L.R. Veneto 6/2026
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" in materia di obbligo di sanificazione delle imbarcazioni provenienti da un bacino acqueo estraneo al lago di Garda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 6/2026 modifica la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda introducendo l’obbligo di sanificazione, con certificazione e vignetta, per navi, galleggianti e unità da diporto provenienti da bacini acquei estranei al Garda. Prevede tariffe, modalità attuative, sanzioni e una decorrenza differita: efficacia dal 60° giorno dopo l’ultima legge analoga su Garda, comunque con entrata in vigore dal 1° novembre 2026.
Obbligo di sanificazione delle imbarcazioni provenienti da bacini estranei al lago di Garda e relative sanzioni
Obbligo di sanificazione delle imbarcazioni sul lago di Garda
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda per introdurre un obbligo specifico di sanificazione delle unità che provengono da acque diverse dal bacino gardesano. La disciplina riguarda il territorio regionale veneto e si innesta sulla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52.
Ambito di applicazione e contenuto dell’obbligo
L’obbligo riguarda le navi, i galleggianti e le unità da diporto provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al lago di Garda. Su tali mezzi devono essere eseguite la sanificazione e l’applicazione della vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e sull’unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo.
La sanificazione è richiesta prima del varo nel lago di Garda ed è distinta dal normale lavaggio dello scafo, che non la sostituisce nemmeno se eseguito con detergenti.
Modalità di sanificazione e soggetti abilitati
La sanificazione deve essere eseguita con idonee soluzioni tecnologiche, senza detergenti o prodotti chimici, interessando l’opera viva dello scafo e, se esterna, l’unità di propulsione motore, con particolare attenzione ai vani e alle griglie di aspirazione per il raffreddamento.
Possono effettuare la sanificazione le nautiche, i rimessaggi o i porti privati, comunque denominati, che svolgono servizi di rimessaggio, alaggio o varo, nonché i distributori di carburanti, purché in possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato permanente d’intesa o, fino alla sua istituzione, dall’Autorità Interregionale del Garda, e iscritti nell’apposito elenco dei soggetti abilitati.
Certificazione, vignetta adesiva e controlli
All’esito della sanificazione viene rilasciata una certificazione e una vignetta adesiva da esporre in vista. La tariffa della sanificazione comprende sia la certificazione cartacea sia la consegna della vignetta.
La certificazione resta valida finché il mezzo staziona senza soluzione di continuità nelle acque del lago di Garda o presso il luogo in cui è stato varato, alato o rimessato, e comunque per non più di 12 mesi dal rilascio. Per i mezzi varati a ogni utilizzo, la validità è subordinata a dichiarazione autocertificata di non provenienza da bacini estranei al Garda e di mancato varo in altre acque dopo la certificazione, sempre entro il limite massimo di 12 mesi.
La certificazione deve essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza e controllo; la verifica riguarda anche la corretta esposizione della vignetta.
Disposizioni tecniche e tariffe
Il Comitato permanente d’intesa, o in sua assenza l’Autorità Interregionale del Garda, stabilisce i requisiti tecnici dei soggetti abilitati, il modello della certificazione, la vignetta e il relativo logo, le modalità di fornitura e consegna ai certificatori e le tariffe omogenee per l’intero bacino del lago di Garda, differenziate in base alla dimensione del mezzo.
In prima applicazione, fino alla determinazione delle tariffe definitive, sono fissati importi pari a:
- 20 euro per mezzi inferiori a 12 metri;
- 40 euro per mezzi da 12 a 24 metri;
- 70 euro per mezzi superiori a 24 metri.
Regime transitorio
Fino all’individuazione del modello di certificazione, della vignetta e dei requisiti tecnici, i soggetti che effettuano la sanificazione rilasciano una dichiarazione sostitutiva di avvenuta sanificazione, che vale come certificato e vignetta.
Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni del titolo III della legge sono punite con sanzione amministrativa da 414 euro a 2.066 euro; per le violazioni degli articoli 14, 17, 18 e dell’allegato A si applica il massimo della sanzione. Se la violazione è commessa con un natante da diporto, la sanzione è ridotta della metà.
Le violazioni degli articoli 25 e 26 sono punite con sanzione da 276 euro a 1.377 euro. Si applicano la legge n. 689/1981 e la normativa regionale vigente in materia.
Efficacia, decorrenza ed entrata in vigore
Le disposizioni della legge diventano efficaci dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale che apporta modifiche di analogo contenuto alla disciplina della navigazione del lago di Garda.
La legge entra comunque in vigore il 1° novembre 2026. È prevista neutralità finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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