parte dei materiali, ritenendo quindi sussistente un interesse pubblico alla loro conoscibilità.
Valutazione del Garante sul diritto all'oblio
L'Autorità ha richiamato i criteri applicabili alla valutazione delle richieste di deindicizzazione ai fini del diritto all'oblio, facendo riferimento agli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, alle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e alle Linee guida n. 5/2019 dell'EDPB del 7 luglio 2020.
Nel merito, il Garante ha rilevato che i contenuti oggetto di contestazione riguardavano esternazioni rese dall'interessato in occasione di elezioni politiche svoltesi quasi dieci anni prima. Ha inoltre considerato che l'interessato non ricopriva cariche politiche da circa cinque anni e che, sulla base di tali circostanze, non emergevano specifiche esigenze informative attuali collegate ai contenuti contestati.
Decisione sull'URL già oggetto di misure da parte di Google
Con riferimento all'URL rispetto al quale Google aveva dichiarato di non aver individuato il nome dell'interessato nella pagina e di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento tra i risultati associati al nominativo, il Garante ha preso atto di quanto rappresentato e ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per ulteriori provvedimenti.
Decisione sull'ulteriore URL e ordine di rimozione
Per l'ulteriore URL indicato nel reclamo, il Garante ha invece ritenuto fondato l'istanza di rimozione. Ha pertanto ingiunto a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di disporre la rimozione del risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
Annotazione interna, efficacia nel tempo e profili sanzionatori
L'Autorità ha disposto, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione nel registro interno previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR delle misure adottate nei confronti di Google LLC. Ha tuttavia precisato che tale annotazione non può essere considerata, in eventuali futuri procedimenti nei confronti del medesimo titolare, un precedente pertinente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di una decisione legata alle specificità del caso concreto.
Il provvedimento avverte inoltre che, in caso di inosservanza dell'ordine impartito, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Ai sensi dell'art. 157 Codice, Google LLC è invitata a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione a quanto prescritto, con richiamo alla sanzione ex art. 166 Codice per il mancato riscontro.
Opposizione al provvedimento
Il Garante indica infine che avverso il provvedimento può essere proposta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 5 maggio 2021 da un interessato che chiedeva a Google LLC la rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nominativo. I contenuti erano collegati a una vicenda politica risalente nel tempo e, secondo il reclamante, non più sorretta da un interesse pubblico attuale alla conoscibilità.
Posizione del titolare del trattamento
Con nota del 24 giugno 2021 Google LLC ha distinto due situazioni: per un URL ha dichiarato di non aver trovato il nome dell'interessato nella pagina e di aver adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati associati al nominativo; per gli altri URL ha negato la rimozione, sostenendo che i contenuti erano collegati al ruolo politico svolto dall'interessato, alla campagna elettorale e alla natura giornalistica di parte delle pubblicazioni, oltre a un perdurante interesse pubblico.
Valutazione sul diritto all'oblio
Il Garante ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ai fini della valutazione ha considerato il decorso di quasi dieci anni dai fatti, il fatto che l'interessato non ricoprisse più cariche politiche da cinque anni e l'assenza di specifiche esigenze informative collegate ai contenuti contestati.
Esito e misure disposte
Per l'URL sul quale Google aveva già adottato misure manuali il Garante ha preso atto della dichiarazione e ha escluso la necessità di ulteriori provvedimenti. Per l'ulteriore URL ha invece dichiarato fondato il reclamo e ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere il risultato di ricerca associato al nominativo dell'interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
Adempimenti successivi e profili sanzionatori
L'Autorità ha disposto l'annotazione nel registro interno ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti. È stato inoltre chiesto a Google di comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate, con richiamo alla sanzione ex art. 166 Codice in caso di mancato riscontro, e sono state indicate le vie di opposizione ex art. 78 GDPR e artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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