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Regolamento

R.R. Puglia 17/2019

Regolamento regionale di Attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali”.

Normativa regionaleR.R. Puglia 17/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la L.R. Puglia n. 24/2016 sugli interventi assistiti con gli animali, disciplinando formazione degli operatori, requisiti di soggetti e strutture, modalità operative e programma individuale per le TAA. Specifica anche i casi di accesso diretto ai corsi/agli esami e i limiti temporali per il completamento dell’iter formativo.

Disciplina regionale pugliese sugli interventi assistiti con gli animali (TAA, AAA, EAA)

Interventi assistiti con gli animali in Puglia

Il regolamento regionale della Puglia attua la L.R. 18 ottobre 2016, n. 24 in materia di interventi assistiti con gli animali (IAA), disciplinando in modo organico la formazione degli operatori, i requisiti professionali, le caratteristiche delle strutture e alcune regole operative per TAA, AAA ed EAA. La disciplina vale nel territorio regionale pugliese ed è costruita in coerenza con le Linee guida nazionali sugli IAA.

Formazione degli operatori e degli enti formativi

La formazione può essere erogata solo da organismi formativi accreditati o riconosciuti dalla Regione Puglia, previa autorizzazione del corso da parte della Sezione Formazione Professionale. Accreditamento, riconoscimento, esami e rilascio degli attestati seguono la disciplina della medesima Sezione e le norme di riferimento.

All’iscrizione dei corsisti, l’organismo formativo deve acquisire e conservare copia della documentazione relativa a:

  • documento di identità;
  • per gli stranieri, regolarità del soggiorno e conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, attestata o verificata secondo le modalità indicate;
  • titolo di studio richiesto, con eventuale dichiarazione di valore o traduzione asseverata se conseguito all’estero;
  • possesso dei requisiti di accesso previsti per il corso e dalle Linee guida nazionali.

I docenti devono avere formazione specifica e/o esperienza pluriennale nel settore. Il corpo docente deve comprendere almeno:

  • un medico;
  • uno psicologo o psicoterapeuta;
  • un medico veterinario con esperienza negli IAA, anche in relazione alle specie animali trattate;
  • un pedagogista/educatore/insegnante con esperienza specifica;
  • un tecnico o esperto nella conduzione e preparazione dell’animale, con esperienza almeno quinquennale.

Un docente può coprire più professionalità, purché ciò sia documentato nel curriculum. Le segreterie scientifiche dei corsi devono essere composte da almeno tre membri con requisiti minimi di laurea congrua o esperienza quinquennale e con formazione o esperienza in IAA/formazione pertinente.

Contenuti formativi, durata e riconoscimento della formazione pregressa

I contenuti della formazione sono quelli dell’Allegato 1 e delle Linee guida nazionali; il materiale didattico è fornito dal soggetto erogatore. La parte teorica deve essere almeno il 60% della durata complessiva del corso, salvo quanto previsto per tutte le tipologie di corso dell’Allegato 1. La parte pratica può svolgersi in centri specializzati o in strutture pubbliche/private anche non specializzate, purché idonee ai contenuti formativi.

Il regolamento richiama la disciplina ministeriale sul riconoscimento della formazione pregressa: è possibile chiedere l’accesso diretto al corso base o al corso avanzato, ma non il rilascio diretto dell’attestato di idoneità entro 12 mesi dalla pubblicazione del regolamento sul BURP. Inoltre, chi abbia presentato regolare domanda entro il 30/09/2018 poteva essere ammesso direttamente all’esame per il certificato di idoneità secondo la nota ministeriale richiamata.

Esami finali e attestato di idoneità

Ogni percorso formativo prevede una verifica finale davanti a una commissione d’esame.

Per i corsi propedeutico e base, la commissione è nominata dal soggetto accreditato ed è composta da almeno tre membri:

  • un presidente;
  • un docente del corso;
  • un referente dell’ente competente in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze.

Il presidente deve essere scelto in modo da garantire la terzietà e non deve aver partecipato, nell’annualità di riferimento, alle attività di direzione, progettazione o realizzazione del percorso.

Per il corso avanzato, la commissione è nominata dalla struttura regionale competente su richiesta dell’organismo formativo ed è composta da:

  • un presidente, scelto tra funzionari regionali di categoria non inferiore alla D, esperti in processi formativi o operanti nel settore, oppure tra docenti/ricercatori universitari o dirigenti/docenti della scuola secondaria superiore coerenti con la tipologia di idoneità;
  • un docente del corso designato dall’organismo formativo e in possesso di idoneità per gli IAA;
  • un esperto designato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, in possesso di attestato di idoneità agli IAA o di formazione pregressa.

L’attestato di idoneità agli IAA, con valore abilitante, è rilasciato alla figura professionale o all’operatore che completa il percorso specifico previsto dai corsi propedeutico, base e avanzato. Chi non è idoneo può ripresentarsi solo dopo aver frequentato la parte di percorso indicata nel verbale conclusivo della prova.

Soggetti abilitati a svolgere TAA, AAA ed EAA

Possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA le figure professionali e gli operatori che abbiano acquisito conoscenze e competenze specifiche attraverso il percorso previsto dalle Linee guida nazionali sugli IAA, articolato in corso propedeutico, base e avanzato.

L’iter formativo individuale deve concludersi entro quattro anni e, al termine, consente il rilascio dell’attestato di idoneità agli IAA con valore di abilitazione, purché siano stati completati:

  • tutti i corsi previsti;
  • le visite guidate;
  • i periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
  • l’elaborato finale.

Il solo attestato di frequenza al corso propedeutico consente di operare come Responsabile di Attività limitatamente alle AAA.

Requisiti delle strutture e tipologie di sedi di svolgimento

Gli IAA possono essere svolti in centri specializzati oppure in altre strutture pubbliche o private, purché in regola con le norme amministrative, edilizie, sanitarie e con requisiti strutturali e gestionali adeguati alla tipologia di intervento e alla specie animale impiegata. Sono previsti anche requisiti specifici in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

Sono considerati centri specializzati le strutture munite di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, individuate nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, secondo la normativa vigente, le procedure dell’Allegato 2 e i requisiti strutturali e organizzativi ivi previsti. I centri specializzati si distinguono in:

  • centri con animali residenziali;
  • centri con animali non residenziali.

Gli IAA possono svolgersi anche in strutture non specializzate di diversa natura, compreso il domicilio dell’utente nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata. Il regolamento richiama, tra gli esempi, strutture sanitarie, sociali, socio-sanitarie, educative, ricreative e aziende agricole.

Regole per strutture non specializzate, animali residenziali e registrazione degli operatori

Le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono avere ricoveri e aree adeguate per gli animali e rispettare i requisiti gestionali previsti per i centri specializzati con animali residenziali.

Le strutture non specializzate in cui si svolgono TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta sanitario. Quando gli animali non sono ospitati stabilmente, occorre prestare particolare attenzione alle procedure operative per garantire:

  • tutela sanitaria e sicurezza degli utenti;
  • tutela della salute e del benessere degli animali;
  • per quanto possibile, requisiti analoghi a quelli previsti per le aree dei centri specializzati.

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA in strutture non riconosciute o non operano stabilmente in un centro specializzato devono registrarsi presso l’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Pubblicità degli elenchi e comunicazioni annuali

L’elenco dei centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori deve essere reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul relativo sito.

Chi intenda avviare iniziative o progetti di IAA all’interno della propria struttura deve verificare che i professionisti e gli operatori coinvolti risultino in tale elenco.

Inoltre, i centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili dei progetti che erogano TAA e/o EAA devono trasmettere entro il 31 dicembre l’elenco dei progetti attivati nell’anno alla Regione e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

Programma individuale di TAA

Per gli utenti presi in carico da strutture sanitarie e socio-sanitarie in regime ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale, la TAA deve essere prevista in un programma individualizzato inserito nel progetto riabilitativo personalizzato redatto dal servizio territorialmente competente della ASL con la collaborazione di un esperto in possesso di idoneità per le TAA.

Il programma deve indicare, in relazione a patologia, disabilità, potenzialità e aspettative del paziente:

  • obiettivi di miglioramento della qualità della vita;
  • tempi di verifica;
  • durata prevedibile dell’attività.

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