L.R. Puglia 42/2019
Istituzione del Reddito energetico regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia il Reddito energetico regionale per favorire l’installazione di impianti da fonti rinnovabili presso abitazioni e condomìni di utenti in disagio socioeconomico. Prevede contributi a fondo perduto, autoconsumo gratuito e scambio sul posto con GSE, demandando a un regolamento attuativo la disciplina operativa. Oneri e vincoli di durata gravano sui beneficiari, con possibili decadenze e revoche.
Reddito energetico regionale in Puglia
Reddito energetico regionale in Puglia
La legge istituisce una misura regionale di sostegno alla diffusione di impianti da fonti rinnovabili al servizio di utenze domestiche e condominiali. L’intervento è rivolto alla Regione Puglia e mira a combinare tutela ambientale, coesione sociale e sviluppo economico locale.
Finalità e oggetto della misura
Il provvedimento definisce i principi, la disciplina e le modalità per istituire il Reddito energetico regionale. La misura sostiene la progettazione, l’acquisto, l’installazione, la manutenzione, l’assicurazione e la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con priorità a utenti in condizioni di disagio socioeconomico.
Obiettivi di interesse pubblico
La Regione persegue tre obiettivi principali:
- riduzione delle emissioni atmosferiche tramite l’aumento della produzione elettrica da fonti rinnovabili;
- promozione della coesione economico-sociale, consentendo a più utenti di beneficiare del consumo gratuito dell’energia prodotta;
- sviluppo economico del territorio, anche attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili e la possibile crescita di una filiera locale di installazione, manutenzione e gestione degli impianti.
Beneficiari e ambito soggettivo
Possono accedere alla misura i residenti in un comune della Regione Puglia appartenenti a tre categorie:
- clienti finali titolari di punti di consegna per uso domestico, proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione di unità abitative indipendenti non in condominio;
- clienti finali titolari di punti di consegna per uso domestico, proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione di unità immobiliari in condominio; in questo caso l’installazione è ammessa su lastrico solare, altre superfici condominiali comuni idonee e parti di proprietà individuale;
- condomìni per le utenze relative ai consumi di energia elettrica e termica necessari al funzionamento degli impianti a uso condominiale.
Per gli interventi in condominio, quando siano necessarie modifiche delle parti comuni, il richiedente deve allegare la comunicazione inviata all’amministrazione condominiale e il verbale dell’assemblea eventualmente convocata ai sensi dell’art. 1122-bis, comma 2, c.c.
Modalità di accesso e criteri di selezione
Le domande sono istruite in ordine temporale di presentazione e sono ammesse solo se raggiungono un punteggio minimo secondo una scala valutativa definita dal regolamento attuativo. Le richieste sono presentate e valutate tramite piattaforma informatica.
Per i beneficiari persone fisiche, la valutazione valorizza in particolare:
- il disagio socioeconomico, misurato anche sulla base dell’ISEE;
- i nuclei numerosi, le giovani coppie, i nuclei con anziani over 65 e quelli con più di due figli minori;
- la presenza di componenti con invalidità o disabilità riconosciute.
Per i condomìni, la valutazione considera il numero di unità abitative residenziali presenti.
Ulteriori punti possono essere attribuiti se il richiedente documenta interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto sui tetti. Sono esclusi gli interventi che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell’impianto, secondo il valore minimo che sarà fissato dal regolamento.
La selezione avviene con procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie, mediante avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e con adeguata pubblicità.
Contenuto economico del beneficio
La Regione concede contributi a fondo perduto nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.
Per i beneficiari persone fisiche di cui alle lettere a) e b):
- il contributo può arrivare fino a 6.000 euro per ciascun intervento su impianti fotovoltaici, solari termo-fotovoltaici o microeolici;
- fino al 20% del contributo può essere destinato anche all’acquisto e installazione di impianti solari termici per acqua calda sanitaria.
Per i condomìni:
- il contributo è calcolato secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo;
- sono finanziabili impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze condominiali;
- possono essere finanziati anche sistemi di accumulo, secondo le modalità regolamentari.
Il contributo copre progettazione, acquisto, installazione, manutenzione, assicurazione, connessione e le pratiche amministrative con i relativi costi. Restano a carico dei beneficiari le spese di esercizio, l’eventuale disinstallazione e gli oneri risarcitori connessi a decadenza dal beneficio.
Autoconsumo, scambio sul posto e rapporti con il GSE
Gli utenti beneficiari hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta. Per mantenere il beneficio devono sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di scambio sul posto o analogo; la mancata sottoscrizione comporta decadenza.
Il beneficiario deve inoltre cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati verso il GSE in relazione al servizio di scambio sul posto, a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. Sono inoltre incassati e vincolati al finanziamento della misura gli eventuali altri corrispettivi, contributi, rimborsi o somme riconosciuti agli utenti in forza del medesimo servizio, nonché gli incentivi eventualmente riconosciuti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.
La Regione predispone un elenco di operatori economici abilitati agli interventi di installazione, aggiornato periodicamente secondo il regolamento. La Regione e il GSE sottoscrivono anche un protocollo d’intesa per l’avvio della misura e per il coordinamento degli interventi.
Requisiti tecnici, durata degli obblighi e vincoli sugli impianti
Gli impianti e il relativo funzionamento devono garantire le migliori condizioni di esercizio per il periodo previsto dal regolamento. Il testo consolidato prevede che:
- i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico siano coperti da garanzia del costruttore per almeno dieci anni;
- gli impianti siano assistiti da una garanzia con durata definita dal regolamento;
- gli impianti siano dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.
È vietato alienare o dismettere l’impianto per venti anni dalla connessione alla rete di distribuzione, a pena di revoca del contributo.
Se l’immobile rispetto al quale l’impianto è funzionale viene alienato o ceduto in godimento, oppure si estinguono diritti personali di godimento, il nuovo avente causa deve impegnarsi per iscritto a mantenere in esercizio l’impianto per la durata prevista. La parte che trasferisce o concede il bene deve trasmettere alla Sezione regionale competente, entro tre mesi dalla formalizzazione dell’atto, il titolo da cui risulti il vincolo.
In caso di utilizzazione solo parziale dell’impianto, il beneficiario deve restituire il contributo pro quota per il periodo di mancato impegno.
Controlli, telecontrollo e accesso ai dati
I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti dalla Sezione regionale competente tramite procedure ad evidenza pubblica, anche con il supporto del GSE, con oneri a carico della Regione. Il richiedente deve consentire il libero accesso all’impianto al personale regionale o da esso delegato.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale deve adottare un regolamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente. Il regolamento disciplina in particolare:
- contributo concedibile e requisiti dei beneficiari;
- caratteristiche minime degli impianti;
- modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare;
- istruttoria, criteri di valutazione e punteggi;
- modalità di attivazione dello scambio sul posto;
- termini per la realizzazione delle opere, rendicontazione, decadenza, revoca e obblighi risarcitori;
- elenco degli operatori economici abilitati.
La versione consolidata indica inoltre che il comma relativo ai rapporti diretti e alle due convenzioni separate con Regione e GSE è stato abrogato, perché sostituito dalla disciplina regolamentare e dalle previsioni successive.
Decorrenza e stato di applicazione
La legge è del 9 agosto 2019 e risulta ancora formalmente vigente nel testo consolidato, ma la sua attuazione è legata al regolamento regionale richiamato nelle note. La misura è limitata alla Regione Puglia e ai relativi avvisi, contributi e procedure amministrative.
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