Circolare numero 78 del 03-07-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 157 a 163, della legge di Bilancio 2024, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), e della disciplina delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione delle nuove aliquote di rendimento introdotte dalla legge n. 213/2023 (Bilancio 2024) alle pensioni calcolate con il sistema retributivo per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG, le deroghe, un correttivo per gli infermieri/sanitari, le conseguenze sui riscatti e le nuove decorrenze per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci. Si precisa l'obbligo del doppio calcolo (nuove aliquote vs. precedente normativa) con pagamento dell'importo minore e le modalità di determinazione degli oneri di riscatto per le domande presentate dal 1° gennaio 2024.
Istruzioni sull'applicazione delle nuove aliquote di rendimento (legge di Bilancio 2024) alle Casse pensioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG
Punti principali
Ambito di applicazione e decorrenza
Le nuove aliquote dell'allegato II della legge di Bilancio 2024 si applicano alle quote retributive delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2024 per iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG, quando l'anzianità utile ai fini della misura è inferiore a 15 anni al 31/12/1995; per anzianità ≥15 anni restano valide le tabelle storiche (legge n. 965/1965 e legge n. 16/1986 per CPUG).
Aliquota unica e limite di confronto
Per le anzianità inferiori a 15 anni al 31/12/1995 l'aliquota di rendimento applicata è pari al 2,5% annuo; tuttavia il trattamento risultante non può essere superiore a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31/12/2023: va quindi effettuato un doppio calcolo e pagato l'importo minore.
Correttivo per sanitari e infermieri (CPS e CPDEL)
Per gli iscritti alla CPS e per il personale cessato da infermiere iscritto alla CPDEL la riduzione della pensione dovuta alle nuove aliquote è attenuata: la riduzione è ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. La qualifica di infermiere si identifica con la classificazione ISTAT 3.2.1.1.1.
Deroghe all'applicazione delle nuove aliquote
Le nuove aliquote non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2023, ai casi di cessazione per raggiungimento limiti di età o di servizio e al collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima. Restano esclusi anche vari trattamenti (alcune tipologie di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, "quota 100", pensioni agevolate per lavori gravosi, pensione indiretta e di inabilità e la corretta determinazione dell'APE sociale) con specifiche indicazioni sul calcolo.
Determinazione degli oneri di riscatto
Per domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 l'onere per periodi valutati nel sistema retributivo è calcolato usando le aliquote dell'allegato II per anzianità utile <15 anni al 31/12/1995 e le aliquote storiche per anzianità ≥15 anni. Tuttavia la riserva matematica (onere) è calcolata alla data di domanda: non si tiene conto delle disposizioni dell'art. 1, comma 161 (efficaci solo alla liquidazione); se la domanda di riscatto è contestuale al pensionamento si applicano le tabelle storiche nei casi derogatori.
Nuove decorrenze delle pensioni anticipate e per lavoratori precoci
Per CPDEL, CPS, CPI e CPUG le decorrenze sono posticipate in funzione della data di maturazione dei requisiti: 3 mesi se maturati entro il 31/12/2024; 4 mesi entro il 31/12/2025; 5 mesi entro il 31/12/2026; 7 mesi entro il 31/12/2027; 9 mesi se maturati dal 1°/1/2028. Le nuove decorrenze non si applicano alle pensioni con cumulo dei periodi assicurativi.
Aggiornamento procedurale e precisazioni operative
Le procedure gestionali verranno aggiornate in conformità alle istruzioni; seguiranno indicazioni operative per l'attestazione della qualifica di infermiere da parte dei datori di lavoro e casi esemplificativi per il calcolo degli oneri di riscatto sono forniti nella circolare.
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