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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 221 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Emissione di avviso di accertamento prima del termine di sessanta giorni dalla notifica del p.v.c. - Approssimarsi del termine di decadenza dal potere di accertamento - Specifica ragione di urgenza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine di 60 giorni determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri l'esistenza di oggettive e specifiche ragioni d'urgenza. L'approssimarsi del termine di decadenza non costituisce, da solo, una valida ragione d'urgenza. Pertanto, l'atto impositivo è stato ritenuto illegittimo e la posizione del contribuente è stata accolta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di accertamento è stato emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (P.V.C.), in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, applicabile agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali del contribuente. L'Amministrazione ha giustificato l'emissione anticipata con l'approssimarsi del termine di decadenza dal potere di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni le proprie osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni è dilatorio e garantisce al contribuente la possibilità di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'accertamento. La sua violazione comporta l'illegittimità dell'avviso, a meno che l'Amministrazione provi specifiche, oggettive e motivate ragioni d'urgenza. Il semplice avvicinarsi della decadenza del potere di accertamento non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni dalla notifica del P.V.C. prima di emettere l'avviso.
  • L'emissione anticipata è ammissibile solo in presenza di ragioni d'urgenza concrete, oggettive e specificamente indicate e dimostrate dall'Amministrazione.
  • Il rischio che maturi il termine di decadenza non giustifica automaticamente l'emissione anticipata: l'Amministrazione deve organizzare tempestivamente la propria attività accertativa.
  • In caso di violazione del termine, il contribuente può contestare l'avviso chiedendone l'annullamento, salvo che l'Amministrazione dimostri una valida causa d'urgenza.
  • La regola riguarda il termine decorrente dalla notifica o consegna del P.V.C. nei procedimenti derivanti da accessi, ispezioni e verifiche; la sua applicazione va verificata in relazione alla concreta tipologia di controllo e alla normativa vigente.

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