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Legge

L.R. Veneto 7/2026

Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Normativa regionaleL.R. Veneto 7/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 7/2026 modifica la legge sui rifiuti introducendo la sospensione dei procedimenti, anche pendenti, per nuovi impianti di smaltimento entro 10 km dal confine regionale e soggetti a VIA, fino a un’intesa con le regioni confinanti. La Giunta deve inoltre definire, entro il 31 dicembre 2026, come i fattori di pressione ambientale incidano sui criteri localizzativi. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifica della disciplina regionale sui rifiuti per sospendere i procedimenti di nuovi impianti vicino al confine e definire criteri localizzativi

Modifica della disciplina regionale sui rifiuti

La legge regionale del Veneto n. 7 del 13 maggio 2026 interviene sulla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, in materia di gestione dei rifiuti. Il provvedimento introduce una disciplina specifica per la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento in prossimità del confine regionale e demanda alla Giunta regionale la definizione di ulteriori modalità applicative.

Sospensione dei procedimenti per nuovi impianti vicino al confine

Sono sospesi i procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche se già pendenti, relativi alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

La sospensione permane fino alla sottoscrizione di un’intesa tra le regioni confinanti interessate, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione. L’intesa deve riguardare:

  • l’applicazione dei criteri localizzativi;
  • la verifica dei fabbisogni.

Sul relativo schema di intesa devono essere acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente.

Definizione dei fattori di pressione ambientale

Entro il 31 dicembre 2026 la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, deve definire le modalità con cui i fattori di pressione ambientale concorrono all’applicazione dei criteri localizzativi previsti per i casi di cui sopra.

La commissione consiliare competente esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine si può procedere comunque senza il parere.

La definizione deve tenere conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio.

Regime finanziario

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La legge esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Ambito territoriale e utilità pratica

La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto. È una modifica puntuale e ancora attuale della normativa sui rifiuti, con effetti procedimentali concreti soprattutto sui nuovi impianti di smaltimento localizzati in prossimità del confine regionale.

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