Sentenza del 13/01/2016 n. 408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA 2000, emessa a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Ha sostenuto, tra l'altro, che la pretesa fosse illegittima perché oggetto di definizione mediante condono ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002, nonché per tardività della notifica, carenza di motivazione e di contenuto della cartella e errata determinazione degli interessi. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che riproponesse genericamente le censure di primo grado senza indicare specifici vizi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi. La sentenza d'appello era fondata su due autonome ragioni: la genericità e non specificità dell'appello e, comunque, l'infondatezza delle censure già esaminate dalla CTP. La contribuente aveva contestato solo la motivazione per relationem, senza impugnare la prima ratio decidendi, divenuta quindi definitiva. Inoltre, i motivi erano carenti di autosufficienza, non riportavano il contenuto dell'appello ed erano formulati in modo generico. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 oltre accessori, in favore di ciascuna resistente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base era stata emessa la cartella.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
Legge n. 289/2002, art. 9
Invocato dalla contribuente per sostenere che il debito IVA fosse stato definito mediante condono; la Corte non ha esaminato nel merito la questione perché i motivi sono stati ritenuti inammissibili.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza tributaria.
Codice di procedura civile, artt. 132, 276 e 378
Riguardano, rispettivamente, il contenuto e la motivazione della sentenza, la deliberazione della decisione e il deposito delle memorie in Cassazione.
Costituzione, art. 111, comma 6
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aveva contestato tutte le autonome ragioni della decisione.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 17, 20 e 25
Richiamati dalla contribuente in tema di termini di iscrizione a ruolo, calcolo degli interessi e termini di notifica della cartella; tali questioni non sono state esaminate nel merito.
Legge n. 212/2000, art. 6, comma 1
Richiamato in relazione ai termini e agli obblighi di correttezza dell'amministrazione tributaria, nonché alla tempestività della notifica.
Legge n. 241/1990, art. 3
Richiamato in materia di obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari.
D.M. n. 321/1999, art. 6
Richiamato con riferimento al contenuto minimo della cartella di pagamento.
D.L. n. 260/2004, art. 8, comma 1; D.L. n. 30/1976, art. 2, comma 1; Legge n. 67/1988, art. 7, comma 3; Legge n. 662/1996, art. 14
Norme richiamate dalla contribuente per contestare il calcolo degli interessi; la Corte non ha affrontato la questione per l'assorbimento dei motivi.
Massime di principio
- Quando una sentenza è fondata su più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerla, è necessario impugnare tutte le rationes decidendi: la mancata contestazione anche di una sola rende inammissibili o irrilevanti le censure sulle altre.
- L'appello tributario deve indicare in modo specifico i vizi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado può comportare l'inammissibilità del gravame.
- Il ricorso per Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre riportare, nei limiti necessari, gli atti e i motivi rilevanti per consentire alla Corte di verificare le censure senza ricercare autonomamente il contenuto dei documenti.
- Censure che cumulano genericamente violazioni di legge, vizi motivazionali e molteplici norme, accompagnate da quesiti astratti, rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, le questioni sostanziali, come condono, tardività della cartella, motivazione dell'atto o calcolo degli interessi, possono non essere esaminate nel merito.
- Nel contenzioso tributario la notifica degli atti processuali all'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate può essere valida, in alternativa alla sede centrale, quando l'ufficio è collegato all'atto impugnato.
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