L.R. Veneto 1/2026
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Provincia di Vicenza il nuovo Comune di “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto. Prevede sede provvisoria a Nanto fino a diversa previsione statutaria, disciplina transitoria con un comitato dei sindaci uscenti e il subentro del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi dei comuni soppressi. Efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto del 20 febbraio 2026.
Istituzione del Comune di Castegnero Nanto per fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto (Vicenza)
Istituzione del Comune di Castegnero Nanto
La legge regionale del Veneto istituisce, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto”, nato dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto. Si tratta di una disciplina di organizzazione territoriale e amministrativa che opera esclusivamente nel territorio regionale indicato.
Sede municipale e assetto organizzativo
La sede municipale definitiva è demandata allo statuto del nuovo comune. In attesa di tale determinazione, la sede provvisoria è fissata presso l’attuale sede di Nanto (VI). Lo statuto deve inoltre garantire alla comunità di origine che perde la sede adeguate forme di decentramento, calibrate sullo stato dei luoghi e sulle esigenze della popolazione interessata.
Esito della consultazione popolare
La legge dà atto dell’esito del referendum consultivo svolto tra le popolazioni interessate, che ha registrato una prevalenza dei voti favorevoli in entrambi i comuni coinvolti e nel totale complessivo. Il richiamo al referendum funge da presupposto istituzionale alla fusione.
Regime transitorio e gestione fino all’elezione dei nuovi organi
Fino all’elezione dei nuovi organi comunali, un comitato composto dai sindaci in carica dei Comuni di Castegnero e Nanto coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune derivante dalla fusione, secondo quanto previsto dalla normativa statale richiamata.
Successione nei rapporti giuridici e patrimoniali
I rapporti conseguenti alla nascita del nuovo ente sono definiti dalla Provincia di Vicenza ai sensi della normativa regionale sulle variazioni provinciali e comunali. La legge stabilisce in particolare che il nuovo Comune subentra:
- nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili dei comuni originari;
- in tutte le situazioni giuridiche attive e passive;
- nei rapporti relativi al personale dipendente.
Profili finanziari
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Poiché il BUR indicato è del 20 febbraio 2026, l’efficacia decorre dal 21 febbraio 2026.
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