L.R. Veneto 7/2026
Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 7/2026 modifica la legge sui rifiuti introducendo la sospensione dei procedimenti, anche pendenti, per nuovi impianti di smaltimento entro 10 km dal confine regionale e soggetti a VIA, fino a un’intesa con le regioni confinanti. La Giunta deve inoltre definire, entro il 31 dicembre 2026, come i fattori di pressione ambientale incidano sui criteri localizzativi. Nessun nuovo onere finanziario.
Modifica della disciplina regionale sui rifiuti per sospendere i procedimenti di nuovi impianti vicino al confine e definire criteri localizzativi
Modifica della disciplina regionale sui rifiuti
La legge regionale del Veneto n. 7 del 13 maggio 2026 interviene sulla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, in materia di gestione dei rifiuti. Il provvedimento introduce una disciplina specifica per la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento in prossimità del confine regionale e demanda alla Giunta regionale la definizione di ulteriori modalità applicative.
Sospensione dei procedimenti per nuovi impianti vicino al confine
Sono sospesi i procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche se già pendenti, relativi alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale.
La sospensione permane fino alla sottoscrizione di un’intesa tra le regioni confinanti interessate, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione. L’intesa deve riguardare:
- l’applicazione dei criteri localizzativi;
- la verifica dei fabbisogni.
Sul relativo schema di intesa devono essere acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente.
Definizione dei fattori di pressione ambientale
Entro il 31 dicembre 2026 la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, deve definire le modalità con cui i fattori di pressione ambientale concorrono all’applicazione dei criteri localizzativi previsti per i casi di cui sopra.
La commissione consiliare competente esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine si può procedere comunque senza il parere.
La definizione deve tenere conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio.
Regime finanziario
L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La legge esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Ambito territoriale e utilità pratica
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto. È una modifica puntuale e ancora attuale della normativa sui rifiuti, con effetti procedimentali concreti soprattutto sui nuovi impianti di smaltimento localizzati in prossimità del confine regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 mag 2026L.R. Veneto 6/2026
- Legge · 5 giu 2026L.R. Veneto 8/2026
- Legge · 10 apr 2026L.R. Veneto 2/2026
- Legge · 10 apr 2026L.R. Veneto 3/2026
- Legge · 10 apr 2026L.R. Veneto 4/2026
- Legge · 10 apr 2026L.R. Veneto 5/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →