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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11500/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un soggetto che assumeva di essere il conduttore di un immobile in locazione ha convenuto in giudizio gli eredi della proprietaria chiedendo la restituzione dei canoni pagati in eccedenza rispetto all'equo canone, oppure la declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta. In primo grado i convenuti hanno eccepito che il rapporto locatizio fosse stato in realtà instaurato dal padre dell'attore, e non da quest'ultimo; il tribunale ha accolto tale ricostruzione e ha rigettato la domanda. In appello il soccombente ha chiesto una diversa valutazione delle prove sostenendo di essere lui il reale conduttore oppure, in alternativa, che la successiva declaratoria di morte presunta del padre avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della sua successione nel contratto ai sensi dell'art. 6 L. n. 392/1978, poiché egli abitava nell'immobile. In cassazione ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la morte presunta del padre, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato tale circostanza e la conseguente successione nel rapporto locatizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché nei giudizi di merito il ricorrente aveva impostato la domanda sull'assunto di avere personalmente stipulato il contratto di locazione, mentre in cassazione ha prospettato una diversa e nuova linea difensiva, fondata sulla successione nel contratto a seguito della morte presunta del padre. La Corte ha osservato che il mutamento del titolo fatto valere nei diversi gradi rendeva il motivo inidoneo a censurare la decisione di merito; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva comunque preso in considerazione la circostanza della morte presunta, ritenendola irrilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto, o quando la doglianza miri in realtà a introdurre una nuova ricostruzione difensiva non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 6 L. 27 luglio 1978, n. 392

    La successione nel contratto di locazione è prospettabile come titolo diverso rispetto alla pretesa di essere stato l'originario stipulante; se dedotta per la prima volta in cassazione, essa integra una linea difensiva nuova e non può fondare validamente il sindacato sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione secondo i compensi professionali sopravvenuti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico realmente trascurato dal giudice di merito oppure se, sotto la veste del vizio motivazionale, introduce una diversa ricostruzione del rapporto giuridico rispetto a quella coltivata nei gradi di merito.
  • La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sul diverso titolo posto a base della domanda o su una specifica valutazione di non credibilità di una certa allegazione, non è sufficiente opporre in cassazione un nuovo titolo o una nuova impostazione difensiva.
  • La deduzione in cassazione di un fatto sopravvenuto o già esaminato dal giudice di appello non integra di per sé omesso esame decisivo, quando il giudice abbia espressamente valutato quel fatto e l'abbia ritenuto irrilevante.
  • Il mutamento del titolo giuridico della domanda tra merito e legittimità impedisce il controllo di cassazione sulla decisione impugnata, poiché la Corte non è chiamata a confrontarsi con questioni nuove non devolute ai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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