Cassazione Civile, Ordinanza n. 04837/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La professionista aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta nell'interesse della curatela di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio che comprendeva azioni di responsabilità contro amministratore e liquidatore e domande di simulazione e revocazione relative ad atti dispositivi del patrimonio di costoro e delle rispettive mogli. La Corte d'appello aveva liquidato il compenso complessivo applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 e la riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, ma il consigliere delegato, decidendo sull'opposizione, aveva riconosciuto solo la maggiorazione per assistenza a più parti e negato sia il compenso per la fase istruttoria/trattazione nelle azioni di responsabilità, sia i compensi relativi alle domande di simulazione o revocazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: il primo denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente sul diniego del compenso per la fase istruttoria; il secondo censurava la violazione dei parametri professionali e dell'art. 2233 c.c. per avere ritenuto che la fase istruttoria esistesse solo in presenza di effettiva assunzione di prove; il terzo e il quarto contestavano, con censure convergenti, il rigetto dei compensi per le domande di simulazione e revocazione, assumendo che la motivazione fosse erronea perché basata sul criterio del valore della causa e sul preteso cumulo di domande "graduate", criterio ritenuto inconferente rispetto alla liquidazione degli onorari per le attività effettivamente svolte.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia né motivazione mancante, perché il giudice delegato aveva comunque respinto la richiesta con una chiara ragione esplicita. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la fase istruttoria ex art. 4 d.m. n. 55/2014 non richiede necessariamente l'assunzione di prove e può essere integrata anche da altre attività difensive previste dalla norma, incluse richieste istruttorie, esame di provvedimenti e deduzioni a verbale; nel caso concreto, le attività indicate dall'avvocata erano idonee a giustificare il compenso. Ha accolto anche il terzo e il quarto motivo, osservando che la motivazione del provvedimento impugnato era illogica e giuridicamente errata perché aveva negato i compensi per le domande di simulazione e revocazione facendo leva sul valore della causa e sul richiamo all'art. 10 c.p.c., ma le domande in questione non erano affatto domande graduate/subordinate né rivolte alla stessa parte in senso tecnico rispetto alle azioni di responsabilità. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata nei capi contestati e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per la nuova quantificazione dei compensi dovuti e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte esclude la violazione per omessa pronuncia, poiché la richiesta della professionista era stata comunque esaminata e respinta.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente sul primo profilo, mentre è giudicata illogica e quindi viziata sui capi relativi alle domande di simulazione e revocazione.
Richiamato tra le norme dedotte a supporto dei vizi di nullità, ma non decisivo autonomamente.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione, senza autonoma ratio decisoria nel punto accolto.
art. 111 Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Norma processuale che delimita i motivi di ricorso dedotti.
Richiamato nel contesto dei parametri forensi per la liquidazione del compenso.
La fase istruttoria/trattazione è liquidabile non solo quando vi sia effettiva assunzione di prove, ma anche quando siano svolte altre attività difensive tipiche ed esemplificativamente indicate dalla norma.
Richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione, ma non utilizzabile per negare compensi dovuti per attività svolte in relazione a specifiche domande.
Richiamato nella liquidazione effettuata dalla Corte d'appello.
I parametri vanno applicati secondo la natura delle attività effettivamente svolte e non con un automatismo che subordini la fase istruttoria alla sola assunzione di prove.
Richiamato come modifica del d.m. n. 55/2014.
La Corte d'appello aveva applicato la riduzione della metà per il patrocinio a spese dello Stato; il dato è riportato come base della liquidazione originaria.
Il compenso professionale va determinato secondo i parametri legali applicabili alle attività effettivamente espletate.
Il criterio del valore della causa richiamato dal giudice di merito non può essere usato per negare compensi relativi a domande diverse e non graduate tra loro.
Richiamato per le domande di simulazione proposte nel giudizio originario.
Richiamato per le domande di revocazione/azione revocatoria relative agli atti dispositivi contestati.
Richiamato nel ricorso come base delle azioni di responsabilità nel contesto fallimentare.
artt. 2392 c.c., 2394 c.c., 2276 c.c., 2277 c.c., 2452 c.c., 2043 c.c.
Richiamati nel ricorso come norme sostanziali collegate alle domande di responsabilità contro gli organi gestori e adempimenti patrimoniali, senza che la Corte ne faccia un'esegesi specifica.
art. 13 l. n. 247/2013
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, la fase istruttoria/trattazione ex art. 4 d.m. n. 55/2014 non coincide con la sola assunzione di prove, ma comprende anche le ulteriori attività difensive espressamente o esemplificativamente previste dalla norma, quali richieste istruttorie, memorie, esame di provvedimenti, deduzioni a verbale e attività connesse alla formazione della prova.
- La fase istruttoria può ritenersi svolta e quindi compensabile anche quando il giudice non ammetta o non svolga prove orali o c.t.u., se il difensore abbia comunque compiuto attività tipiche della fase previste dal decreto parametri.
- Il diniego o la riduzione del compenso professionale deve essere motivato con riferimento alle attività effettivamente svolte; non è corretto negare il compenso per specifiche attività difensive richiamando soltanto il valore della causa o il cumulo di domande, se tali criteri non colgono la reale struttura e autonomia delle domande trattate.
- Le domande non proposte in rapporto di subordinazione logica tra loro, né rivolte alla stessa parte in senso tecnico, non possono essere trattate come 'graduate' ai fini dell'esclusione del compenso per le attività svolte su ciascuna di esse.
- In sede di opposizione alla liquidazione dei compensi, la mancata adozione di una formula espressa non integra omessa pronuncia se il giudice ha comunque deciso sul capo della domanda; il vizio rilevante richiede l'effettiva mancanza di decisione o una motivazione meramente apparente.
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