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Legge

L.R. Basilicata 27/2012

“Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1997, n, 54”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 27/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata recepisce il D.L. 174/2012 sul trattamento dei consiglieri regionali: dal 1° gennaio 2013 ridetermina indennità di carica, funzione e spese di mandato, vieta cumuli e rende gratuite le partecipazioni agli organi consiliari. Sopprime l’indennità di fine mandato dal 31 dicembre 2012 e limita l’assegno vitalizio alla fine della IX legislatura, prevedendo controlli e sospensione in caso di condanne per reati contro la PA.

Modifiche al trattamento economico e al vitalizio dei consiglieri regionali Basilicata

Recepimento delle nuove regole sul trattamento economico dei consiglieri regionali

La legge regionale della Basilicata riorganizza in modo organico il trattamento economico dei consiglieri regionali, adeguandolo al D.L. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012. La disciplina incide su indennità di carica e di funzione, spese per l’esercizio del mandato, missioni, fine mandato e assegno vitalizio, con efficacia dal 1° gennaio 2013 salvo diverse previsioni transitorie.

Indennità di carica, indennità di funzione e decurtazioni

Dal 1° gennaio 2013 ai consiglieri regionali è corrisposta un’indennità di carica lorda mensile pari a 6.600 euro per dodici mensilità. Per chi svolge particolari funzioni sono previste ulteriori indennità mensili differenziate in base all’incarico: Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale, Vice Presidente della Giunta, componenti della Giunta e Vice Presidenti del Consiglio, Presidenti delle Commissioni, Segretari del Consiglio e Presidenti dei gruppi consiliari, Vice Presidenti e Segretari delle Commissioni.

Sulle indennità di carica si applica una decurtazione di 100 euro per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta, della Conferenza dei capigruppo, della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e di ogni altro organismo interno formalmente costituito. La stessa decurtazione opera automaticamente anche in caso di assenza non dichiarata durante votazione per appello nominale. Le cause di assenza giustificata sono rimesse al regolamento dell’Ufficio di Presidenza.

Cumulo di emolumenti e gratuità delle partecipazioni agli organi

È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comprese le indennità di carica, funzione o presenza, derivanti dalle cariche di Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, Assessore o Consigliere regionale. Chi rivesta più cariche deve optare per uno solo degli emolumenti o indennità per tutto il periodo di cumulo potenziale.

La partecipazione alle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta, nonché a qualsiasi altro organismo consiliare e istituzionale, è gratuita. Per la partecipazione effettiva alle attività istituzionali continuano ad applicarsi le decurtazioni per assenze ingiustificate.

Spese per l’esercizio del mandato e missioni

Il capo relativo alle spese di mandato viene ridefinito: dal 1° gennaio 2013 ai consiglieri regionali spetta mensilmente una somma di 4.500 euro a titolo di spese per l’esercizio del mandato. Per gli assessori esterni tale importo è ridotto del 50%.

Per le missioni fuori dal territorio regionale, autorizzate secondo la normativa vigente, ai consiglieri spetta una diaria per ogni giornata intera pari a 1/30 dell’importo mensile previsto per le spese di esercizio del mandato.

Indennità di fine mandato: soppressione e regime transitorio

L’indennità di fine mandato è soppressa dal 1° gennaio 2013 e da tale data non è più effettuata la trattenuta del 5,50% sull’indennità lorda di carica finalizzata a finanziarla. Resta però fermo che l’indennità di fine mandato maturata fino al 31 dicembre 2012 continua a essere erogata secondo la disciplina previgente.

La legge specifica inoltre che la precedente indennità di fine mandato, come voce del trattamento, è corrisposta solo fino al 31 dicembre 2012.

Assegno vitalizio: durata, calcolo e cessazione del prelievo

L’assegno vitalizio resta previsto solo per il periodo limitato indicato dalla legge: la relativa trattenuta è effettuata fino al termine della IX legislatura e la voce stessa è indicata come corrisposta fino alla fine della IX legislatura.

Il calcolo dell’assegno vitalizio è ancorato all’indennità mensile di riferimento, determinata sulla base della media aritmetica delle diverse indennità di carica vigenti nel corso della IX legislatura. L’assegno così determinato è aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Esclusione o sospensione del vitalizio per condanne penali

In attuazione del D.L. 174/2012, il vitalizio viene escluso quando il titolare sia condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione e la condanna comporti l’interdizione dai pubblici uffici. L’esclusione opera dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell’interdizione.

Il titolare condannato deve comunicarlo entro cinque giorni agli uffici competenti del Consiglio regionale. Gli uffici possono comunque verificare d’ufficio la sussistenza di condanne e recuperare le somme indebitamente percepite dal passaggio in giudicato. È previsto inoltre un obbligo di certificazione annuale della situazione penale: entro il 30 marzo la struttura competente richiede l’autodichiarazione, e la mancata restituzione nel termine comporta la sospensione d’ufficio dell’erogazione dal primo mese successivo, finché persiste l’inadempienza.

Le stesse regole si applicano anche al titolare dell’assegno di reversibilità condannato per i medesimi delitti.

Abrogazione e decorrenza

La legge regionale 29 dicembre 1997, n. 54 è abrogata. La nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è dichiarata urgente.

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